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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02291 presentata da STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PADANIA) in data 20000307

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere - premesso che: la legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante 'Nuove disposizioni per le zone montane' mira nel complesso alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane comprese nel territorio nazionale mediante interventi di tutela e promozione delle risorse ambientali e culturali, nonche' di sviluppo e di potenziamento delle risorse economiche presenti nei territori montani; il sostegno finanziario di tali interventi e' stato demandato al Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi dell'articolo 2 della citata legge in apposito capitolo presso il ministero del bilancio (ora tesoro), le cui somme hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento e devono essere ripartite tra le regioni e le province autonome; definiti taluni indicatori di base (sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali ed ecocompatibili, estensione del territorio eccetera) il succitato articolo 2, ha demandato al CIPE il compito dl stabilire criteri di riparto delle somme erogate dal Fondo per le montagna ed assegnate alle regioni, chiamate soltanto a disciplinare con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse loro attribuite; la gestione degli stanziamenti complessivi, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1995, lire 300 miliardi per l'anno 1996, lire 150 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998, lire 129.610 per l'anno 1999, lire 223 miliardi per l'anno 2000, e' stata la seguente: per l'esercizio finanziario 1995, lo stanziamento complessivo del Fondo di 50 miliardi e' stato ripartito tra le regioni a Statuto ordinario con delibera CIPE del 13 marzo 1996. A seguito di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 30 del 1997 (completamento della manovra finanziaria 1997), che ha stabilito il blocco degli impegni, consentendo di impegnare per ciascun bimestre il 10 per centro dello stanziamento annuo, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 20 novembre 1997 e' stata impegnata solo una parte, pari a 30 miliardi, dello stanziamento iniziale. Dopo circa un anno, per le relative quote e' stata autorizzata la spesa con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993. Successivamente, intervenuta l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio a derogare al blocco degli impegni, soltanto per la quota relativa al 1995, il Ministro del bilancio e della programmazione economica con decreto del 29 dicembre 1997 ha impegnato la somma residua di 20 miliardi. Per le relative quote e' stata autorizzata la spesa il 14 ottobre 1998; per l'esercizio 1996, la somma di 300 miliardi, fissata dalla legge n. 549 del 1995 (provvedimento collegato alla finanziaria per il 1996), viene vincolata con delibera CIPE del 26 giugno 1996 a valere sulle disponibilita' complessive derivate dall'accensione dei mutui previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge 488 del 1992 per gli investimenti nelle zone in ritardo di sviluppo, disponibilita' confluite nel Fondo per le aree depresse. Con due successive delibere del CIPE, del 26 dicembre 1996 e 26 giugno 1997, sono stati approvati i criteri di ripartizione ed il contestuale piano di riparto del Fondo. Dello stanziamento iniziale sono stati impegnati soltanto 150 miliardi con decreto ministeriale del 25 maggio 1998 e la relativa autorizzazione di spesa e' intervenuta il 17 giugno 1998; per l'esercizio 1997, lo stanziamento complessivo del Fondo di 150 miliardi e' stato ripartito tra le regioni a Statuto ordinario con delibera CIPE del 16 ottobre 1997. Anche questa volta a seguito del citato blocco degli impegni ex articolo 8 della legge 30 del 1997 e' stato impegnato il 60 per cento della somma vincolata. Infatti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica del 20 novembre 1997 vengono impegnati 90 miliardi e soltanto successivamente, con decreto ministeriale 7 agosto dello stesso anno, vengono impegnati altri 60 miliardi. Le autorizzazioni di spesa sono intervenute rispettivamente il 18 marzo 1998 ed il 3 dicembre del medesimo anno; per l'esercizio 1998, lo stanziamento complessivo del Fondo di 100 miliardi e' stato ripartito con delibera CIPE del 5 agosto 1998 ed e' stato contestualmente stabilito il piano di riparto del Fondo. Con decreto del Ministro del bilancio, del tesoro e della programmazione economica del 23 novembre 1998 vengono impegnati 100 miliardi. Successivamente il 4 dicembre 1998 e' stata autorizzata la spesa per lo stesso importo; per l'esercizio 1999, lo stanziamento complessivo del Fondo di lire 129,610 miliardi nonostante l'avvenuta ripartizione con delibera CIPE del 21 dicembre 1999 (in corso di pubblicazione) non ha avuto corso, in quanto non si e' ancora provveduto ne' agli impegni della somme vincolata ne' ai pagamenti della stessa; per l'esercizio 2000, dello stanziamento complessivo, inscritto nel bilancio di previsione per il 2000 nell'unita' previsionale di base 8.2.1.16. di lire 223 miliardi (di cui 100 miliardi sono stati stanziati con la legge n. 488 del 1999, finanziaria 2000) non vi e' stata neanche la ripartizione da parte del CIPE. nonostante il rifinanziamento annuale del Fondo per la montagna, effettuato dal 1995 con ogni legge finanziaria in tabella D, le regioni e gli enti locali - con esclusione di alcune, quali l'Umbria, le Marche e la Campania non hanno ancora ricevuto i fondi ad essi spettanti. Addirittura, in alcuni casi i mandati di pagamento sono stati restituiti-annullati in quanto non erogati dalla Tesoreria centrale, dal momento che le somme giacenti nelle rispettive tesorerie superavano i limiti previsti in materia di controllo di cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati potessero essere modificati da movimenti di tesoreria; tale situazione e' dovuta principalmente all'introduzione del limite previsto dall'articolo 3, comma 214 della legge 662 del 1996 e sostanzialmente confermata dall'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla finanziaria per l'anno 1998); la suddetta previsione comporta che, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, a favore degli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, vengano effettuati al raggiungimento di determinati limiti che, per categorie di enti vengono definiti con decreto del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento dell'assegnazione di competenza; il decreto ministeriale 4 marzo 1999, in particolare ha stabilito che il limite di giacenze per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e' fissato nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria alimentati dai pagamenti disposti a valere su una serie di capitoli di bilancio dello Stato compreso quello relativo al Fondo per la Montagna (u.p.b. 8.2.1.16: cap. 7432); il Governo ha incentrato l'azione di contenimento dei disavanzi dei conti pubblici soprattutto sul controllo di cassa operato a scapito delle regioni e degli enti locali, che a tutt'oggi non hanno potuto usufruire delle risorse annualmente stanziate per la montagna, attraverso le seguenti misure: limiti all'impegnabilita' degli stanziamenti di competenza del bilancio dello Stato; tagli alle autorizzazioni di cassa; limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sul conti di tesoreria; limiti ai tiraggi da parti dei soggetti intestatari dei conti della tesoreria statale; la politica di questo Governo diretta a ridurre le disponibilita' di tesoreria attraverso il blocco degli impegni ed i limiti ai pagamenti potrebbe essere finalizzata alla formazione di residui passivi che verranno con facilita' eliminati tramite l'istituto della 'perenzione' o della soppressione del Fondo, cosi' come era inizialmente previsto dal Governo nello schema di decreto legislativo; la legge n. 97 del 1994 che avrebbe dovuto e potuto migliorare l'economia delle zone montane nonche' tutelare e valorizzare le reali esigenze del territorio non ha in realta' raggiunto tale obiettivo: per quali ragioni per gli stanziamenti riferiti agli anni 1995, 1996 e 1997, comunque ripartiti ed impegnati, sia stata autorizzata la spesa soltanto nell'anno 1998; per quali motivi: a) ad oggi non siano stati erogati agli enti destinatari le somme riferite agli anni 1995, 1996, 1997, 1998 nonostante che gli stanziamenti stessi siano stati autorizzati per il pagamento; b) lo stanziamento previsto per l'anno 1999 non abbia avuto ancora corso; se il Ministro non ravvisi nell'applicazione del limite previsto dall'articolo 3, comma 214, della legge 662 del 1996 e sostanzialmente confermata dall'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un'ulteriore penalizzazione nei confronti degli enti locali e, dunque, se non ritenga opportuno intervenire al fine di ovviare a tali operazioni contabili che di fatto impediscono la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del territori montani; se il Ministro non reputi necessario disporre una modifica della suddetta legge n. 97, nel senso di attribuire al Fondo medesimo una piena autonomia funzionale e contabili e di riconoscere la totale liberta' alle regioni, non solo nel disciplinare con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse loro attribuite, ma soprattutto nella gestione e nella ripartizione delle stesse, evitando in tal modo quanto si e' verificato per effetto della solita centralizzazione delle funzioni che continua ad essere operata dal Governo. (2-02291)





 
Cronologia
giovedì 2 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva con 269 voti a favore il disegno di legge recante lo statuto dei diritti del contribuente (A.C. 4818), che sarà approvato in via definitiva dal Senato il 12 luglio (legge 27 luglio 2000, n. 212).

mercoledì 8 marzo
  • Politica, cultura e società
    Antonio D'Amato è eletto presidente di Confindustria.