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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00855 presentata da IZZO DOMENICO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20000128

La XIII Commissione agricoltura, premesso che: la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: 'Misure di razionalizzazione della finanza pubblica', all'articolo 2, comma 177, ha previsto che le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali per il carburante, accertino la qualifica dell'attivita' d'impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580 del 1993; la disposizione e' motivata dalla necessita' di realizzare una semplificazione dell'attivita' della pubblica amministrazione, sulla base di principi di funzionalita', ed una diminuzione del numero dei beneficiari, con un conseguente, notevole, risparmio per la finanza pubblica. In base alle disposizioni precedenti, infatti, l'agevolazione era concessa a chiunque effettuasse lavorazioni agricole quindi a prescindere dall'esercizio di un'attivita' d'impresa; in particolare era erogato carburante agevolato a tutti coloro che effettuavano lavorazioni agricole anche per autoconsumo; il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'articolo 1, nel ribadire che l'agevolazione e' concessa solo alle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese, precisa che le imprese di lavorazioni agro-meccaniche, possono ottenere il carburante agevolato solo per lavorazioni effettuate a favore di imprese iscritte nel predetto registro e che quindi anche questa ulteriore limitazione comporta una riduzione dei beneficiari e quindi un risparmio per la finanza pubblica; lo stesso decreto legislativo n. 173, all'articolo 1, comma 2 prevede che, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle politiche agricole, riduce la misura dell'accisa sul carburante utilizzato per usi agricoli, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto delle disposizioni vigenti; le regioni applicano con le richiamate limitazioni, le disposizioni suddette, per cui si e' effettivamente realizzato un risparmio di spesa a seguito della riduzione del numero dei beneficiari; l'agevolazione sul carburante e' necessaria alle imprese agricole per rendere competitivi sul mercato i prodotti italiani rispetto a quelli di altri Paesi, soprattutto del Nord Europa; il carburante e' utilizzato maggiormente proprio per le produzioni di qualita' e ad alta specializzazione, quindi da imprese che producono maggior valore aggiunto per il settore, occupano manodopera qualificata e contribuiscono in misura maggiore a ridurre il deficit della bilancia agroalimentare; l'urgenza di provvedere e' determinata anche dal forte aumento dei prezzi del petrolio sul mercato mondiale, per cui il beneficio della riduzione dell'accisa nell'attuale misura e' vanificato dall'aumento della materia prima; impegna il Governo ad applicare il disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 173 del 1998, disponendo la riduzione dell'accisa sul carburante utilizzato per impieghi agricoli a seguito dei risparmi di spesa verificatisi. (7-00855)

 
Cronologia
mercoledì 19 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Muore ad Hammamet, in Tunisia, l'ex leader del Psi, Bettino Craxi, già Presidente del Consiglio dei ministri.

giovedì 3 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (AC 6483), che sarà approvato dal Senato il 18 febbraio (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 - par condicio).