Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07626 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 20000329
Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: molte imprese che operavano con amministrazioni ed enti pubblici si sono trovate in gravi difficolta' finanziarie pur essendo titolari di commesse e creditrici di ingenti somme per il fermo dei pagamenti dovuti che ha fatto seguito, nel 1993, alle inchieste giudiziarie note sotto il nome di 'Tangentopoli'; in molti casi, la persistenza della mora nei pagamenti ha condotto all'avvio di procedure fallimentari nei confronti di aziende che avevano piena sicurezza di coprire il grave deficit di bilancio; tra queste, l'impresa di costruzioni Lei s.p.a., che a causa del mancato pagamento per opere eseguite ed appaltate, l'11 novembre 1994, con pieno assenso dei creditori, e' entrata in amministrazione controllata; il 14 marzo 1997, per il persistere del ritardo dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti, con D.P. n. 1138, la societa' e' stata ammessa alla procedura del concordato preventivo ancora con l'assenso dei creditori, consapevoli delle ragioni delle inadempienze e delle buone prospettive di rilancio dell'attivita'; cio' nonostante, l'8 dicembre 1997, con D.F. n. 61298 del tribunale fallimentare di Roma, la Lei s.p.a. e' stata dichiarata fallita attraverso una procedura che suscita serie perplessita' quanto alla correttezza ed al rispetto delle norme sancite dall'ordinamento e dei fondamentali principi di difesa in giudizio; il fallimento infatti e' stato dichiarato senza che la maggioranza dei creditori ne avesse fatto richiesta e senza sentire preventivamente il titolare dell'impresa, in qualita' di amministratore della societa', come previsto dalla legge; inoltre, alla data della dichiarazione di fallimento, la societa' era aggiudicataria di 6 miliardi di lavori di cui 2 in piena esecuzione, aveva oltre venti persone occupate regolarmente retribuite; rispetto alle condizioni di insolvenza e alla mancata audizione del debitore, e' opportuno ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio 1992, n. 89, ha ritenuto che: 'Nel fallimento cosiddetto ordinario il giudice che riceve l'istanza prima di dichiarare il fallimento sente le parti, creditore istante e debitore; puo' concedere a quest'ultimo una dilazione per il pagamento del debito sospendendo di provvedere sulla istanza di fallimento; puo' altresi' verificare i presupposti della dichiarazione di fallimento, cioe' l'esistenza dello stato di insolvenza che e' cosa diversa dalla morosita' del pagamento o addirittura la sussistenza del titolo, specie se si tratta di un titolo provvisorio'; tale principio e' stato affermato dalla consulta anche successivamente, con sentenza 27 aprile 1994, n. 173 nella quale si afferma che il debitore ha un interesse tutelato nella forma dell'obbligo da parte del giudice della sua previa audizione; il titolare dell'impresa, il signor Battista Walter Lei, che nel frattempo aveva fatto richiesta di omologazione del concordato misto, venuto a conoscenza della dichiarazione di fallimento, ha chiesto chiarimenti al commissario giudiziario ed al giudice incaricato senza ricevere alcun riscontro alla sua lettera; successivamente, per il persistente silenzio dei soggetti interpellati, il signor Lei ha inoltrato formale istanza al presidente del tribunale fallimentare di Roma per essere messo a conoscenza degli elementi necessari per presentare l'appello entro i termini previsti dalla legge, ma non ha ottenuto alcuna risposta ne' potuto visionare i documenti relativi alla dichiarazione di fallimento depositati presso il tribunale; sono trascorsi circa due anni da quando il signor Lei ha presentato opposizione al decreto di fallimento senza che la corte di appello sia pervenuta ad alcuna decisione; il trascorrere di un cosi' significativo lasso di tempo e' incompatibile con la necessita' che i diritti dei soggetti coinvolti siano effettivamente tutelati se si considera che, a norma di legge, l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento non ne sospende l'esecuzione; nella citata sentenza n. 89 del 1992, la Consulta ha rilevato che la difesa concessa in sede di opposizione 'non fa venir meno le conseguenze che gia' si sono prodotte per effetto della dichiarazione di fallimento e sono possibili ulteriori effetti pregiudizievoli. Non e' affatto soddisfacente la stessa eventuale revoca del fallimento, in quanto restano i detti effetti dannosi e non sono riparati sufficientemente. In tale situazione sussiste la denunciata violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto la sola previsione di un rimedio difensivo non e' sufficiente per fare ritenere adempiuto il precetto costituzionale, se esso non produce alcun effetto utile per la conservazione o l'affermazione del diritto di cui si e' titolari, specie se si considerano gli effetti che si producono anche sulla personalita' del debitore'; nel corso della procedura fallimentare, le scelte operate dal curatore spesso non hanno tenuto in conto tutti gli elementi che, sia ai fini dell'ammissione al concordato misto, sia in generale ai fini della determinazione dell'attivo, risultavano rilevanti, tanto da risultare, anche contrastando le determinazioni del C.T.U. (Consulente tecnico d'Ufficio) nominato dal tribunale il 7 marzo 1997, lesive del diritto dell'interessato ed ulteriormente aggravanti la sua posizione ai fini dell'adempimento dei debiti e della disponibilita' di liquidi; a cio' si aggiunga che, sulla base dei conteggi redatti dal C.T.U., il bilancio della societa' risultava godere di un attivo di lire 923.284.004 grazie anche al valore degli immobili di proprieta' del signor Lei e della moglie messi a disposizione ai fini dell'ammissione al concordato misto, anche in accordo con le banche titolari delle ipoteche gravanti su tali beni; a distanza di oltre due anni dalla dichiarazione di fallimento, i danni prodotti ai creditori e le difficolta' sia economiche che morali subite dal signor Lei avrebbero potuto essere evitate se la procedura fosse stata svolta nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa regolate dalla legge e statuite dalla stessa Corte costituzionale; e se si fosse avuta maggiore attenzione rispetto a tutti gli elementi fattuali e contabili documentati che indicavano che le difficolta' dell'azienda dipendevano da fattori contingenti legati al momento politico -: se non ritenga opportuno disporre un'inchiesta per verificare l'azione del tribunale fallimentare di Roma nel caso di specie. (5-07626)