Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07407 presentata da NAPOLI ANGELA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000221
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: gli articoli 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.c.n.l.) e 41 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.c.n.i.), sottoscritti dalle quattro organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Snals della scuola, prevedono la valutazione del Capo di istituto; in particolare, vengono aboliti nei confronti dei capi di istituto i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa e l'istituzione di un nucleo di valutazione regionale delle attivita' dei dirigenti scolastici; il comma 6 dell'articolo 41 del C.c.n.i. prevede che i nuclei di valutazione individuino 2.000 capi di istituto, in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato, ai quali attribuire un'indennita' aggiuntiva di lire 6.000.000 lordi annui; con circolare ministeriale n. 312 del 21 dicembre 1999 e' stata attivata la procedura concorsuale in questione per la valutazione e i capi d'istituto; entro il 29 febbraio 2000 i capi istituto dovranno presentare tutta la documentazione, sulla base dei modelli strutturali, per la relativa valutazione; le aree oggetto di valutazione sono state rese note solo alla fine dello scorso mese di gennaio ed i capi di istituto, nel corrente mese, si ritrovano impegnati con scrutini quadrimestrali, corsi di formazione per la qualifica dirigenziale, presidenze delle commissioni di concorso ed altro; ai capi di istituto sottoposti alla valutazione verra' attribuita la dirigenza a partire dal 1^ settembre 2000 e tuttavia le modalita' di valutazione, previste per il corrente anno scolastico, si ispirano a quelle previste per i settori dirigenziali; le modalita' previste per la procedura concorsuale risultano, sotto molti aspetti, analoghe a quelle previste per l'assegno accessorio al personale docente, ed ora bloccate; i componenti previsti per la costituzione dei nuclei di valutazione non avrebbero esperienze dirigenziali, ne' puo' ritenersi sufficiente un seminario di formazione di soli due giorni; anche in questo caso i criteri adottati per la valutazione introducono disparita' di trattamento a parita' di esiti; anche in questo caso i caso i capi di istituto giudicati 'non meritevoli' potrebbero sentirsi demotivati ed umiliati -: se non ritenga necessario ed urgente sospendere la procedura concorsuale avviata, lasciando, anche per il corrente anno scolastico la competenza della valutazione ai Provveditori agli studi; se non ritenga, conseguentemente, di dover rivedere i modelli di valutazione predisposti attualmente e, comunque, rivedere l'intera materia relativa alla valutazione dei capi d'istituto. (5-07407)