Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/05284 presentata da GUERRA MAURO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000309
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con nota del 6 novembre 1998 la direzione generale delle entrate per la Lombardia, sezione di Como, comunicava al signor Armando Maiocchi, residente a Lenno (Como), che il veicolo di sua proprieta', avente diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma della legge 27 dicembre 1997 n. 449, era stato inserito nell'elenco trasmesso alla direzione regionale di Milano; si precisava altresi' che 'detta esenzione si considera valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno causata senza l'onere di ulteriori adempimenti' salvo la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni che facessero venir meno il riconoscimento dell'agevolazione; in data 23 dicembre 1999 il signor Maiocchi comunicava alla citata sezione della direzione regionale delle entrate che l'autovettura che usufruiva di esenzione a causa di rottura del motore era stata demolita il 18 dicembre 1999, cancellata dal P.R.A, e chiedeva quindi contestualmente, non essendo mutate le condizioni per l'esenzione, l'applicazione della stessa su di una nuova autovettura immatricolata il 16 dicembre 1999 sulla quale, in data 17 dicembre 1999 l'ufficio della motorizzazione civile aveva constatato, dandone attestazione sulla carta di circolazione, lo spostamento del pedale acceleratore a sinistra, con dispositivo conforme alla normativa; a seguito di tale comunicazione la sezione di Como della direzione regionale delle entrate, in data 25 gennaio 2000 comunicava che 'questa direzione comunichera' all'anagrafe tributaria di Roma la cessazione dell'esenzione per la Citroen BX 1.6 targata MI 4f4843 a decorrere dal 1^ maggio 2000. Per quanto riguarda la nuova autovettura Renault CLIO 1.6 targata BG 640 jf immatricolata il 16 dicembre 1999, poiche' l'esenzione spetta per una sola auto, si comunica che l'esenzione stessa sara' accordata per detta auto per il periodo 1^ settembre 2000 - 31 agosto 2001 e continua. Pertanto la S.V. dovra' procedere al pagamento della tassa auto per il periodo 16 dicembre 1999 - 31 agosto 2000 e dei relativi interessi, senza applicazioni di sanzioni, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione. Decorsi i trenta giorni, scattera' l'applicazione delle sanzioni'; naturalmente il signor Maiocchi in data 7 febbraio 2000 contestava tale richiesta rivendicando l'esenzione; il comma 7 dell'articolo 8 legge 27 dicembre 1997 n. 449 e' di una assoluta chiarezza letterale che non puo' essere vanificata da qualsivoglia periodizzazione di copertura della tassa una volta che sia affermato che il 'pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3; il pagamento della tassa per un periodo, pur in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esenzione risulterebbe in aperto contrasto con il dettato normativo e gravemente vessatoria nei confronti del Signor Maiocchi -: quali immediate iniziative, anche attraverso disposizioni che consentano agli uffici periferici di superare eventuali problemi di coordinamento e interpretazione normativa, il Ministro intenda assumere per garantire effettiva attuazione alla previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 legge 27 dicembre 1997 n. 449 evitando, per il caso del signor Maiocchi e in via generale, quelle che risultano essere incomprensibili vessazioni nei confronti dei cittadini ai quali e' riconosciuta un'esenzione. (3-05284)