Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/05145 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000216
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: lo scrivente ha presentato interrogazioni a risposta in Commissione (nn. 5-06252 e 5-06573) relativamente: 1) alla mancata individuazione, da parte del ministero delle finanze, dell'elenco dei Comuni nei quali si possono godere le agevolazioni fiscali erariali previste dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i contratti di locazione agevolati; 2) all'interpretazione, data dall'amministrazione delle finanze, dell'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 431/1998, secondo la quale, in caso di mancata riscossione dei canoni di locazione per morosita' del conduttore, andrebbe comunque dichiarato fra i redditi il reddito dell'immobile sulla base della rendita catastale; 3) al permanere, una volta entrata in vigore la riforma della fiscalita' immobiliare di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133, della riduzione del 15 per cento sul canone percepito, ai fini del calcolo del reddito imponibile; alle predette interrogazioni e' stata fornita risposta in Commissione, da parte del Ministro delle finanze, in data 11 gennaio 2000; con tale risposta si e', quanto al primo problema citato, risolto il fatto dell'inesistenza di un elenco ufficiale dei Comuni con agevolazioni fiscali erariali col pretesto che si tratterebbe di 'una elencazione molto lunga' e che 'i residenti in uno specifico comune non possono ignorare se il comune stesso confini o meno con un'area metropolitana ovvero se e' stato colpito dagli eventi tellurici degli anni 80'; per rispondere alla seconda questione si e' fatto generico e non motivato richiamo ai 'principi generali del testo unico delle imposte sui redditi in materia di tassazione degli immobili'; ancora, per quanto attiene al permanere della succitata riduzione del 15 per cento la risposta ha, con sospetta prudenza, asserito che 'l'attuazione del progetto di riforma dovrebbe confermare la sussistenza delle suddette agevolazioni'; in sintesi, la risposta fornita appare nell'insieme disarmante e ispirata - da un lato - dalla preconcetta volonta' di fare comunque cassa a favore dello Stato, senza considerazione alcuna di altre motivazioni, e - dall'altro - dal palese intento di sfuggire a un preciso compito di chi dovrebbe essere preposto a stilare l'elenco dei comuni -: se il Ministro delle finanze intenda attenersi all'ordine, del giorno parlamentare, accolto dal Governo, che lo invitava a redigere l'elenco dei comuni nel cui territorio sono fruibili le agevolazioni fiscali erariali di cui all'articolo 8 della legge n. 431/1998, e voglia quindi ottemperare anche a ragioni di pur minima correttezza del fisco nei confronti del contribuente, procedendo finalmente all'emanazione dell'elenco completo, che risolva tutte le incertezze esistenti (in tema, fra l'altro, di comuni costituiti con territorio staccato da altri che risultavano ad alta tensione abitativa; di comuni costituiti con territorio smembrato da comuni terremotati; di comuni diventati confinanti con quelli metropolitani; di comuni ricadenti nel territorio delle province autonome di Bolzano e Trento, cui competono peculiari competenze in materia di individuazione dei Comuni ad alta tensione abitativa), questioni tutte che il Ministro interrogato ha, con notevole noncuranza nei confronti del contribuente, mostrato di ignorare, delegandone la soluzione all'incolpevole cittadino (all'insegna dell'invito 'arrangiatevi!', come opportunamente e' stato rilevato dalla stampa specialistica) ed evitando fino ad oggi di indicare nominativamente i comuni, con l'unico risultato di perpetuare dubbi che soltanto un intervento ministeriale potrebbe dissipare (sempre ammesso che l'intervento stesso, visto il comportamento finora tenuto dal ministero delle finanze, non contribuisca invece a rendere ancora piu' oscura la situazione); se, ancora, il Ministro delle finanze non intenda riconsiderare il comportamento assunto dall'Amministrazione Finanziaria in merito alla tassazione dei redditi di locazione non percepiti, sia alla luce del fatto che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, sono innovative e contemplano un caso non ricadente fra quelli finora trattati nel testo unico delle imposte sui redditi, sia - ancora - in miglior meditata considerazione del comportamento assunto dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1998, allorquando venne respinta la proposta del relatore di introdurre la seguente norma: 'I canoni di locazione non percepiti non concorrono, qualora il locatore abbia promosso azione di rilascio per morosita', alla formazione del reddito delle persone fisiche, fermo restando che e' comunque dovuta l'imposta sul reddito calcolata in base alla rendita catastale' e ci si limito', invece, ad esprimere l'invito a modificare il testo con l'indicazione della quantificazione degli oneri derivanti e della relativa copertura finanziaria; se, infine, il Ministro interrogato intenda confermare il permanere della riduzione oggi vigente del 15 per cento nel computo del reddito dei canoni di locazione, evitando di trincerarsi dietro espressioni condizionali come quella prima riportata ('dovrebbe confermare'), che sono utili esclusivamente a destare motivato allarme presso i proprietari immobiliari col rischio concreto di fallire l'attuazione pratica della legge di riforma delle locazioni abitative. (3-05145)