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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/28030 presentata da DEL BARONE GIUSEPPE (MISTO) in data 20000126

Ai Ministri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha avviato l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e degli ordini provinciali di Ancona, Como, Firenze, Genova e Novara, contestando la legittimita' degli atti deliberativi degli Enti stessi relativi alla disciplina dell'esercizio professionale medico nell'ambito delle iniziative di mutualita' volontaria; la Federazione nazionale degli ordini medesimi, istituiti quali enti pubblici (non economici) con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha il compito istituzionale di vigilare per la conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione medica e odontoiatrica; l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel provvedimento di apertura dell'istruttoria del 7 dicembre 1999 ha inopinatamente presunto che 'i medici e gli odontoiatri, svolgendo attivita' economica in quanto offrono i propri servizi sul mercato a titolo oneroso' devono essere qualificati come 'imprese' , e che, in modo solo apparentemente consequenziale, la Federazione nazionale e gli ordini provinciali devono essere considerati come 'Associazioni d'impresa'; queste disinvolte affermazioni sono suffragate solo da alcune decisioni precedenti della stessa Autorita' garante, relative ad altre professioni e a una sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 aprile 1991 che, peraltro, non giustifica assolutamente le conclusioni cui giunge 'l'Antitrust'; non si ha notizia che a livello comunitario sia mai stata sollevata una qualsiasi questione o dubbio in ordine a una possibile estensione alle libere professioni protette della disciplina dell'Antitrust e della nozione d'impresa, tanto e' vero che la Direttiva 92/51/Cee, relativa al sistema generale di riconoscimento della formazione professionale (recepita in Italia con decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319) mai e' stata interpretata e applicata, sia a livello comunitario che degli Stati membri come normativa concernente il problema della concorrenza, bensi' nell'ambito del principio che garantisce la liberta' di circolazione e di stabilimento; la definizione del medico come imprenditore e dell'Ordine come associazione di impresa appare in netto contrasto con la giurisprudenza e la dottrina dominanti, che hanno sempre correttamente inquadrato la professione medica come 'professione intellettuale', disciplinata dagli articoli, 2229 e ss. del codice civile, e gli Ordini professionali, nonostante alcune recenti e mai accettate interpretazioni, come enti pubblici non economici, per l'evidente carattere pubblico dei loro scopi istituzionali, che nulla hanno a che vedere con la asserita natura privatistica e settoriale delle associazioni di impresa; attraverso queste infondate e inaccettabili interpretazioni l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato cerca di minare la legittimita' degli atti deliberativi della Federazione nazionale e degli ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri, ponendo in serio pericolo l'autonomia delle professioni per quanto riguarda le regole deontologiche che si rivolgono soltanto ai professionisti iscritti agli albi, volte unicamente alla tutela dell'attivita' medica che ha come scopo principale, non soltanto la ricerca del profitto, ma quello prioritario della tutela della salute dei cittadini nell'ambito dei principi sanciti dall'articolo 32 della Costituzione; il recente decreto legislativo 19 gennaio 1999, n. 229, recante 'Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale', prevedendo all'articolo 9 la costituzione di 'fondi integrativi', ha confermato la centralita' del servizio stesso, la cui funzione verrebbe a essere posta in dubbio dalla indiscriminata apertura alle mutue volontarie che l'Autorita' garante tende a favorire, adducendo la presunta 'illegittimita'' degli atti deliberativi e regolamentari che la Federazione nazionale e gli ordini dei medici hanno assunto in materia -: se i Ministri intendano chiarire quali motivazioni siano alla base di questa azione contro gli organi, rappresentativi della professione medica, considerando anche che altre iniziative repressive sono gia' preannunciate, come, ad esempio, nel campo della pubblicita' in materia sanitaria; se oltre alle irrinunciabili e decise forme di tutela che la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e gli Ordini provinciali porranno in essere a qualsiasi livello a difesa della legittimita' dei loro atti deliberativi, anche le Autorita' in indirizzo vorranno, nell'ambito delle loro competenze, intervenire per chiarire l'assoluta irriconducibilita' della natura giuridica di impresa e di associazioni di imprese rispettivamente ai medici e agli ordini risultando l'impostazione contraria che si vorrebbe far passare infatti, oltre che errata da un punto di vista giuridico, portatrice di effetti negativi non tanto per i medici, quanto, soprattutto, per i cittadini che diventerebbero solo clienti di 'imprese mediche', aventi come unico scopo la ricerca del lucro. (4-28030)

 
Cronologia
mercoledì 19 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Muore ad Hammamet, in Tunisia, l'ex leader del Psi, Bettino Craxi, già Presidente del Consiglio dei ministri.

giovedì 3 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (AC 6483), che sarà approvato dal Senato il 18 febbraio (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 - par condicio).