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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07258 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 20000126

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (collegato alla finanziaria 1997), prevede che 'le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni piu' favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con societa' o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente in missione e' tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza nella localita' di missione strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo piu' basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella localita' di missione'; l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dispone che 'per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale'; il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, con circolare ministeriale n. 333-G/2.2.05/Coll.33 del 5 ottobre 1998 ha stabilito che il dipendente, prima dell'invio in missione, debba consultare l'apposita guida, quindi successivamente - e preferibilmente a mezzo telefax - prendere diretti accordi con le strutture alberghiere. L'eventuale non disponibilita' alloggiativa fra gli alberghi convenzionati nella localita' di missione, dovra' essere documentata dai fax di risposta negativa o da una autocertificazione resa dal dipendente interessato, cio' al fine di evitare il rimborso della spesa nel limite del costo piu' basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella localita' di missione; e' alquanto evidente che la suddetta circolare non sembra tener conto delle peculiari esigenze del servizio di polizia, in quanto spesso accade che l'operatore di polizia, per sopravvenute esigenze di servizio, sia costretto al pernottamento sul luogo e non ha a disposizione la guida stessa; le esigenze di risparmio che hanno indotto il ministero ad adottare rigidamente un sistema di convenzioni sembrano stridere con le esigenze del servizio di Polizia, che si trova a sostenere l'onere del costo dei fax e magari anche delle ore di straordinario del dipendente per il tempo richiesto per la scrittura, la stampa e l'invio dei fax medesimi; i numerosi vincoli posti in essere dalle disposizioni relative agli alloggi in strutture alberghiere risultano ancora piu' incomprensibili se valutati alla luce delle norme concernenti gli stranieri che entrano in Italia chiedendo lo status di rifugiato politico: per costoro, infatti, non sussistono problemi di sorta in ordine alla scelta della sistemazione nelle strutture alberghiere -: se alla luce delle osservazioni esposte in premessa ed in relazione alla specificita' del servizio di polizia, non concordi sulla compatibilita' del disposto di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 662 del 1997, unicamente con le missioni cosiddette: 'programmate per tempo' e, di conseguenza, sulla necessita' di prevedere che le disposizioni e gli oneri di cui alla citata circolare del 15 ottobre 1998 siano resi attuativi soltanto nel caso di programmazione della trasferta con almeno una settimana di anticipo; se, considerata la fondamentale importanza che la guida di cui alla citata circolare ministeriale n. 333 del 5 ottobre 1998 riveste, non convenga sull'opportunita' di farla rientrare nell'ambito della dotazione base prevista per ciascun operatore di polizia; se non sia piu' ovvio prevedere, piuttosto che una guida con gli alberghi convenzionati, un tetto massimo di spesa rimborsabile per motivi di alloggio, lasciando agli operatori di Polizia in trasferta l'ampia discrezionalita' di scegliere, a parita' di costo, l'hotel piu' vicino al posto di servizio invece che quello distante chilometri ma convenzionato, dato per assodato che il soggetto si trova in trasferta per ragioni di servizio e non in villeggiatura, a meno che anche gli operatori delle forze di polizia debbano chiedere lo status di rifugiato politico al fine di poter compiere nel migliore dei modi il proprio dovere. (5-07258)

 
Cronologia
mercoledì 19 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Muore ad Hammamet, in Tunisia, l'ex leader del Psi, Bettino Craxi, già Presidente del Consiglio dei ministri.

giovedì 3 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (AC 6483), che sarà approvato dal Senato il 18 febbraio (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 - par condicio).