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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/28074 presentata da BONATO FRANCESCO (MISTO) in data 20000127

Per sapere - premesso che: la San Benedetto Spa, con sede a Scorze' (VE) e operante nel settore dell'imbottigliamento di acqua minerale e altre bibite per conto terzi, occupa 800 lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi 54 lavoratori a part-time ciclico, 500 lavoratori a termine (stagionali), circa 25 lavoratori di imprese esterne e dall'anno scorso circa 70 lavoratori con tempi di lavoro diversi nel corso dell'anno, assunti attraverso le agenzie di lavoro temporaneo; nel novembre 1998 e' stato siglato un accordo sindacale che ha inserito per la prima volta elementi di garanzia occupazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati temporaneamente in azienda: si tratta di una tipologia di contratto a tempo indeterminato, per nove mesi l'anno, meglio definito come 'part-time ciclico', sottoscritto successivamente all'Ufficio Provinciale del lavoro di Venezia; nel corso del 1999 e' stato attivato questo strumento contrattuale in via sperimentale con 42 assunzioni (da verificare nel corso dell'anno), con la possibilita' di incrementare il numero nel corso dell'anno successivo; le agenzie di lavoro temporaneo, utilizzate contemporaneamente dall'azienda, stanno telefonando in questi giorni a casa di centinaia di lavoratori e lavoratrici, gia' in molti anni 'stagionali' alla San Benedetto, offrendo lavoro sempre nella stessa azienda, per periodi molto brevi, con stipendi molto piu' bassi, ma con la grave conseguenza di far perdere loro il diritto di precedenza previsto dalla legge 236/93 e dal contratto collettivo di lavoro aziendale; le organizzazione sindacali temono (e l'hanno piu' volte denunciato pubblicamente) che l'azienda fornisca alle agenzie gli elenchi o singoli nominativi di lavoratori, gia' impiegati alla San Benedetto, aggirando in questo modo sia la legge per cui le agenzie sono sorte, sia il contratto di lavoro aziendale, sia infine gli accordi nazionali -: quali interventi ispettivi intenda attivare, anche tramite gli uffici periferici, per evitare che la direzione della San Benedetto Spa possa violare la normativa nazionale sul lavoro interinale e i contratti collettivi del lavoro. (4-28074)

In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia. La Societa' San Benedetto occupa un totale di n. 933 dipendenti, di cui 761 assunti con contratto a tempo indeterminato, n. 172 con contratto a termine. Presso la suddetta azienda, alla data del 16 marzo 2000, risultano utilizzati n. 18 lavoratori interinali, forniti dalla societa' ADECCO S.p.a. (filiale di Mirano Venezia). Dagli accertamenti svolti sui contratti di fornitura di lavoro temporaneo, esibiti dalla stessa azienda, e' emerso che il ricorso ai predetti lavoratori interinali e' giustificato o dai picchi stagionali dell'attivita' produttiva o dalla necessita' di sostituire i lavoratori assenti per malattia, infortunio e maternita', aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro. L'utilizzo dei lavoratori interinali e' avvenuto a partire da maggio 1999. Si deve precisare che la San Benedetto S.p.a. ha, anche, in corso rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato, per un arco temporale compreso tra gennaio e settembre. Nell'ambito dello stesso si registra una intensificazione nei mesi da maggio ad agosto. Nel corso del 1999 la societa' in esame e' ricorsa ai lavoratori interinali come di seguito riportato: Da gennaio ad aprile 0 lavoratori maggio 3 " giugno 11 " luglio 14 " agosto 9 " settembre 19 " ottobre 63 " novembre 79 " dicembre 62 " La maggior parte dei suddetti lavoratori risulterebbe gia' assunta con contratto a termine, mentre da ottobre a dicembre gli stessi sono utilizzati, con contratto di lavoro interinale, per far fronte alle esigenze stagionali di intensificazione dell'attivita' produttiva, poiche' titolari del diritto di precedenza di cui all'articolo 9-bis della legge 236/93, come richiamato dall'accordo integrativo aziendale stipulato in data 16/10/98. A tale riguardo, si precisa che la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo aventi per oggetto l'utilizzazione di lavoratori gia' assunti stagionalmente dalla stessa impresa non comporta di per se' alcuna violazione della legge 196/97. La scelta anche nominativa dei singoli lavoratori da impiegare temporaneamente presso l'impresa utilizzatrice puo' essere rimessa alla libera volonta' delle parti, non essendo la fattispecie in esame riconducibile alle ipotesi sanzionatorie, di cui all'articolo 10 della legge 196/97. Queste ultime sono oggetto di tassativa ed espressa previsione. Per quanto attiene, poi, alla violazione dei cosiddetti diritti di precedenza, di cui al sopra richiamato articolo 9-bis, della citata legge 196/97, si fa presente che tra la societa' Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. e la rappresentanza sindacale unitaria e' stato convenuto, in data 13/10/99, ad integrazione dell'accordo del 16/10/98, di riconoscere ai lavoratori interinali che abbiano avuto rapporti di lavoro con l'azienda nei dodici mesi anteriori all'inizio della c.d. 'missione', il diritto di priorita' in caso di nuove assunzioni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.



 
Cronologia
mercoledì 19 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Muore ad Hammamet, in Tunisia, l'ex leader del Psi, Bettino Craxi, già Presidente del Consiglio dei ministri.

giovedì 3 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (AC 6483), che sarà approvato dal Senato il 18 febbraio (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 - par condicio).