Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/05457 presentata da DELFINO TERESIO (MISTO) in data 20000330
Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Per sapere - premesso che: il fenomeno ludico ha costituito negli ultimi decenni oggetto di numerosi interventi legislativi volti a disciplinare soprattutto l'aspetto del gioco attraverso gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici; la ratio di tali interventi non e' stata tanto quella di tutelare la persona che entrasse in competizione con gli apparecchi a premio, con effetti talora devastanti per l'economia delle famiglie qualora il gioco avesse assunto una connotazione patologica, ma semplicemente quella di affermare il regime monopolistico dello Stato nella gestione del gioco d'azzardo; in secondo luogo, anche quella di tutelare l'ordine pubblico negli ambienti (locali pubblici, aperti al pubblico e circoli di qualsiasi specie; ovvero per i giochi non d'azzardo, sale da biliardo e sale giochi) dove l'allarme sociale e' maggiormente sentito; la normativa vigente prevede due categorie di giochi elettronici: quelli che hanno insita la scommessa e quelli che consentono vincite puramente aleatorie; il legislatore ha voluto distinguere l'ipotesi del gioco d'azzardo in genere con quella che puo' realizzarsi attraverso gli apparecchi automatici ed elettronici differenziando l'elemento materiale del reato con il richiedere per questi ultimi che la vincita sia completamente aleatoria e che si trasformi in un lucro economicamente apprezzabile in denaro o natura; il quinto comma dell'articolo 110 Tulps disciplina invece la materia dei giochi automatici a premio ponendo le condizioni legittimanti il loro esercizio, che riguardano le caratteristiche che sono intrinseche del gioco automatico lecito cioe' quello dove l'elemento del trattenimento o dell'abilita' e' prevalente rispetto a quello aleatorio; tali interventi indiscriminati, il piu' delle volte, si appuntano sulla circostanza del costo del gioco, senza considerare che il gioco d'azzardo non riguarda cio' che il giocatore introduce nella macchinetta, ma unicamente il risultato della partita che non puo' essere costituito eventualmente da un premio all'abilita' e trattenimento, predeterminato dalla legge ai sensi delle lettere a), b) e c) del 5^ comma dell'articolo 110 Tulps; infatti il determinare il costo della singola partita costituisce esercizio della liberta' dell'iniziativa economica, riconosciuta costituzionalmente dall'articolo 41 che pone una riserva di legge assoluta per la modifica e/o comprensiva di tale diritto; negli ultimi tempi si e' verificata l'ipotesi che alcuni questori, anziche' limitarsi e vietare o meno un determinato gioco, per motivi di ordine pubblico, hanno inopinatamente dettato la disciplina per il loro esercizio, invadendo un campo tutelato da una riserva assoluta di legge; risulterebbe che siano state emanate precise disposizioni per intensificare l'opera di repressione del gioco d'azzardo, sulla base delle quali le forze dell'ordine provvederebbero ad effettuare una serie di sequestri indiscriminati di tutti gli apparecchi a premi in tutti i bar e nei locali pubblici; anche nella provincia di Cuneo i carabinieri hanno provveduto ad effettuare questa massiccia e capillare serie di sequestri indiscriminati, motivando tutto cio' in quanto apparecchi d'azzardo; tale azione, generalizzata nel Paese, pone in grave difficolta' l'esistenza di centinaia di piccole e medie imprese che operano nel settore con migliaia di occupati; non e' assolutamente chiaro il quadro normativo nel quale, anche per il grave ritardo dell'emanazione del regolamento attuativo della legge n. 425 del 1995, debbono agire gli operatori del settore; i decreti dei succitati sequestri preventivi contengono inoltre una generica enunciazione del fatto reato dal quale non si evince la singola condotta dell'indagato al fine di permettere non solo alla difesa di allegare fatti e circostanze diverse ma non permette neppure al giudice di valutare la sussistenza del fumus del reato a carico di ciascun indagato; gli operatori del settore sono stanchi di subire attacchi spesso pretestuosi e di venire indiscriminatamente criminalizzati, anche da campagne di stampa sovente piu' mirate a rincorrere notizie ad effetto che a rappresentare la complessita' delle problematiche insite nel settore; diversi progetti di legge che riguardano il riordino della materia in argomento sono da tempo fermi in Parlamento -: se non ritengano necessaria una immediata ed approfondita verifica delle azioni amministrative e giudiziarie intraprese per evitare che possano essere compiuti abusi indiscriminati nei confronti degli operatori del settore; quali iniziative intendano assumere per una urgente emanazione del regolamento attuativo della legge n. 425 del 1995 e per le necessarie modifiche della normativa vigente al fine di assicurare certezza del diritto agli operatori del settore, elemento indispensabile per garantire le reali opportunita' di sviluppo e di occupazione che nel settore medesimo possano essere realizzate. (3-05457)