Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07311 presentata da CONTENTO MANLIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000204
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994, impone anche alle amministrazioni dello Stato obblighi specifici; cosi' e' anche per l'amministrazione dell'interno, la quale conta, nell'esplicazione dei suoi compiti, su diversi immobili all'interno dei quali operano migliaia di dipendenti; l'individuazione della qualita' di 'datore di lavoro', attribuita ai vertici delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione impone a questi ultimi una serie di adempimenti - spesso gravosi - volti ad effettuare la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione, il programma delle misure di miglioramento; nell'ambito della nuova legislazione, particolare attenzione riveste la designazione del medico competente a svolgere la sorveglianza sanitaria per il personale che dovrebbe essere individuato nel ruolo dei sanitari della polizia di Stato; ad onta degli obblighi previsti dalla disciplina vigente, pero', vengono segnalati - da piu' parti - diversi inadempimenti che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza del personale dipendente dall'amministrazione e, in particolare, di quello della polizia di Stato -: se il Ministro dell'interno abbia provveduto ad emanare il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e, in caso contrario, quali siano le ragioni del ritardo; se risponda al vero che il decreto legislativo in questione non abbia ancora trovato applicazione in molte questure o in diversi compartimenti, e per quali motivi; quali ragioni impediscano ai 'datori di lavoro' di dar seguito agli obblighi previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e dall'articolo 18 dell'ANQ (Accordo nazionale quadro) in materia di formazione del 'rappresentante per la sicurezza'; se i compiti di sorveglianza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo in parola e quelli di vigilanza di cui all'articolo 23 siano svolti entrambi dal personale della polizia di Stato e se tale scelta risulti coerente con l'esigenza di evitare che sorveglianti e vigilati siano entrambi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro; se risponda al vero che sarebbero stati chiamati dei sanitari della polizia di Stato a svolgere il ruolo di medico competente senza avere i titoli previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), anche in relazione all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. (5-07311)