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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00872 presentata da OLIVIERI LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000218

La II Commissione, premesso che: con la piena entrata in funzione, negli ultimi sei mesi, della figura del 'giudice unico', e' giunto a compimento un incisivo processo di riforma dell'ordinamento giudiziario incentrato sull'unificazione dei giudici professionali, teso a superare la suddivisione in Preture e Tribunali della rete giudiziaria al fine di accrescerne efficacia, efficienza e funzionalita'; uno dei tratti salienti del processo riformatore, recentemente evidenziato dallo stesso Ministro della giustizia nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, e' rappresentato dalla ristrutturazione integrale del sistema degli uffici giudiziari di primo grado, attraverso la soppressione di 165 preture circondariali e di 100 procure presso le preture e la chiusura di 203 sezioni distaccate di pretura; a tali interventi si collega la trasformazione di altre 218 sezioni di pretura in ben piu' consistenti sezioni distaccate di tribunale, al fine di avviare una significativa concentrazione delle limitate risorse umane e materiali verso il modello ottimale del tribunale di medie dimensioni; in effetti, se da un lato il previgente assetto territoriale dei tribunali e delle preture, legato a ragioni storiche e di tradizioni, non appariva piu' rispondente a criteri di funzionalita', non sono peraltro venute meno le ragioni di fondo che motivano la scelta a favore di un'articolazione periferica degli uffici giudiziari. Tale opzione e' stata al contrario ribadita sia in sede legislativa (articolo 1, comma 1, lettera i) della legge di delega), sia nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 51/1998 e trova un puntuale riscontro nelle ultime relazioni sull'amministrazione della giustizia presentate dal procuratore generale presso la corte di cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario; le attuali sezioni distaccate di tribunale sono state individuate dal legislatore sulla base di molteplici parametri riferentesi al bacino di utenza, alla densita' abitativa, alla presenza di collegamenti, ai carichi di lavoro presunti nonche' ai costi derivanti dalla loro istituzione; proprio l'estrema rilevanza degli interessi collettivi legati a tali fattori, unitamente al rilievo che assumono altri indici (quali la complessita' e l'articolazione delle attivita' economiche e sociali dei singoli territori, l'esistenza di uffici tavolari, la necessita' di valutare le posizioni degli enti locali e degli organismi professionali), opportunamente posti in rilievo negli ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1997, evidenziano come la questione dell'operativita' delle sezioni distaccate si ponga con particolare delicatezza, condizionando fortemente la fruibilita' dei servizi giudiziari da parte dell'utenza e costituendo un nodo cruciale nel percorso di attuazione della riforma del giudice unico; a fronte delle richiamate soluzioni normative, cui avrebbero dovuto invero accompagnarsi adeguate dotazioni di personale e mezzi, commisurate alle esigenze del voluto decentramento, si segnala in numerose circoscrizioni giudiziarie una marcata tendenza a sminuire la portata innovativa della recente riforma attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi, di discutibile contenuto, da cui emerge l'evidente finalita' di delocalizzare il contenzioso gravante sulle sezioni distaccate, penalizzando fortemente le popolazioni servite dagli uffici delle sezioni distaccate; impegna il Governo: ad assumere ogni iniziativa volta a garantire l'effettivo funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale al fine di consentire un'effettiva fruizione del 'servizio Giustizia' da parte delle popolazioni delle realta' territorialmente piu' svantaggiate e geograficamente marginali; a destinare, in particolare, congrue dotazioni di personale e mezzi a quei Circondari che presentano maggiori esigenze legate all'articolazione del decentramento; a censurare nelle sedi competenti quelle prassi amministrative di tipo centralistico, tendenti a disapplicare, nei fatti, le finalita' del giudice unico e delle stesse sezioni distaccate; a vigilare affinche' l'esercizio del potere di applicazione del personale amministrativo non comprometta la funzionalita' delle sezioni distaccate di tribunale. (7-00872)





 
Cronologia
giovedì 3 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (AC 6483), che sarà approvato dal Senato il 18 febbraio (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 - par condicio).

martedì 22 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (AC 259-B), approvata dal Senato il 25 gennaio 2000 (legge 8 marzo 2000, n. 53).