Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07259 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 20000126
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'omologazione della specificita' 'Forze di polizia' al piu' vasto e generico bacino dell'impiego pubblico e' divenuta oramai costante e continua soltanto per quanto concerne gli oneri ed i doveri, ma non per quanto riguarda il riconoscimento di diritti; a seconda delle circostanze le Forze di polizia vengono considerate a regime speciale o ordinario; un altro esempio, oltre a quello concernente l'applicazione delle convenzioni alberghiere, e' l'impossibilita' per i dipendenti delle Forze di polizia di adire il giudice ordinario per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro, contrariamente a quanto previsto per gli altri lavoratori del pubblico impiego; infatti, a norma dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 29/1993 'sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del processo'; il comma 4 del medesimo articolo 68 dispone che 'restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi'; il citato comma 4 dell'articolo 2 prevede che 'in deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287' -: se non convenga sull'opportunita' di una omologazione della categoria 'Forze di polizia' al pubblico impiego attraverso il riconoscimento a favore delle forze dell'ordine di tutte le guarentigie e dei diritti previsti per gli altri lavoratori pubblici; se non ritenga che la normativa che impedisce agli operatori delle forze dell'ordine di adire il giudice ordinario nelle controversie in materia di rapporti di lavoro non crei discriminazione per questa categoria di soggetti rispetto agli altri lavoratori del pubblico impiego, costituendo una palese ed inaccettabile violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. (5-07259)