Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00898 presentata da CANGEMI LUCA ANTONIO (MISTO) in data 20000324
L'XI Commissione, premesso che: la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 20 settembre 1999, ha dettato indirizzi per l'attuazione di una prima fase del programma di alienazione degli alloggi degli Enti previdenziali pubblici per una quota non inferiore al 25 per cento; la circolare detta procedure operative cui gli Enti sono chiamati a conformarsi, in particolare prevedendo una prima lettera da comunicare agli inquilini per una verifica della propensione all'acquisto sia individuale che in forma collettiva, una successiva valutazione della propensione all'acquisto degli inquilini con l'individuazione di dove si e' dimostrata una volonta' all'acquisto maggiore del 50 per cento, una ulteriore comunicazione con la proposta definitiva di acquisto; devono, naturalmente, essere fatte salve le garanzie previste dalla normativa vigente nei confronti degli inquilini che non intendano avvalersi del diritto di prelazione, previste sia dal decreto legislativo 104 del 14 febbraio 1996 che dalla legge 662 del 23 dicembre del 1996; devono essere avviate le procedure per la stipula di convenzioni con istituti bancari che garantiscano mutui con tassi agevolati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 104 del 1996; l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali ha il compito di curare il monitoraggio dell'attuazione delle suddette azioni; il comma 1 dell'articolo 2 della legge 488 del 23 dicembre 1999 ha stabilito che, qualora alla data del 29 febbraio 2000, il programma di alienazione di immobili ad uso residenziale, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, risulti essere ancora in fase preliminare, puo' essere disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la realizzazione di detto programma avvenga secondo le procedure straordinarie individuate dalla medesima legge 488 del 1999; i presidenti degli Enti previdenziali pubblici, ascoltati in audizione presso la Commissione parlamentare di controllo sulle attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, hanno affermato che non esistono le premesse per l'attivazione di quanto previsto dalle procedure straordinarie individuate dalla legge 488 del 23 dicembre 1999, in quanto e' da ritenersi ormai superata la fase preliminare posta dal comma 1 dell'articolo 2 della suddetta legge come condizione dell'attivazione delle procedure straordinarie; sono riscontrabili, gia' in questa prima fase di avvio del processo di dismissione, alcune incongruenze nel comportamento degli Enti previdenziali pubblici; si evidenzia, in molti casi, che le lettere inviate sono tali da ingenerare l'equivoco che, invece di trattarsi di lettera di intenti, si tratti in realta' della proposta definitiva di acquisto; alcuni Enti hanno provveduto alla determinazione del prezzo dell'alloggio attraverso le commissioni interne di congruita', altri, invece, attraverso professionisti; alcuni Enti previdenziali sono ricorsi alla valutazione di professionisti dell'UTE, utilizzati come professionisti, ingenerando il dubbio agli inquilini che il prezzo proposto non potesse essere impugnabile in quanto gia' determinato dall'UTE in quanto tale; i prezzi determinati, in numerosi casi, risultano essere eccessivi rispetto ai reali valori di mercato risultanti da dati e documenti oggettivi; non risulta che siano state fatte, come necessario, prima di determinare il prezzo, perizie puntuali presso i singoli stabili e le singole unita' alloggiative; nell'individuazione degli istituti bancari per stipulare i mutui agevolati previsti dalla legge, gli Enti si muovono in modo non unitario; si e' riavviata la vendita di immobili ad uso non abitativo e abitativo di pregio precedente alla emanazione della circolare del Ministro Salvi del 26 agosto 1999, che non prevede lo sconto del 30 per cento dal prezzo di mercato per inquilini con redditi inferiori a quelli previsti per le tutele nella vendita del piano ordinario di cui alla citata circolare; impegna il Governo: a verificare puntualmente e rigorosamente il rispetto delle garanzie degli inquilini previste sia dal decreto legislativo n. 104 del 1996 che dalla legge 662 del 1996 nonche' dai successivi atti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; a garantire il pieno diritto degli inquilini ad avere prezzi degli alloggi dopo un'effettiva perizia dello stabile e della unita' abitativa condotta in locazione, assumendo tutte le valutazioni in merito alle condizioni reali degli alloggi e della necessita' di interventi di manutenzione straordinaria, atteso che gli Enti sono gravemente carenti sotto questo aspetto; a garantire il diritto dei conduttori a ricorrere all'UTE in caso di difforme valutazione dei prezzi proposti; a garantire con procedure trasparenti e omogenee il diritto dei mutui agevolati, previsti dal decreto legislativo n. 104 del 1996; a impartire precise disposizioni affinche' siano tempestivamente rinnovati tutti i contratti scaduti, sulla base di quanto previsto dalla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' dagli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali degli inquilini; a valutare la possibilita' che nell'ambito delle alienazioni del patrimonio di pregio, limitatamente ai conduttori che hanno redditi nei limiti ovvero nelle condizioni stabilite dal decreto 4 agosto 1999 e dalla circolare 26 agosto 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applichino le agevolazioni e le tutele previste per le dismissione del piano ordinario di cui ai citati decreto e circolare del Ministero del lavoro; ad intervenire affinche' siano celermente risolti, sempre sulla base di appositi accordi con le organizzazioni sindacali degli inquilini, tutti i contenziosi ancora aperti, in particolare in relazione alle morosita' e che impediscono sia l'esercizio del diritto di prelazione ai conduttori che il rinnovo dei contratti; a creare un apposito ufficio per la corretta informazione degli inquilini, la trasparenza e per la raccolta e la valutazione delle contestazioni e le denunce degli inquilini; a valutare e predisporre ulteriori misure, come per esempio la possibilita' di anticipare il trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici, al fine di agevolare l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli inquilini; a riconsiderare le procedure straordinarie di dismissione previste dalla legge 488 del 1999, in particolare la possibilita' di vendita ad intermediari senza obbligo di successiva rivendita agli inquilini. (7-00898)