Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/05497 presentata da PICCOLO SALVATORE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 20000405
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: per il disposto della legge 11 gennaio 1979 n. 12, articolo 1, comma 1 'tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo dei propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti all'albo dei consulenti del lavoro nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra'; il successivo comma 4 dell'articolo 1 della medesima norma sancisce che 'le imprese considerate artigiane nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo del consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni'; per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro e' previsto un biennio di praticantato ed il superamento di un esame di abilitazione all'esercizio della professione con due prove scritte (diritto del lavoro e legislazione sociale nonche' diritto tributario) ed una orale su di un vasto gruppo di materie; e' evidente l'interesse del legislatore alla disciplina di una professione che ha un oggetto di rilevanza costituzionale (rapporto di lavoro, giuridico previdenziale e di imposta) al fine di tutela della fede pubblica e degli interessi generali; con circolare n. 5/25625 del 15 marzo1980 il ministero del lavoro e della previdenza sociale interpreto', sulla scorta degli atti parlamentari, la locuzione 'possono affidare', contenuta nel quarto comma dell'articolo 1, come obbligo, per le suddette associazioni, di avvalersi di un consulente del lavoro, dipendente o in regime libero-professionale, circoscrivendo i destinatari della disposizione alle sole associazioni delle 'imprese artigiane in base alla vigente normativa e delle altre piccole imprese individuate secondo l'articolo 2083 del codice civile'; con circolare n. 65 del 27 maggio 1986, diretta agli ispettorati del lavoro, il ministero del lavoro invito' le proprie strutture periferiche, nell'ambito delle azioni di vigilanza per la repressione del fenomeno dell'abusivismo professionale, a verificare, in relazione all'articolo 1, comma 4 della legge 12/79, la presenza dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti, all'interno dei servizi organizzati dalle associazioni di categoria, l'esistenza del requisito di piccola impresa ex articolo 2083 del codice civile e di impresa artigiana in base alla legge 443/85 ed, infine, quello del vincolo associativo. Relativamente ai Ced, con particolare riferimento all'elaborazione di prospetti-paga e contributi ed alle connesse operazioni, la suddetta circolare ne sanci' l'illegittimita' perche' 'questi sono al di fuori della tassativa indicazione normativa relativa ai soggetti legittimati all'esercizio della professione di consulente del lavoro non essendo, peraltro, legittimati neanche a compiti esecutivi inerenti l'attivita' professionale atteso che l'articolo 2 della legge 12/79 ne riserva l'effettuazione esclusivamente ai dipendenti dei consulenti del lavoro'; con successiva circolare n. 82 del 12 luglio1986, dopo neanche due mesi dalla precedente interpretazione, il ministero del lavoro, inopinatamente, muto' atteggiamento nel confronti dei Ced ammettendone la legittimita' 'quando limitano la loro attivita' ad operazioni di calcolo e stampa sulla base di dati ed indicazioni fornite dalle aziende clienti che i centri stessi provvedono, poi, a codificare ed elaborare secondo istruzioni ricevute'; il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro produsse ricorso al Tar Lazio avverso il contenuto della circolare medesima che fu annullata con pronuncia n. 1913 del 13 agosto 1997, confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato con sentenza n. 243 del 21 marzo 1999 per 'evidente contrarieta' alla norma imperativo sancita dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 che demanda ai soli consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma della medesima legge, lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti'; la Camera dei deputati, nel corso dell'iter del disegno di legge 5809 (collegato lavoro alla Finanziaria 1999 poi divenuto legge 17 maggio1999 n. 144) approvo' un emendamento delle Commissioni lavoro e bilancio, inserito all'articolo 58 comma 16, di parziale modifica della legge 11 gennaio 1979 n. 12, articolo 1, comma 4, nella parte relativa ai servizi organizzati dalle associazioni delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese anche in forma cooperativa; tale novella normativa consente alle sole associazioni di imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, di avvalersi, per le operazioni di calcolo e stampa degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale del lavoratori dipendenti nonche', per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, di Ced costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e ragionieri con obbligo di versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini Iva ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma (vale a dire con presenza di un consulente del lavoro anche se dipendente), demandandone i criteri di attuazione al ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. L'ultimo periodo della norma modificativa consente, invece, alle imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne di demandarle a Ced di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma; in data 16 giugno 1999 si e' tenuta presso il ministero del lavoro la prima ed unica riunione per la determinazione dei criteri delegati dal legislatore; lungi dall'approfondire, alla luce del dato normativo e dell'oggetto della delega, il contenuto delle locuzioni 'calcolo e stampa', 'attivita' strumentali ed accessorie', 'versamento del contributo integrativo alle casse di previdenza', 'costituiti e promossi dalle rispettive associazioni di categoria', 'costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti all'albo di cui alla presente legge' e, in relazione alle imprese con oltre 250 dipendenti, la quantificazione e l'individuazione di 'uno o piu' soggetti di cui al primo comma', l'attenzione degli altri partecipanti e del sottosegretario di Stato si e' soffermata unicamente sulla nozione di 'piccola impresa', nonostante la stessa fosse gia' rinvenibile in altre norme dell'ordinamento giuridico e, comunque, esclusa dalla delega; non ha sortito alcun effetto un'ulteriore richiesta di convocazione promossa il 23 giugno 1999 dai presidenti degli ordini e collegi professionali di cui alla legge 12/79; in data 15 marzo 2000 il ministero del lavoro, direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. V - ha emanato, inaudita altera parte, la circolare n. 14 Prot.5/25873/CONS di attuazione della disposizione ex articolo 58 comma 16 della legge 144/99 sancendo, di fatto, la liberalizzazione di tutti i Ced per tutte le tipologie di imprese disattendendo la chiarezza del dato normativo e lo specifico riferimento alle sole associazioni delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese ed a quelle con oltre 250 addetti; per i Ced promossi o costituiti dalle associazioni delle piccole imprese (senza definirne le modalita' di promozione) la circolare ammette la presenza di tutti i professionisti e non dei soli consulenti del lavoro, nonche' l'estensione del servizio anche ad imprese non associate; 'comunque' l'utilizzazione di Ced costituiti o promossi dalle organizzazioni (cosa ben diversa dall'associazione) di categoria cui sono iscritte, 'sia con strutture alle dirette dipendenze delle organizzazioni datoriali stesse, sia con strutture autonome costituite in forma societaria o consortile' pur ammettendo all'interno di tali Ced l'obbligatoria presenza di professionisti di cui alla legge 12/79; per le imprese, infine, con oltre 250 dipendenti, la circolare, oltre a circoscrivere ad uno il numero del professionisti di cui alla legge 12/79, precisa che laddove 'il Ced sia costituito nell'ambito di un gruppo di imprese, l'attivita' del medesimo potra' essere svolta nei confronti di tutte le aziende facenti parte del gruppo, anche per quelle con un organico inferiore a 250 addetti; ritenuta la palese difformita' della circolare rispetto al contenuto della norma ex articolo 58, comma 16, della legge 17 maggio1999 n. 144 ed all'oggetto della delega conferita anche sotto il profilo procedurale non essendosi attuata la consultazione con gli ordini e collegi professionali; ritenuta la necessita' e l'esigenza di dare compiuta attuazione al citato disposto legislativo nell'ambito di una certezza del diritto; ritenuto, infine, estremamente deleterio per le istituzioni il ripetersi di contenzioso amministrativo gia' conclusosi, in subiecta materia, con il tardivo annullamento della circolare n. 82 del 12 luglio 1986 ad opera del Consiglio di Stato e, nelle more, con irreparabile perdita di posti di lavoro nell'ambito degli studi professionali; se non ritenga opportuno e doveroso, nel pieno rispetto della centralita' del Parlamento, la revisione della circolare n. 14 Prot. 5/25873/CONS del 15 marzo 2000 in conformita' al dato normativo con l'adozione, comunque, della procedure ivi previste. (3-05497)