Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/28049 presentata da NAPOLI ANGELA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000126
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: notizie sempre piu' diffuse, darebbero come imminente la pubblicazione del regolamento applicativo della legge n. 124 del 1999 per la predisposizione delle graduatorie permanenti del personale docente; il regolamento penalizzerebbe, ancora una volta, i docenti delle scuole non statali; la graduatoria permanente porrebbe, infatti, i docenti delle scuole non statali nell'ultima delle quattro fasce previste; si verrebbe cosi' a creare una grave disparita' di trattamento nei confronti di docenti delle scuole non statali, i quali, magari in possesso di regolare titolo di abilitazione ed insegnanti da venti anni in scuole non statali, si vedrebbero preceduti da docenti, pur abilitati, ma con soli due anni di servizio nelle scuole statali; all'interrogante appare davvero inconcepibile il trattamento riservato ai docenti delle scuole non statali, a parita' di titoli conseguiti e di servizio prestato -: se non intenda rivisitare, prima della relativa emanazione il regolamento in questione, al fine di dare equita' di trattamento ai docenti di scuole statali e non statali. (4-28049)
Come gia' riferito in commissione istruzione in data 22 febbraio 2000, rispondendo ad interrogazione parlamentare a risposta immediata, per effetto della legge n. 124 del 1999, per la prima volta il personale in servizio nelle scuole non statali e' ammesso a partecipare, insieme al personale precario delle scuole statali, ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneita' e dell'abilitazione e, in sequela, e' inserito nella graduatoria da utilizzare per la nomina in ruolo. Si fa presente che il regolamento sulle graduatorie permanenti, adottato con Decreto del 27.3.2000 n. 123 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.5.2000 e' stato predisposto tenendo presente le disposizioni di legge ed i criteri interpretativi contenuti in alcuni ordini del giorno accolti dal Governo. La previsione di inserimento di coloro che conseguono l'abilitazione a seguito della sessione riservata in scaglioni distinti, a seconda che siano in possesso o meno di 360 giorni di servizio nella scuola statale, riproduce esattamente il dettato della norma (articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 124 del 1999). Quanto alla lamentata discriminazione tra la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola statale e quello della scuola non statale, si precisa che le relative disposizioni tengono conto solo della parziale equivalenza tra le due tipologie di insegnamenti in questione; le differenze attengono soprattutto alle diverse forme di reclutamento degli insegnanti in quanto nella scuola statale vige il principio della selezione attraverso apposite graduatorie, mentre nelle scuole private il reclutamento avviene con l'applicazione di criteri di discrezionalita'. Tale principio da' peraltro attuazione all'impegno assunto dal Governo accogliendo l'ordine del giorno n. 3 presentato in sede di discussione della legge n. 124 del 1999 al Senato il 26.3.1998, che prevede la valutazione del servizio secondo gli stessi criteri gia' adottati per il concorso per soli titoli. Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.