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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3RI/05369 presentata da CASILLI COSIMO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20000321

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: nonostante la legge n. 104/1992 che disciplina all'articolo 33 la concessione di permessi ai genitori-lavoratori per l'assistenza ai figli handicappati, normativa ulteriormente chiarita dalla circolare n. 37 del 18 febbraio 1999 del ministero del lavoro - Direzione centrale delle prestazioni e confermata dalla legge su 'Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita' e per il coordinamento dei tempi della citta'' come previsto all'articolo 20, l'Azienda Ausl Le/I in data 17 febbraio 2000 ha rifiutato la concessione di tali permessi al dottor Girolamo Calabrese, dirigente di I livello presso l'Unita' operativa di cardiologia dell'Ospedale di Copertino (Lecce), sostenendo l'assenza dei requisiti richiesti 'ed in particolare la situazione di lavoratore dipendente di entrambi i genitori della persona da assistere', nonostante la famiglia in questione abbia adottato una bambina down avendo gia' tre figli; l'interpretazione della legge da parte della Ausl Le/I appare come una grave ed ingiustificata penalizzazione per una famiglia che ha dedicato parte della propria vita ad una bambina down adottata e deve considerarsi una grave penalizzazione del lavoro di casalinga, in questo caso poi veramente incomprensibile poiche' il nucleo familiare e' composto da altri tre figli e deve farsi carico anche dell'assistenza alla madre della signora Calabrese, affetta da anacusia bilaterale ed esiti di intervento per carcinoma laringeo, tutto regolarmente documentato; la richiesta di tre giorni mensili di congedo straordinario e' motivata dalla necessita' di assistenza notturna dovendo sottoporre la bambina down di 10 anni a cicli di ossigenoterapia perche' affetta da ipertensione polmonare e da crisi di apnea notturna con ipossiemia cronica, secondo quanto risulta dalla documentazione regolarmente allegata all'istanza inoltrata alla Ausl; tali circostanze favorevoli alla concessione del permesso, che confermano e rafforzano le ragioni della richiesta, sono tra l'altro precisate dalla circolare n. 37 del 18 febbraio 1999 del ministero del lavoro - Direzione centrale delle prestazioni, che disciplina le 'condizioni per la fruizione dei giorni di permesso da parte del genitore lavoratore dipendente in presenza dell'altro genitore non lavoratore', ed inserisce tra i 'motivi obiettivamente rilevanti esplicitamente la necessita' di una assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore'; tale disciplina e' stata confermata dall'articolo 20 della citata legge detta dei congedi parentali che, intervenendo sull'articolo 33 della 104, ha sancito la concessione di tali permessi anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto; pertanto appare inspiegabilmente discriminatorio in questa circostanza il rifiuto opposto dalla Ausl Lecce/I all'istanza del dottor Calabrese e particolarmente grave per il nocumento che tale decisione puo' comportare sullo sviluppo psicofisico della bambina da assistere -: se non intenda esplicitamente chiarire che lo status di casalinga non debba impedire la concessione dei benefici previsti dall'articolo 33 al genitore-lavoratore dipendente e non ritenga, pertanto, di dover urgentemente intervenire per ristabilire la corretta applicazione della legge. (3-05369)





 
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