Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07469 presentata da BONO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000302
Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: con la nuova legge n. 468 del 1999 si e' voluto modificare il regime delle incompatibilita' novando l'articolo 8 della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace; il comma 1-ter del suddetto articolo 8 recita che 'gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'Ufficio del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'Ufficio del giudice di pace al quale appartengono, ed analogo divieto si applica agli associati di studio, coniuge, conviventi, parenti entro il 2^ grado ed affini entro il 1^ grado'; al precedente comma 1-bis lo stesso legislatore si preoccupa di formulare un'altra incompatibilita' per gli avvocati, che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nell'intero circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense; il comma 1-bis contiene apparentemente un'incompatibilita' piu' generale ed estesa, al punto da rendere incerta la comprensione del comma 1-ter; a tal proposito il Consiglio superiore della Magistratura, con circolare prot. n. 1436 del 21 gennaio 2000, ha ritenuto interpretare tali disposizioni di legge abrogando di fatto il comma 1-ter -: se non ritenga che tale interpretazione del Consiglio superiore della magistratura sia palesemente errata, in quanto mentre l'1-bis pone una incompatibilita' espressamente rivolta agli avvocati di nuova nomina, l'1-ter invece pone limiti di incompatibilita' piu' contenuti rivolgendosi agli avvocati che esercitano le funzioni di giudice di pace e cioe' ai soggetti in attesa di riconferma della nomina; se non ritenga che con tale interpretazione sia stata palesemente stravolta la volonta' del legislatore e fortemente danneggiati gli avvocati giudici di pace in attesa di riconferma, che potranno solo scegliere o il trasferimento ad una sede fuori dal circondario del tribunale, o le dimissioni, o la cancellazione dall'albo degli avvocati; se non convenga sul principio che l'apparente disparita' di trattamento tra vecchi e nuovi giudici di pace sia stata voluta dal legislatore al fine di evitare la dispersione dell'esperienza e professionalita' accumulate nei 5 anni trascorsi e che, a causa di tale perniciosa interpretazione, rischiano in gran parte di essere disperse; se, inoltre, sia a conoscenza che l'articolo 24 della legge n. 468 del 1999 da' tempo ai giudici di pace in servizio fino al 29 febbraio per rimuovere le cause di incompatibilita'; se non ritenga che tale termine, alla luce della cennata interpretazione, portera' diversi avvocati-giudici di pace ad abbandonare la propria sede con conseguenti gravi problemi all'amministrazione della giustizia, atteso che non si potra' procedere al rimpiazzo prima della fine del mese di giugno; quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza per scongiurare il collasso del sistema giudiziario basato sul giudice di pace e, quindi, procedere alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 8, nel senso di confermare il livello di incompatibilita' ridotto per gli avvocati giudici di pace in attesa di riconferma nella funzione; in subordine, se non ritenga opportuno disporre una proroga del termine del 29 febbraio, fissando il nuovo limite temporale per la rimozione delle cause di incompatibilita' al 30 giugno, in modo da scongiurare l'insorgenza di vuoti negli uffici dei giudici di pace. (5-07469)