Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02223 presentata da PAISSAN MAURO (MISTO) in data 20000208
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che: recentissimi dati mostrano come nel nostro Paese da anni si verifichi un crescente consumo di acque minerali il cui uso e' divenuto quasi obbligatorio in considerazione del fatto che la situazione idrica italiana presenta aspetti disastrosi sotto il profilo qualitativo, soprattutto nelle grandi pianure del nord e in alcuni centri del sud. L'acqua che sgorga dai rubinetti e' spesso imbevibile; la disciplina in materia di acque minerali naturali e' dettata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 che recepisce la direttiva 80/777/CEE, successivamente modificata dalla direttiva 96/70/CE, e dal decreto ministeriale n. 542 del 12 novembre 1992, nel quale sono determinati i criteri di valutazione delle acque minerali e sono indicate le concentrazioni massime ammissibili (Cma) degli elementi disciolti nell'acqua; il secondo considerando della direttiva 96/70/CE dichiara che '...le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l'obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori vengano ingannati ed assicurare la lealta' delle operazioni commerciali'. Al comma 3^ dell'articolo 7 della medesima direttiva si dispone che 'le etichette delle acque minerali naturali devono recare obbligatoriamente l'indica-zione della composizione analitica con i componenti caratteristici'. Inoltre l'allegato 1 della direttiva 80/777/CEE dichiara che l'acqua minerale naturale si distingue dall'acqua ordinaria destinata al consumo umano, fra le altre cose, per la sua purezza originaria; dal confronto tra le Cma ricavabili dalla suddetta normativa con quelle previste per le acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982, decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988) emerge viceversa una realta' sconcertante: talune concentrazioni di metalli, elementi e composti che per le acque 'di rubinetto' sono considerati fuori limite rendendo l'acqua non destinabile al consumo umano, sono considerate tollerabili per le acque minerali ed e' inoltre consentito non riportarle in etichetta, salvo che non superino concentrazioni molto piu' alte; in ragione di questo sostanziale travisamento dei principi ispiratori della normativa europea e' stata presentata alla Commissione europea (da parte dell'Unione nazionale dei consumatori) una denuncia diretta ad instaurare un eventuale procedimento di infrazione contro l'Italia. Secondo l'Unione consumatori in una bottiglia di acqua minerale si possono individuare fino a 200 microgrammi per litro di arsenico (mentre la Cma massima per l'acqua potabile e' di 50 microgrammi), 10 microgrammi di cadmio (il limite e' 5), cromo trivalente e nichel senza alcun limite: al di sotto di queste soglie i produttori di acque minerali non sono tenuti a dichiararne la presenza; per i nitrati il legislatore ha posto il limite a 45 milligrammi per litro nelle acque minerali destinate all'alimentazione degli adulti e a 10 milligrammi per litro in quelle destinate all'infanzia. Tuttavia, nonostante la pericolosita' di questi composti per la salute umana - i nitrati, indizio di inquinamento, sono precursori di sostanze cancerogene - ove l'acqua minerale superi queste soglie, il produttore ha il solo obbligo di dichiararlo in etichetta, ne' e' tenuto a specificare che un'acqua con piu' di 10 mg. di nitrati non e' idonea ai bambini; l'origine sotterranea dell'acqua non garantisce piu' la sua purezza: gli agenti inquinanti, di origine industriale o agricola e l'esistenza di un sistema criminale di smaltimento dei rifiuti, possono produrre, in qualsiasi momento l'imbevibilita' di acque rinomate o comunque ritenute sicure; pertanto occorrerebbe un monitoraggio costante delle acque minerali ed un'adeguata informazione agli utenti. Viceversa la normativa italiana prevede che le acque minerali siano sottoposte ad analisi chimica e chimico-fisica ogni 5 anni in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1977, che richiama precedenti provvedimenti normativi, confermato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1^ febbraio 1983 -: se intenda adoperarsi per modificare la normativa nazionale di recepimento in senso piu' aderente ai principi generali enunciati in sede europea sulle acque minerali o se ritenga che le Cma consentite dall'attuale legislazione per le sostanze indicate rispettino l'enunciato europeo, dovendosi considerare come elementi 'non caratteristici' dell'acqua o comunque come elementi non in grado di inficiarne la potabilita'; in tal caso, se intenda modificare verso l'alto le Cma dell'acqua potabile; se non ritenga opportuno modificare l'attuale etichettatura delle acque minerali prevedendo che siano riportati, in modo completo, tutti i componenti della stessa ed indicati gli eventuali effetti dannosi di alcune sostanze sull'organismo di particolari soggetti, cosi' come prescrive il paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva 80/777/CEE sulle diciture da riportare per motivi di tutela della salute pubblica; se intenda ravvicinare la periodicita' dei controlli, prevedendone almeno uno all'anno, per tutte le acque minerali attualmente in commercio e per le acque di sorgente recentemente regolamentate dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339. (2-02223)