Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/28027 presentata da SAONARA GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20000126
Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: e' stata segnalata, da parte dei sindaci del collegio 17 del Veneto, una situazione problematica relativa ai termini di applicazione dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 come da ultimo modificato dai commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 136; in particolare si evidenzia la concreta difficolta' di realizzare nuovi Piani per l'edilizia economica-popolare, adottati successivamente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, proprio per gli oneri impropri che ricadrebbero sui comuni interessati rispetto a quanto previsto dai tabellari vigenti per interventi di completamento -: se intenda fornire, tramite atti di indirizzo e sentite le organizzazioni degli enti locali, informazioni interpretative sui problemi non trascurabili sollevati dalle norme citate, peraltro inserita in un contesto chiaramente orientato al sostegno e rilancio dell'edilizia residenziale pubblica. (4-28027)
In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, e per quanto di competenza di questa Amministrazione, si rappresenta che il comma 12, dell'articolo 35 della legge n. 865/71, cosi' come sostituito dall'articolo 3, comma 63, della legge n. 662/96, disponeva che "il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprieta', e' determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile". Il comma 5, dell'articolo 7, della legge n. 136/99 ha modificato la norma suddetta, disponendo che il corrispettivo deve essere contenuto "entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge n. 10/77" non potendo essere superiore agli oneri di urbanizzazione stabiliti dal comune in base alle tabelle parametriche definite dalla regione. Tuttavia, il legislatore, con la legge n. 537/93, ha stabilito che gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 10/77, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni in conformita' alle relative disposizioni regionali in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Questa Amministrazione ritiene, infine, che il suddetto aggiornamento, qualora Comuni e Regioni vi provvedano nei limiti delle rispettive competenze, consenta il rientro delle spese sostenute. Il Commissariato del Governo nella Regione Veneto, da parte sua, riferisce che i piani per l'Edilizia Economica Popolare nella predetta Regione sono previsti e disciplinati dall'articolo 13 della L.R. n. 61/85, la quale riserva alla Regione solo i compiti di individuazione dell'elenco dei Comuni obbligati, mentre gli aspetti di progettazione ed esecuzione, sono affidati ai Comuni medesimi. I problemi applicativi e di interpretazione di norme come l'articolo 35 della succitata Legge 22.10.1971, n. 865, come da ultimo modificato dai commi 5 e 6 dell'articolo 7 della Legge 30.04.1999, n. 136, riguardano aspetti legati alla realizzazione dei PEEP, sono conosciuti direttamente solo dai Comuni che ne curano la progettazione e l'esecuzione, anche avvalendosi di consorzi o imprese autorizzate. Il Commissariato fa inoltre presente che l'Amministrazione Regionale ha riferito di non aver riscontrato problematiche ditale natura nel proprio ambito territoriale. Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.