Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02333 presentata da MALAVENDA ASSUNTA (MISTO) in data 20000327
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: l'interpellante e' a conoscenza di gravi inadempienze caratterizzanti la presentazione delle liste di candidati per le prossime elezioni regionali del 16 aprile 2000 e consistenti nella circolazione di moduli di raccolta firme fatti sottoscrivere dagli elettori e mancanti della relativa lista d'obbligo dei candidati e della descrizione del contrassegno della lista regionale ad essa collegata, ma ciononostante autenticati dai delegati dei vari sindaci; numerosi comuni non rispettavano l'obbligo di apertura previsto dalla legge per espletare le operazioni di certificazione ed autentica delle liste elettorali, altri comuni 'perdevano' le richieste formalizzategli a norma di legge da Cobas per l'Autorganizzazione e violando l'articolo 9 ottavo comma, n. 1 legge 17 febbraio 1968 n. 108, recante un grave pregiudizio alle liste Cobas per l'autorganizzazione; in data 19 marzo 2000, alle ore 19.30, l'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso il tribunale di Salerno, il giorno 19 marzo 2000, comunicava ai delegati della lista Cobas per l'autorganizzazione della circoscrizione di Salerno la ricusazione della lista medesima presentata da numero 2610 sottoscrittori e corredata dai certificati elettorali degli stessi; come risulta da detto provvedimento immediatamente impugnato da 'Cobas per l'autorganizzazione', la presentazione della lista e' avvenuta entro il termine di legge e la stessa reca il contrassegno accettato dall'Ufficio perche' conforme alla previsione normativa; di contro l'Ufficio dichiara non valida la lista 'Cobas per l'autorganizzazione' senza aver espletata la procedura prevista dall'articolo 10 commi 2 e 3 della legge n. 108/68 e successive modifiche che prevede la convocazione del rappresentante di lista la stessa sera del giorno della presentazione delle liste (18 marzo 2000) per conoscere le possibili contestazioni, e decidere su di esse il giorno successivo alle ore 9:00, dopo aver raccolto la risposta dei rappresentanti di lista; ma a parte tale ammissione, certamente non formale, ben piu' rilevanti sono gli errori commessi dall'Ufficio. Si legge nella motivazione: 'alcune schede contengono, ripetuta piu' volte, la firma dello stesso presentatore' al rappresentante di lista la circostanza non risulta. Comunque la normativa prevede che la lista sia sottoscritta dal numero degli elettori indicato dalla legge. Una motivazione giusta avrebbe dovuto stabilire che detratte le firme ripetute, mancasse il numero minimo previsto dalla legge. Ne consegue la irrilevanza del fatto contestato; 'il mancato inserimento in ogni scheda contenente le sottoscrizioni dei relativi certificati elettorali'. Si potrebbe obiettare che nello svolgimento delle operazioni elettorali, l'Ufficio possa avere rimescolato le carte in maniera improvvisa creando confusione, e terminare cosi' la risposta. Aggiungiamo, pero', che la legge non richiede ai partecipanti alle consultazioni elettorali particolari doti nella sistemazione degli atti, cosi' da consentirne una pronta lettura, ne' prevede che i presentatori abbiano conseguito diplomi in tecniche di archiviazione, ma solo la presentazione di atti obbligatori. O si dice che tali atti mancano, individuando quali, ovvero la contestazione come formulata e' giuridicamente inesistente, mancando una sanzione espressa al disordine peraltro non attribuibile al presentatore; 'la sovrabbondanza di certificazioni elettorali relative allo stesso presentatore e la carenza relativamente ad altri'. Quanto alla sovrabbondanza la annotazione e' irrilevante perche' basta 'spillare' insieme i doppioni se non si vuole cestinare quelli inutili per risolvere il problema, ammesso che sia tale. Sulla carenza, infine, innanzitutto va precisato per quali sottoscrittori si e' verificata e quindi stabilire se detratte quelle firme dal numero complessivo la lista era carente nel numero dei presentatori. Cosi' formulata non ha senso alcuno la irregolarita' contestata; la palese esplicita carenza - in alcuni sottoscrittori - del requisito di cui alla lettera d) comma 2 dell'articolo 9 legge n. 108 del 1968, per essere questi ultimi iscritti nelle liste elettorali di comuni non compresi nella circoscrizione. La replica alla contestazione e' identica a quella del precedente comma. Va ribadito che al presentatore la circostanza non risulta; tuttavia la irregolarita' eventuale va integrata con il numero delle firme raccolte per stabilire se detratte quelle inutilizzabili la lista e' carente nelle sottoscrizioni. Diversamente non ha senso giuridico; infine va sottolineato che il personale di cancelleria, per sua stessa ammissione verbalizzata, non sia stato in grado di svolgere i compiti dalla legge affidategli per meri motivi dovuti all'organizzazione degli uffici ed alla programmazione dei lavori elettorali, e' cio' non puo' risolversi in un diniego dell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti; ad avviso dell'interrogante si dovrebbe intervenire nei confronti dell'ufficio elettorale presso il tribunale di Salerno che candidamente ammette di non essere stato in grado di valutare la validita' o meno della lista Cobas per l'autorganizzazione nei termini previsti dalla legge ricusando con incongrue motivazioni la lista Cobas -: quali iniziative urgentissime intenda mettere in atto affinche' siano garantiti il rispetto della legge elettorale e l'obbligatoria trasparenza nei confronti dei cittadini anche per dirimere i legittimi dubbi diffusi pubblicamente e che stanno causando grave allarme sociale e turbativa della prossima competizione elettorale, relativi alla liceita' delle procedure di presentazione delle liste elettorali ad opera di partiti che, nemmeno a 24 ore dalla scadenza dei tempi di presentazione delle liste, non avevano ancora definito candidature, simboli e collegamenti; se le negligenze e vere e proprie violazioni di legge palesate siano attribuibili ad interventi 'straordinari e di soccorso' nei confronti delle liste delle grosse coalizioni elettorali, da parte dei preposti uffici comunali, impossibilitati in conseguenza di cio' nell'esplicazione degli obbligatori lavori di routine nei confronti di quei pochi soggetti che invece le sottoscrizioni le hanno regolarmente realizzate a norma di legge. (2-02333)