Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07538 presentata da FROSIO RONCALLI LUCIANA (LEGA NORD PADANIA) in data 20000315
Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in data 28 aprile 1999, durante l'esame in Aula del provvedimento A.C. 5858, recante Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, e' stato approvato l'emendamento 11.62, a firma onorevole Giancarlo Giorgetti, avente lo scopo di introdurre un ulteriore principio e criterio direttivo alla delega contenuta all'articolo 11 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale); tale emendamento introduceva la facolta' per le Regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per i singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale al fine di ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine negli Stati confinanti; con l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della delega sopra menzionata, viene prevista la possibilita' per le sole regioni confinanti con la Svizzera di determinare, con propria legge, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, tuttavia la reale attuazione viene rimandata - dal comma 3 - ad un decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle finanze per il quale pero' non vengono previsti i termini di emanazione; l'esigenza dell'individuazione di un termine temporale certo e' stata recepita dalle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze della Camera dei deputati, ed inserita quale condizione, in sede di espressione del parere allo schema di decreto legislativo sopra menzionato; nel testo del decreto legislativo in materia di Federalismo fiscale approvato con modifiche dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2000, ancora una volta, non viene menzionato alcun limite temporale per l'emanazione del suddetto decreto interministeriale, disattendendo, cosi', una delle condizioni (condizione di cui alla lettera m) inserite nel parere approvato dalle commissioni riunite in data 17 febbraio 2000 nonche' rendendo inefficaci di fatto le disposizioni di cui all'articolo 12 menzionato -: quali saranno i termini temporali entro i quali i ministri competenti intendano provvedere all'adozione del decreto interministeriale recante l'individuazione delle modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo sopra citato. (5-07538)