Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02340 presentata da SCOZZARI GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20000329
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che: nei giorni scorsi il ministero della pubblica istruzione ha inviato al Consiglio di Stato (Sezione Consultiva) per il parere, la bozza di Regolamento relativo alle graduatorie permanenti sul precariato del personale scuola - legge n. 124 del 3 maggio 1999; detta bozza che tende a modificare la legge che e' gerarchicamente superiore ai decreti ministeriali, e' viziata di palese illegittimita'. Infatti, delega il Ministro della pubblica istruzione che avrebbe dovuto emanare un decreto per le modalita' di applicazione della legge citata (articolo 1, comma 6, chiamato articolo 401 - Graduatorie permanenti, punto 3) e non dettare nuove norme in contrasto con lo spirito ed il dettato della stessa legge n. 124; la legge n. 124 del 1999, all'articolo 2, comma 4, periodo 2, stabilisce che al corso abilitante si puo' accedere con servizio prestato sia nelle scuole statali, 'ovvero negli Istituti e Scuole di Istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati'. Il servizio privato e' considerato di pari valore rispetto a quello pubblico, come titolo per l'accesso al corso abilitante; la stessa legge n. 124, ancora, all'articolo 2, comma 4, periodo 3, cosi' recita: 'Nel punteggio finale interverra', a titolo di riconoscimento della professionalita' acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo'; non si fa distinzione, tra servizio pubblico e servizio privato, il servizio privato acquista ancora qui pari valore, come punteggio, rispetto a quello pubblico. Purtroppo nell'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 il ministero della pubblica istruzione distingue ancora il servizio pubblico da quello privato, attribuendo al primo per ogni anno punti 1,80 ed al secondo per ogni anno punti 0,90 (ossia riduzione della meta') articolo 9, comma 15; il decreto ministeriale - P.I., non ha forza ne' valore giuridico da potere modificare una legge, quindi tanto meno con detta bozza, si puo' attribuire al servizio privato un valore diverso e declassato rispetto al pubblico, al punto da proporre (articolo 2, comma 5) che tra i nuovi abilitati del Corso abilitante (regolato dalla citata legge n. 124) si faccia una doppia graduatoria, dando precedenza a coloro che sono in possesso di 360 giorni di servizio nelle scuole statali e ponendo nello scaglione di coda gli abilitati in possesso di servizio nelle scuole private. In tal caso si contravverrebbe allo spinto ed al preciso dettato della legge n. 124 del 3 maggio 1999, che non prevede e non tollera alcuna distinzione tra i due tipi di servizio; in detta bozza di regolamento si evince che i docenti che hanno compiuto i 360 giorni nelle scuole non statali sono discriminati rispetto agli altri, in quanto ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente sono collocati in uno scaglione diverso a loro sfavorevole -: quali provvedimenti intenda adottare il Ministro al fine di eliminare dette gravi disparita' previste nella bozza di Regolamento e non contenuta nella legge n. 124 del 3 maggio 1999. (2-02340)