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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07458 presentata da OLIVIERI LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000301

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con la circolare 11 luglio 1996 n. 182/E del ministero delle finanze, sono state emanate istruzioni agli uffici competenti in base alle quali (penultimo capoverso del punto 2) 'si ritiene che la destinazione abitativa sussiste nel caso in cui si tratti di unita' immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 a A/11, escluse quelle classificabili in A/10'. Tale disposizione amministrativa crea una inammissibile disparita' di trattamento nei confronti di chi acquista una porzione di immobile su progetto o in corso di costruzione con destinazione residenziale non di lusso rispetto a chi acquista un immobile temporaneamente classificato in A/10, ma con concessione ad edificare la trasformazione d'uso (con opere) in residenza non di lusso, concessione allegata al compromesso registrato o all'atto di compravendita; l'inequivocabile obiettivo che il legislatore si e' posto nel definire agevolazioni fiscali finalizzate allo sviluppo della realizzazione e al trasferimento di fabbricati destinati a 'prima casa', a partire dalla fondamentale legge n. 168 del 1982 fino alla piu' recente disposizione inserita quale punto 8-bis all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (numero aggiunto dall'articolo 10, comma 4, lettera C, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, cosiddetta 'manovra Prodi'), e' stato quello di favorire l'acquirente, a condizione che questi potesse dimostrare nel termine temporale di un anno, di rispondere ai requisiti previsti alla nota II-bis di cui all'articolo 1 della tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (legge di registro); se non condivida l'ultimo punto della premessa; se non ritenga che nella circolare 11 luglio 1996 n. 182/E del ministero delle finanze, sia insita un'inammissibile disparita' di trattamento nei confronti di chi acquista una porzione di immobile su progetto o in corso di costruzione con destinazione residenziale non di lusso rispetto a chi acquista un immobile temporaneamente classificato in A/10, ma con concessione ad edificare la trasformazione d'uso (con opere) in residenza non di lusso, concessione allegata al compromesso registrato o all'atto di compravendita; se non reputi di dover considerare il fatto che i casi di specie sono frequenti e la giustizia tributaria si e' gia' espressa coerentemente con la volonta' del legislatore, avendo le sentenze dichiarato spettante l'agevolazione agli atti di acquisto di fabbricati che, anche se non gia' destinati, sono sicuramente da destinare ad abitazione (Comm. Trib. Centrale 15 settembre 1990 n. 5743 - sez. XVI; Cassazione 28 giugno 1995 n. 7259; Cassazione 22 gennaio 1998 n. 563); se non ritenga che il principio secondo il quale 'deve farsi riferimento alla destinazione giuridica dell'immobile compravenduto e non gia' a quella in atto e che conseguentemente le agevolazioni spettano anche in caso di acquisto di immobile avente destinazione diversa, ma con progetto approvato e relativa licenza di trasformazione in abitazione', risponde anche al dettato di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 sul 'favor rei'; se non condivida che dalla giurisprudenza possa trarsi senza incertezza un principio di carattere generale: l'applicabilita' o meno delle agevolazioni 'prima casa' nelle ipotesi controverse deve essere determinata alla stregua non di un mero criterio formalistico, bensi' secondo una valutazione di carattere sostanziale, occorre in particolare, accertare se puo' dirsi soddisfatto l'intento del legislatore di favorire l'accesso di ogni individuo alla proprieta' della casa di abitazione; intento questo che trova il suo fondamento nell'articolo 47, 2 comma, della Costituzione, che espressamente attribuisce allo Stato il compito di 'favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione', e considerando, ciononostante, che la ormai vecchia Cm obbliga gli Uffici a iniziative contenziose ritenendo inammissibile l'agevolazione nel caso di cessione di immobili classificati in A/10 alla data dell'atto, qualunque fosse la destinazione d'uso per i quali l'atto di compravendita viene contratto e nonostante la probante dimostrazione della gia' rilasciata concessione edilizia per la trasformazione d'uso con opere gia' in atto; se condivida la constatazione che l'agevolazione di abbattimento al 4 per cento dell'aliquota tanto nel regime Iva come nel regime dell'imposta di registro (3 per cento registro dal 1^ gennaio 2000), rispondeva e risponde all'obiettivo di incentivare l'acquisto, rispettivamente la locazione, di fabbricati non di lusso da destinare ad abitazione principale. Il diverso regime impositivo di assoggettabilita' ad Iva o a registro, non dunque il carico fiscale che fino al 31 dicembre 1999 era per ambedue le imposte del 4 per cento, e' stato appunto definito con il citato n. 8-bis dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che stabilisce in modo inequivocabile l'assoggettabilita' ad Iva degli atti di cessione di immobili destinati ad abitazione non di lusso posti in essere da soggetti esercenti in via principale l'attivita' di costruzione o di commercializzazione dei fabbricati medesimi. Di conseguenza risultano esclusi da Iva e soggetti all'imposta di registro gli atti posti in essere da soggetti diversi da quelli che la norma ha individuato con assoluta precisione. L'unica ratio del complesso normativo in materia, la costante giurisprudenza e la dottrina, sono state da sempre convergenti nel confermare il principio di agevolazione dell'acquirente, non certo del venditore. A tale scopo e' stata nel tempo meglio precisata la condizione soggettiva cui deve corrispondere l'acquirente entro un anno dall'atto, pena la revoca delle agevolazioni e l'applicazione di una sanzione. Deve trattarsi di abitazione non di lusso, che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la residenza entro un anno dall'acquisto, che non disponga di altra abitazione nel medesimo comune o di altra abitazione acquisita con agevolazioni in oggetto o posseduta su tutto il territorio nazionale. Spetta dunque all'acquirente dimostrare il possesso delle condizioni dalle diverse norme per fruire dell'agevolazione, mentre con riferimento all'oggetto sociale esercitato in via principale dal venditore che va stabilita l'assoggettazione dell'atto ad Iva o imposta di registro -: se non ritenga utile, necessaria ed urgente una precisa interpretazione che consenta agli Uffici di applicare correttamente la norma agevolativa, superando la preoccupazione di responsabilita' personale del funzionario soggetto al dettato interpretativo della Cm n. 182/E del ministero delle finanze d.d. 11 luglio 1996. (5-07458)





 
Cronologia
mercoledì 23 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Cesare Mirabelli è eletto Presidente della Corte Costituzionale

giovedì 2 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva con 269 voti a favore il disegno di legge recante lo statuto dei diritti del contribuente (A.C. 4818), che sarà approvato in via definitiva dal Senato il 12 luglio (legge 27 luglio 2000, n. 212).