Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07398 presentata da REBECCHI ALDO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000217
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: con ricorso straordinario, notificato il 30, 31 dicembre 1999, 3, 4 gennaio 2000 - e depositato il 17 gennaio successivo - la Gabeca spa - con sede in Calcinato (Brescia), via Cavicchione di Sotto, 1 - ha chiesto l'annullamento, previa sospensione: a) del decreto 12 luglio 1999 n. 314 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 214 dell'11 settembre 1999), con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, ha adottato un 'regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali e' di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita') al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246'; b) di ogni altro presupposto, contestuale, successivo e/o comunque connesso; sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato (vedi fra le altre: Consiglio di Stato, Comm. spec. 3 maggio 1991, n. 6); la natura e la funzione dello strumento cautelare impongono una celerita' della trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la pronuncia del relativo parere, e ben prima dello scadere dei termini previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; nell'ambito di un mercato fortemente influenzato dai grandi produttori, diventa sempre piu' ristretta l'area di intervento di coloro che, con potenzialita' produttive nettamente inferiori, risentono significativamente della disomogeneita' dei controlli ispettivi ed analitici, per cui, aumentando il carico di lavoro con l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto n. 314/99 e rimarcando la posizione monopolistica dell'Icite, il 'divario' tra grandi e piccoli sara' sempre piu' incolmabile, falsando con effetto discriminatorio la liberta' e l'equita' del mercato stesso; gia' oggi, da informazioni provenienti dal settore, l'unico organismo abilitato, l'Icite, per carenza di mezzi e personale, oltre ai controlli su partite avviate al consumo (franco stabilimento di partenza), non effettua verifiche al punto di consegna del cemento, non garantendo quindi il mantenimento della costanza dei requisiti previsti dalle norme legislative. Secondo quanto previsto nell'allegato 2 del decreto n. 314 punto 6.1 (campionamento), i campioni prelevati senza preavviso sotto la responsabilita' dell'organismo abilitato, sia su partite avviate al consumo (franco stabilimento di produzione) sia al punto di consegna del cemento dalla fabbrica o dal deposito, aumenteranno in modo significativo, per cui il controllo di un unico organismo abilitato peggiorera' enormemente la gia' precaria situazione di mercato, favorendo quindi le entita' che detengono le quote di mercato piu' consistenti -: se non ritenga, in favore dei principi sulla liberta' di commercio e di concorrenza, ripensare alcuni passaggi del decreto n. 314 e sospenderlo per un tempo minimo di 12 mesi, tempo in cui i produttori ed i distributori avranno la possibilita' di rivedere e ricalibrare il sistema gestionale e di controllo dei propri insediamenti, attivando e conformando contemporaneamente alle esigenze del mercato e del settore la struttura degli organismi di rilascio dell'attestato di conformita'. (5-07398)