Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00127 presentata da TASSONE MARIO (MISTO) in data 20000323
La Camera, esaminata la relazione conclusiva del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sulla attivita' svolta dai servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta 'documentazione Mitrokhin'; valutati gli orientamenti emersi nel corso del dibattito parlamentare del 20 marzo 2000; valutato il vulnus informativo tra i servizi italiani e, in particolare, tra SISMI e CESIS; rilevata la mancanza di supporti e riscontri documentali dei responsabili di governo in calce a dichiarazioni sulle informative dei servizi; considerato che non appare condivisibile la prassi interpretativa del SISMI secondo la quale il servizio attribuisce a se stesso il compito delle valutazioni preliminari e, in via esclusiva, dei fatti e delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire se questi fatti possono o meno assumere concreta utilita' per una eventuale indagine penale, la quale spetta unicamente alla polizia giudiziaria, non appartenendo tale discrezionalita' sulla rilevanza penale della documentazione ai direttori dei servizi; riscontrate gravi anomalie interpretative sulla circolazione delle notizie all'interno del sistema dei servizi; valutata la inderogabile esigenza e necessita' di rafforzare gli strumenti di controllo parlamentare acquisendo maggiori informazioni sul funzionamento dei servizi; ritenuto censurabile perche' inammissibile il comportamento ed il ruolo tenuto sulla vicenda Mitrokhin dai responsabili del SISMI, generale Siracusa prima e ammiraglio Battelli poi; valutato, infine, che il responsabile del SISMI ha portato a conoscenza del Governo D'Alema la esistenza della fonte 'Impedian' e la sua produzione solo nell'agosto 1999 e dunque con otto mesi di ritardo rispetto ad una doverosa, puntuale rappresentazione; preso atto che fino all'aprile 1998 nell'attivita' di controspionaggio nessuna misura e' stata posta in essere in relazione ai nominativi indicati nei rapporti della fonte 'Impedian'; rilevato che una puntuale azione di ausilio rivolta dal SISMI al SISDE in ordine ai nominativi contenuti nei rapporti trasmessi avrebbe consentito l'emergere di rilevanti elementi informativi; rilevato il mancato adempimento dell'obbligo di riferire al CESIS tutte le informazioni contenute o in possesso, le analisi e le situazioni elaborate gravanti sul SISMI e sul SISDE, ai sensi rispettivamente degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della legge n. 801 del 1977; impegna il Governo ad accertare compiutamente il comportamento dei responsabili del SISMI per verificare se hanno agito non solo nel rispetto della normativa vigente, ma soprattutto nel rispetto dei compiti loro attribuiti sia sul piano professionale che etico; ad assicurare che nuovi flussi informativi sia interni che internazionali siano immediatamente portati alla valutazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e dell'autorita' giudiziaria per rendere produttive le informative; ad assicurare, in attesa della operativita' del nuovo quadro normativo di revisione della legge n. 801 del 1977, un collegamento piu' puntuale tra i responsabili del SISMI e il CESIS, organo al quale devono pervenire i rapporti informativi per essere trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ristabilendo l'obbligo di riferire le informative gravanti sul SISMI e sul SISDE ai sensi della legge n. 801 del 1977; a rivedere il sistema della raccolta delle informazioni e di conservazione delle stesse in un quadro di raccordo coordinato fra i servizi rafforzando l'attivazione della strumentazione telematica e informatica. (6-00127)