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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07534 presentata da FINO FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000315

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il comma 11 dell'articolo 30 della legge n. 488 del 1999 modificando il comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevede a carico degli uffici competenti l'obbligo, ai fini della determinazione dell'Ici, di comunicare all'interessato l'avvenuto classamento delle unita' immobiliari servendosi del servizio postale 'con modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente' e assicurando inoltre il suo diritto alla privacy; la circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999, richiamando il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche per il caso in esame ribadisce il principio secondo il quale nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca violazione punibile; se la sanzione e' stata pero' gia' irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa la ripetizione di quanto pagato, stabilendo cosi' il principio della retroattivita' delle disposizioni in esame; risulta agli interroganti che gli uffici competenti non hanno provveduto alla comunicazione dell'avvenuto classamento nei termini previsti dal comma 11 articolo 30 della legge n. 488 del 1999, ricorrendo invece alla pubblicazione nell'albo pretorio ed, in particolare, hanno ritenuto che l'intervenuta pubblicazione entro la data del 31 dicembre 1999 sottrae le amministrazioni dall'obbligo di procedere comunque alla comunicazione dal momento che la disposizione che la introduce opererebbe solo a far data dal 1^ gennaio 2000; la questione e' di particolare rilievo anche per l'imposta dovuta per gli anni precedenti, dal momento che il principio della disposizione piu' favorevole per il contribuente, richiamato dalla circolare ministeriale citata, va ad incidere anche sui rapporti suddetti; si ricorda inoltre che l'omessa notifica rileva ai fini di eventuale impugnazione del contribuente -: quali siano gli effetti per il contribuente in relazione all'Ici dovuta per l'anno in corso e per quelli precedenti, nonche' alle altre imposte, nel caso in cui gli 'uffici competenti' non abbiano provveduto alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari e le amministrazioni comunali abbiano proceduto semplicemente all'affissione all'albo pretorio, specificando quale debba essere, conformemente alla legge, il comportamento dell'UTE, delle amministrazioni comunali e degli uffici finanziari per gli aspetti di relativa competenza. (5-07534)





 
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