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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07558 presentata da BONO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000321

Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: la risposta alla interrogazione Bono n. 5-05498, relativa alla corretta applicazione del canone di concessione dell'Ostello della gioventu' di Roma, gestito dall'Associazione italiana alberghi per la gioventu', non solo e' stata del tutto insoddisfacente ma, addirittura, volutamente reticente, ed abbia piuttosto evidenziato che l'amministrazione finanziaria ha commesso una grave violazione di legge, nel non applicare il canone «ricognitorio» di cui alla legge 30 maggio 1995, n. 203; la citata legge nel riconoscere il diritto dell'Aig a beneficiare del canone «ricognitorio, pari ad un massimo del 10 per cento del canone «commerciale», in considerazione della rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essa svolto, non ha posto alcuna condizione alla agevolazione, ne' tanto meno risulta alcuna limitazione della legge 390 dell'11 luglio 1986, che ha previsto in origine tale forma di canone agevolato; la legge n. 390 del 1986 prevede infatti che il canone «ricognitorio» puo' essere concesso in relazione a qualsiasi tipologia di immobili di proprieta' dello Stato, siano essi demaniali o patrimoniali; la «concessione» o «locazione» di detti immobili a canone «ricognitorio» puo' essere fatta per la durata «non superiore» ai 19 anni, quindi anche, al limite, per un solo anno, purche' i beni non siano suscettibili, anche temporaneamente, di utilizzazione per usi governativi; tale condizione non puo' evidentemente riguardare l'immobile in cui e' sito l'Ostello per la gioventu' di Roma, in quanto mai l'immobile stesso e' stato utilizzato dallo Stato per i suddetti fini, mentre l'eventuale uso futuro per gli stessi fini e' escluso dalla volonta' di conferire l'immobile ai «fondi immobiliari», che hanno la finalita' di «appropriata valorizzazione o dismissione» dei beni conferiti; quindi, correttamente, l'amministrazione finanziaria aveva in un primo tempo intimato all'Aig il pagamento di quanto dovuto dal 1978 in poi a titolo di corrispettivo per l'occupazione dell'immobile in argomento, applicando il canone «ricognitorio»; conseguentemente, in data 4 luglio 1996 l'Aig, contrariamente a quanto si evince dalla risposta all'interrogazione sopra citata, verso l'integrale richiesta a saldo (lire 471.641.760, oltre lire 250.000.000 gia' versati a suo tempo quale deposito cautelativo disposto dal TAR) e, successivamente, in tempestiva esecuzione di ulteriori atti di notificazione, verso' lire 122.600.000 per l'anno 1996, lire 127.382.000 per l'anno 1997 e lire 129.548.000 per l'anno 1998; pertanto, l'Aig ha versato all'amministrazione finanziaria fino a tutto il 1990, la complessiva somma di lire 1.101.171.760; in data 31 agosto 1998 l'amministrazione finanziaria revocava, a giudizio dell'interrogante illegittimamente, la concessione del canone «ricognitorio» gia' riconosciuto all'Aig in forza della legge 203 del 1995, con il pretesto che l'immobile in cui e' situato l'Ostello per la gioventu' di Roma figurava inserito tra i beni da conferire ai fondi immobiliari, con la conseguenza che veniva intimato all'Aig, con atti successivi, di pagare il canone «commerciale» per un importo complessivo, dal 1978 al 1998, di lire 15.611.315.000; in data 11 febbraio 2000 e' stata inoltre notificata all'Aig una lettera del ministero delle finanze - dipartimento del territorio - ufficio del territorio di Roma - Rep. IV, UFL, lettera 5 - articolo 3861/2601, protocollo n. 33839 - Pos. scheda 1327/1 datata 17 gennaio 2000, con la quale l'Aig, e' stata invitata, entro 30 giorni, a stipulare un atto di concessione annuale per l'immobile in argomento al «canone determinato secondo i criteri di libero mercato» in lire 1.370.000.000 annue, previa sottoscrizione da parte dell'Aig di un «atto di sottomissione e di riconoscimento del debito pregresso», pari a lire 15.611.315.000, come sopra specificato; appare evidente l'illegittimita' dell'operato dell'amministrazione finanziaria che, con cavilli non sostenibili in alcuna sede giudiziaria, continua pervicacemente a negare all'Aig l'applicazione del canone «ricognitorio» ad essa inequivocabilmente concesso, senza alcuna condizione, dalla legge 390 del 1986, che ha disciplinato lo specifico istituto del canone agevolato, a prescindere da qualsiasi futura configurazione giuridica della modalita' di gestione dell'immobile in cui e' situato l'Ostello di Roma -: quali siano i motivi che hanno finora impedito di ripristinare la legalita' nella fattispecie in esame, decretando la revoca degli atti illegittimi emanati dall'amministrazione finanziaria - demanio e riconoscendo all'Aig il diritto da essa inequivocabilmente e incondizionatamente acquisito di beneficiare del canone «ricognitorio», per l'utilizzo dell'immobile in cui e' situato l'unico ostello per la gioventu' della capitale; quali iniziative intendano assumere con la massima urgenza per interrompere definitivamente ogni azione persecutoria contro l'Aig e riconoscerne i diritti, finora mortificati, che l'associazione detiene al pari di altre entita', come ad esempio, il Coni, con il quale, relativamente agli immobili dallo stesso utilizzati nell'ambito del complesso del Foro italico, l'amministrazione finanziaria non ha ritenuto sollevare alcuna eccezione al riconoscimento di concessioni annuali a canone «ricognitorio»; quali altre iniziative intendano intramprendere per riportare serenita' e rispetto del diritto nell'ambito dei rapporti tra Aig e amministrazione finanziaria, anche in ragione del fatto che in discussione c'e' la prosecuzione o meno dell'esistenza dell'unico ostello della gioventu' di Roma, la cui chiusura costituirebbe un danno irreparabile per l'immagine turistica del nostro Paese, relativamente alla fascia del turismo sociale e giovanile, gia' fortemente ridotto rispetto ai partners europei ed oggi, per una vicenda di ordinaria «mala-amministrazione» a rischio di estinzione. (5-07558)





 
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