Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00908 presentata da CAMBURSANO RENATO (I DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20000331
La VI Commissione, premesso che: secondo quanto previsto dalla direttiva 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il 'testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria', la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori costituiscono principi cardine della disciplina dei mercati finanziari; il rigoroso rispetto dei suddetti principi deve essere garantito non solo con riferimento alle societa' i cui titoli siano gia' negoziati in mercati regolamentati, ma anche con riguardo all'espletamento delle procedure previste per l'ammissione alla quotazione, nonche' per la fase di primo collocamento; l'articolo 33 del regolamento recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di soggetti emittenti, approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, prevede che la vigente disciplina in tema di sollecitazione all'investimento non si applichi, tra l'altro, alle sollecitazioni rivolte ad un numero di soggetti non superiore a duecento; l'entita' del fenomeno e' di notevoli proporzioni, se si considera che in una settimana si sono verificati due collocamenti che hanno sollecitato una domanda di titoli ingente, pari secondo una stima piu' che prudenziale a non meno di 40.000 miliardi se riferita esclusivamente ai risparmiatori privati, con esclusione dei soggetti istituzionali (banche, fondi, altri soggetti). Se poi si voglia stimare l'entita' di questa domanda nel corso del presente anno in cui si preannunciano nuovi collocamenti di circa 50 societa', prevalentemente impegnate nella cosiddetta net economy si puo' parimenti stimare che la pressione della domanda nella fase del collocamento, comprensiva dei soggetti istituzionali in circa 500.000 miliardi; l'entita' del fenomeno e' tale per cui e' necessario un intervento delle autorita' preposte per una disciplina piu' attenta e particolareggiata e per una tutela piu' trasparente dei risparmiatori; nella prassi dei mercati finanziari italiani, si sono recentemente registrati numerosi casi di collocamenti azionari riservati, in parte, a soggetti individuati dal management della societa' emittente ovvero a dipendenti o clienti di quest'ultima; in tali casi, in virtu' del vuoto normativo attualmente esistente in materia, la lista degli effettivi beneficiari viene generalmente pubblicata solo ex post, al termine cioe' del collocamento; tale prassi si presta obiettivamente a possibili abusi, tenuto conto che essa non presenta alcuna garanzia di trasparenza ed introduce, di fatto, la possibilita' di gestire contemporaneamente due distinti collocamenti in concorrenza tra loro: l'uno 'pubblico', effettuato secondo la disciplina prevista dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria e destinato alla generalita' degli investitori; l'altro 'privato', effettuato avvalendosi dell'esenzione di cui al citato articolo 33 del regolamento Consob e rivolto ad un limitato numero di soggetti, i quali - potendo essere selezionati in maniera discrezionale, se non del tutto arbitraria - vengono a beneficiare di ingiustificati vantaggi, in aperto contrasto con il principio di parita' di trattamento sancito dall'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998; qualora la quota di titoli riservati a questi ultimi soggetti sia significativa, si viene inoltre a determinare anche una situazione di grave incertezza circa gli effettivi assetti proprietari della compagine azionaria della societa' emittente; ulteriori possibili abusi possono, altresi', interessare le operazioni di riparto dei titoli collocati, tenuto conto del sempre piu' frequente ricorso a forme di sorteggio, attualmente effettuate in assenza di una organica normativa che garantisca la correttezza, la trasparenza, l'equita' e l'imparzialita' della procedura adottata; impegna il Governo: ad intraprendere ogni opportuna iniziativa, anche di tipo legislativo, affinche': sia assicurato il pieno rispetto della parita' di trattamento tra tutti gli investitori, come prescritto dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 58 del 1998; sia previsto, limitatamente alla fase di primo collocamento di valori azionari sul mercato, il divieto di qualsiasi forma di privilegio o di assegnazione preferenziale, assicurando che l'unica forma di collocamento ammessa in tale fase sia quella pubblica; siano previste misure per garantire l'effettiva trasparenza del collocamento; quanto alle procedure per il riparto, sia stabilita una normativa che fissando criteri comuni ai vari collocamenti ne disciplini i contenuti di regolarita', trasparenza, equita' ed imparzialita', ponendo comunque l'obbligo di effettuare il sorteggio globale in capo alla banca capofila del collocamento. (7-00908)