Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07417 presentata da MOLGORA DANIELE (LEGA NORD PADANIA) in data 20000223
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il comma 11 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ha stabilito l'obbligo della comunicazione ai contribuenti della rendita catastale da parte dell'Ute, come condizione per l'utilizzo di tale rendita come base imponibile e ha stabilito la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di differenze fra la rendita presunta e quella definitiva; in alcune province l'accatastamento e l'adeguamento delle proprieta' sono in grave ritardo e quindi se l'Ute non provvede alla suddetta comunicazione, i comuni non possono procedere alla riscossione dell'imposta, con l'ulteriore problema che nel frattempo i contribuenti potrebbero addirittura autoridursi la rendita presunta; generalmente i comuni hanno fissato soltanto nel 1999, quindi 6 anni dopo la prima applicazione dell'Ici, i criteri per la valutazione dei terreni edificabili; per quale motivo, visto lo spirito della norma e dei lavori parlamentari, la retroattivita' della disposizione riguardarebbe, sulla base della recente circolare ministeriale n. 23E dell'11 febbraio 2000, soltanto le sanzioni e non gli interessi -: se la nuova norma sia applicabile, visti i ritardi dei comuni nel fissare i criteri di valutazione, anche nel caso dei terreni edificabili; in caso di inadempimento dell'Ute, essendo la riscossione dell'imposta per il periodo 1993-1997 soggetta alla prescrizione del 31 dicembre 2000, in quale modo il ministero intenda intervenire sugli uffici del catasto per velocizzare le comunicazioni ai contribuenti. (5-07417)