Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/05512 presentata da LENTI MARIA (MISTO) in data 20000406
Al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: per l'anno accademico 1999/2000 le universita', come e' gia' accaduto negli ultimi anni, hanno istituito il, cosiddetto, 'numero chiuso' per l'immatricolazione a vari corsi di laurea o di diploma con provvedimenti e procedure attivate prima ancora che entrasse in vigore la legge che regola la materia, cioe' la 264/99; molti studenti, ritenendo che i provvedimenti limitativi all'accesso e le seguenti operazioni di selezione fossero ancora regolate dalla pregressa normativa, non soddisfacente il principio di riserva di legge, hanno presentato ricorsi, sia pure in numero molto inferiore rispetto agli anni passati, ai tribunali amministrativi regionali, ottenendo, in molti casi, ordinanze di ammissione con riserva che consentivano loro di iscriversi ai corsi scelti; una buona parte di queste ordinanze favorevoli agli studenti sono state appellate da molte universita' e il Consiglio di Stato, in alcuni casi, ha gia' provveduto, sugli appelli dell'avvocatura generale, respingendo quelli concernenti corsi di laurea non enunciati dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 383/98 e accogliendoli (salvo qualche rara eccezione iniziale), di contro, ove riguardassero i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Fisioterapia, Architettura e Medicina veterinaria; il Consiglio di Stato, nelle varie ordinanze sino ad oggi emesse, ha comunque evidenziato '...che la determinazione circa la limitazione degli accessi e il bando di selezione impugnati sono stati emessi nella vigenza dell'ordinamento anteriore alla legge 2 agosto 1999, n. 264'; cio' significa che, anche per quest'anno, la legittimita' ipotetica (e tuttora sub iudice) delle limitazioni e' ricavata solo ed esclusivamente in via interpretativa, seguendo il discutibile quanto contorto percorso ermeneutico elaborato dalla Corte costituzionale in quella stessa sentenza in cui, comunque, si riaffermava il principio della riserva di legge in materia e si sollecitava il Parlamento ad emanare una legge specifica; il Consiglio di Stato ha, in buona sostanza, confermato come gli studenti ricorrenti, indipendentemente dalla conferma o meno delle ordinanze del Tar, si trovino nella medesima condizione giuridica di quelli dell'anno accademico 1998/1999; per gli studenti dell'anno scorso, pero', la legge n. 264 del 1999, all'articolo 5 comma 1, dispose la sanatoria delle immatricolazioni ove, per l'appunto, avessero ottenuto una iniziale ordinanza di iscrizione con riserva; e' di tutta evidenza che anche quest'anno, sia pur per l'ultima volta (per l'anno accademico 1999/2000 la legge n. 264 del 1999, sara' integralmente operativa eliminando cosi' ogni margine di illegittimita'), gli studenti interessati (circa un decimo rispetto all'anno antecedente) si trovano nelle medesime condizioni che determinarono l'intervento del Parlamento con la citata legge di sanatoria -: se non ritenga di dover intervenire per consentire ai singoli Atenei interessati di far fronte a questo, sia pur modesto, incremento di utenza con dei finanziamenti ad hoc, mirati a potenziare proprio quelle strutture con maggior afflusso di studenti, tali da consentire l'estensione degli effetti della sanatoria anche agli studenti dell'anno accademico 1999/2000 che si trovino nelle condizioni descritte dall'articolo 5 comma 1 della legge n. 264 del 1999; se non ritenga di dover intervenire per evitare sia una disparita' di trattamento legislativo sia gravi danni agli studenti interessati (si pensi all'impossibilita' di ottenere il rinvio del servizio militare) conseguenti ad una giurisprudenza incerta a causa di un quadro normativo di riferimento altrettanto incerto. (3-05512)