Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02268 presentata da NAPOLI ANGELA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000229
La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere - premesso che: il comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370/99 recita testualmente: «Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale e' ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»; la norma citata dispone, quindi, l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori del personale laureato medico di ruolo delle aree tecnico - scientifica e socio - sanitaria, cosi' come nelle intenzioni dell'interpellante, presentatrice del citato comma alla legge n. 370/99, approvato unanimemente dai gruppi politici in Commissione cultura, con il parere favorevole del Governo; il 21 gennaio 2000, il rettore dell'universita' «La Sapienza» di Roma, nell'ambito dell'autonomia universitaria e nel rispetto del dettato legislativo in questione, ha emanato i decreti di inquadramento del personale, di cui al riferito articolo 6 del decreto legislativo n. 502/92 che svolge funzioni assistenziali, nel ruolo di ricercatori universitari; il 23 dicembre 1999 il capo di gabinetto del Ministro dell'universita', in risposta alla richiesta di interpretazione dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 4/99 da parte della Crui, ha piu' volte fatto ricorso al richiamo dell'autonomia universitaria, specificando che lo stesso ministero «non puo' svolgere compiti, quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono»; risulta all'interpellante che il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'annullamento straordinario, ai sensi della legge 400/98, dei decreti del rettore dell'universita' degli studi di Roma «La Sapienza» del 21 gennaio 2000 e che la stessa Presidenza del consiglio, il 21 febbraio 2000, ha dato avvio alla procedura di annullamento richiesta; la procedura di annullamento posta in essere dalla Presidenza del Consiglio trova riferimento all'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 400/88, raramente messa in atto e ad avviso dell'interpellante, applicabile solo per regioni ed enti locali; la norma richiamata, infatti, non sarebbe applicabile nello specifico caso, in quanto i decreti in questione sono stati emanati dal rettore di una Universita' dotata, al pari di tutti gli altri atenei italiani, di personalita' giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 168/89; l'avvio della procedura di annullamento attuata dalla Presidenza del Consiglio annienta, quindi, l'autonomia dell'universita' sancita dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia, e crea, altresi', un grave e pericoloso precedente; il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nel chiedere alla Presidenza del Consiglio l'avvio della procedura di annullamento dei decreti in questione, ha ritenuto «assolutamente prive di fondamento» le motivazioni che hanno portato all'emanazione dei decreti rettoriali; stranamente lo stesso ministro dell'universita' non e' stato spinto, pur avendolo messo a conoscenza l'interpellante attraverso la presentazione di altri atti ispettivi, alla valutazione delle motivazioni che hanno portato in altri atenei italiani all'emanazione di decreti rettoriali relativi a passaggi ope legis a livelli superiori o di trasferimenti di personale tra Atenei senza che fossero trascorsi i tempi prescritti dalla normativa vigente in materia; appare, altresi', strano come lo stesso ministero dell'universita'. Nella persona del sottosegretario di Stato, professor Luciano Guerzoni, in risposta ad atti ispettivi, gia' presentati da altri deputati, faccia riferimento a discussioni generali ed a precise interpretazioni, del tutto personali, su normativa vigente, avvenute in Commissione cultura su altri provvedimenti relativi all'universita', piuttosto che ad una legge, varata unanimemente dal Parlamento italiano e la cui attuazione non puo' piu' essere messa in discussione ne' dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ne' da alcun ministero; le iniziative assunte dal ministero e dalla Presidenza del Consiglio stanno ledendo i diritti di tutto il personale interessato, giacche' hanno bloccato i possibili inquadramenti presso gli altri atenei ed hanno, persino, rallentato l'applicazione della legge n. 4/99; tanto il ministero dell'universita' quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri per poter dare adeguata interpretazione del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370/99 dovrebbero ricostruire e valutare attentamente l'intero percorso effettuato, fino ad oggi, dal personale assunto in ruolo dalle universita' mediante pubblico concorso, in servizio presso le facolta' di medicina e chirurgia ed appartenente all'area tecnico - scientifica e socio - sanitaria, con mansioni sostanzialmente di tipo tecnico, e che ha portato all'attribuzione formale per gli stessi di funzioni assistenziali; ne' va dimenticata la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1977 che ha comportato il riconoscimento dell'inscindibilita' dell'attivita' assistenziale, con le attivita' di ricerca e di didattica per tutto il personale medico universitario; il comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370/99 dispone appunto al personale in questione l'inquadramento, soprattutto ai sensi dei commi 1, 3 e 7 richiamati dalla legge ed applicati a questo personale, nello stato dei ricercatori, cosi' come correttamente applicato dal rettore dell'universita' «La Sapienza» di Roma -: se non ritengano necessario ed urgente attuare l'immediata revoca della procedura di annullamento dei decreti rettoriali in questione; se non ritengano necessario ed urgente assumere tutte le iniziative utili a garantire e tutelare l'autonomia universitaria; se non ritengano di incoraggiare tutti gli altri atenei italiani ad attuare quanto previsto dalle leggi n. 370/99 e n. 4/99. (2-02268)