Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07548 presentata da BASTIANONI STEFANO (MISTO) in data 20000316
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: i signori Giovanni Grignano di San Carlo e Giuseppe Pagnini, gia' dipendenti del ministero dei lavori pubblici - ufficio del genio civile di Pesaro, sono stati posti in data 1^ aprile 1972 a disposizione della regione Marche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; in data 3 luglio 1974 gli interessati avevano presentato alla regione Marche istanza per ottenere, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 12/1974, l'inquadramento nei ruoli del personale regionale in base al titolo di studio superiore posseduto ed alle mansioni espletate, facendo presente anche la domanda gia' presentata il 30 novembre 1970 al ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 775/1970, che avrebbe riconosciuto loro l'accesso alla qualifica superiore; in data 15 ottobre 1974, a seguito di delibere regionali, gli stessi erano inquadrati erroneamente nella qualifica inferiore di collaboratore e successivamente, in data 14 maggio 1976, in quella di istruttore ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 12/1974, impedendo cosi' l'accesso alla qualifica di funzionario direttivo, cui gli interessati avevano pieno diritto per il titolo di studio posseduto e per le funzioni dirigenziali espletate; la giunta regionale, riconosciuto l'errore iniziale di inquadramento, procedeva in data 31 dicembre 1982 alla revoca delle delibere, inquadrando gli interessati nella qualifica iniziale di istruttore e successivamente, in data 14 gennaio 1985, nella qualifica di funzionario direttivo; a seguito di rimostranze di altri dipendenti regionali che rivendicavano lo stesso diritto, la Giunta regionale il 28 gennaio 1985 procedeva al 'mero ritiro' della delibera del 14 gennaio 1985 per un ulteriore approfondimento, riservandosi di emettere successivi provvedimenti; trascorsi due anni dal 'mero ritiro' senza che la regione Marche emettesse nuovi provvedimenti, gli interessati decidevano di adire le vie legali, notificando diffida all'amministrazione regionale e ricorrendo al T.A.R. per chiedere la revoca della delibera di 'mero ritiro' e l'inquadramento nella qualifica di funzionario direttivo; la giunta regionale, effettuati gli ulteriori approfondimenti, confermava agli interessati l'inquadramento nella qualifica di funzionario direttivo con delibera del 24 aprile 1990, che tuttavia veniva annullata dalla commissione di controllo in data 11 maggio 1990, in ossequio all'esito negativo del ricorso al T.A.R.; nonostante il sacrosanto diritto alla qualifica di funzionario direttivo - VIII livello, riconosciuto dalla regione Marche in base alle due delibere favorevoli del 14 gennaio 1985 e del 24 aprile 1990, i signori Grignano di San Carlo e Pagnini avanzavano, in data 19 maggio 1998, istanza perche' si desse corso alla domanda presentata il 20 giugno 1980 per ottenere almeno l'inquadramento al VII livello, spettante ai sensi degli articoli 86-88 della legge regionale n. 47/1980 e successivamente della legge regionale n. 31/1984; con lettera del 24 febbraio 1999 il servizio personale della regione Marche rispondeva che non era possibile accogliere la loro richiesta perche' dalla delibera del 30 dicembre 1982 si desumeva che il servizio prestato nella carriera di concetto decorreva dal 1^ dicembre 1970 e di conseguenza non sussisteva il requisito di anzianita' di otto anni nella qualifica rivestita, in quanto alla data del 30 settembre 1978, prevista dalla legge n. 47/1980, era stato maturato un periodo di sette anni e dieci mesi nel livello di appartenenza; infatti l'articolo 86 della legge n. 47/1980 prevede che, per accedere a livello immediatamente superiore a quello spettante, il dipendente deve possedere alla data del 30 settembre 1978 un'anzianita' di servizio di almeno otto anni nella carriera correlata al livello di appartenenza; in data 12 marzo 1999 gli interessati facevano presente che si era commesso un altro grave errore in sede di emanazione della delibera regionale del 30 dicembre 1982, dove l'inquadramento nella carriera di concetto era fissata a decorrere dal 1^ dicembre 1970 anziche' dal 1^ luglio 1970 come previsto dall'articolo 27 della legge 28 ottobre 1970 n. 775, applicata dalla regione Marche per l'inquadramento nella qualifica di istruttore; sarebbe opportuno che venisse posto rimedio agli errori commessi nei confronti dei signori Grignano di San Carlo e Pagnini e venisse loro riconosciuto, se non sia possibile il diritto alla qualifica di funzionario direttivo, nonostante sia stato convalidato da due delibere regionali favorevoli, almeno l'inquadramento al VII livello, dal momento che il requisito degli otto anni sussisterebbe ampiamente se nella delibera del 31 dicembre 1982 fosse stata citata la decorrenza esatta del 1^ luglio 1970, anziche' erroneamente quella del 1^ dicembre 1970 -: se sia a conoscenza dei fatti; se ritenga che nei fatti esposti in premessa vi sia stata una violazione della normativa vigente tale da creare una disparita' di trattamento fra i dipendenti statali e regionali. (5-07548)