Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04990 presentata da GIORDANO FRANCESCO (MISTO) in data 20000126
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il Ministro interrogato, con risoluzione n. 103/E del 20 agosto 1998 ha stabilito che '...ai contratti di servizio energie per uso domestico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1993, n. 412, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 10 per cento...'; il ministero interrogato con circolare n. 82 del 7 aprile 1999, definisce 'uso domestico' '...le somministrazioni rese nei confronti dei soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore - energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esclusione', essendo pertanto evidentemente e chiaramente compreso in esso l'utilizzo del gas al fine del riscaldamento domestico; con risoluzione n. 155 del 18 ottobre 1999 del Dipartimento delle entrate - Affari giuridici - dello stesso ministero interrogato stabilisce che alla somministrazione di gas metano utilizzato per la cottura dei cibi e per produzione di acqua calda si applica l'aliquota Iva del 10 per cento e alla somministrazione utilizzata per riscaldamento si applica l'aliquota Iva del 20 per cento; nella medesima risoluzione stabilisce che nei casi di uso promiscuo - in numero elevatissimo - laddove non siano distinguibili i due diversi tipi di erogazione 'per mancanza di distinti contatori' (sic) si applica l'aliquota Iva del 20 per cento sul totale dei consumi -: se non consideri in palese contraddizione la risoluzione 155 con quella precedente n. 1037E, nonche' con la circolare n. 82 del ministero delle finanze; se non ritenga pertanto urgente ed indispensabile intervenire per ribadire la validita' della circolare n. 82, il conseguente annullamento della risoluzione n. 155 e l'applicazione dell'aliquota Iva al 10 per cento per qualsiasi uso domestico del gas metano somministrato; se, qualora dovesse perdurare tale assurda situazione, non ritenga del tutto improponibile far dipendere l'applicazione della doppia aliquota dal fatto che siano stati o siano installati due distinti contatori, in considerazione del fatto che a nessun utente cio' puo' essere realisticamente venuto in mente ne' richiesto e in considerazione, altresi' degli ulteriori costi aggiuntivi che cio' comporterebbe per l'utente e in qualche modo, anche per le aziende erogatrici nonche' dei rischi aggiuntivi che, pur se minimi, esisterebbero; se, qualora dovesse perdurare tale assurda situazione, non debba essere comunque garantita - a prescindere dall'improbabile 'doppio contatore' - l'applicazione delle due diverse aliquote Iva a secondo della diversa utilizzazione del gas metano somministrato, se non altro in considerazione del fatto che il riscaldamento e' assoggettato a norme anche temporali che prevedono date di inizio e di fine entro le quali e' possibile accendere e utilizzare gli impianti e che quindi per almeno 8/9 mesi all'anno il gas metano viene utilizzato per usi diversi da esso; se non ritenga che, in caso contrario, possano individuarsi gli estremi di un'appropriazione non legalmente e formalmente corretta di una parte di aliquota Iva non dovuta e pertanto illecitamente pretesa. (3-04990)