Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07724 presentata da RUZZANTE PIERO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000502
Ai Ministri della difesa, delle finanze, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge 212/83, norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza, sanciva che i sottufficiali arruolati e nella posizione di volontari in ferma obbligatoria di mesi 36, per il passaggio nel servizio permanente effettivo, dovevano, a domanda, partecipare ad un concorso per un numero di posti prestabilito; questo meccanismo era nato per selezionare, dopo un iter formativo abbastanza lungo (circa cinque anni), il personale in base a criteri di valutazione scolastica rispettivamente ogni tre, sei e nove mesi; infatti la scuola allievi sottufficiali da dove provengono la grandissima parte dei sottufficiali, oltre ad operare un insegnamento di tipo militaristico con le varie materie pertinenti, ampliava tale iter con le discipline di tipo storico, umanistico e tecnico scientifiche, paragonabili, per intensita', a quanto impartito negli istituti professionali statali di durata quinquennale; la stessa legge n. 212/83, all'articolo 52, riconosce, se pur in linea di principio, l'equiparazione degli studi effettuati negli istituti militari con quelli svolti negli istituti professionali statali, subordinandone il riconoscimento all'emanazione di un decreto interministeriale di concerto tra i ministeri della difesa, delle finanze, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale; tale decreto non e' mai stato emanato; questa 'dimenticanza' ha procurato di fatto un danno, in termini di carriera a tutto il personale militare che concludeva l'iter formativo presso le scuole militari; lo stesso articolo concepito per valorizzare la particolare formazione del personale militare, nel riconoscere la possibilita' di conseguire il diploma di maturita', appare addirittura riduttivo rispetto alle molteplicita' delle discipline impartite all'allievo presso gli istituti militari; infatti alcune discipline prettamente militari come armi, lavori sul campo di battaglia, topografia, nozioni di chimica, biologia e fisica relativamente alla difesa nucleare biologica e chimica, educazione civica, regolamenti e addestramento individuale al combattimento, contribuiscono alla formazione dell'allievo ben piu' ampiamente di una qualifica conseguibile presso un istituto professionale di stato e collocano l'iter formativo in un'ottica piu' vicina ad un diploma di maturita' per varieta' di insegnamenti impartiti; le stesse scuole operavano ogni tre, sei e nove mesi una ulteriore selezione in base ai profitti conseguiti dall'allievo su tutte le materie; il rendimento negativo veniva sanzionato con la esclusione dal corso stesso e il conseguente giudizio di non idoneita' ai fini del proseguimento della carriera; lo stesso articolo 52 della citata legge, ritiene titolo utile, ai fini del conseguimento del diploma di maturita', l'iter scolastico svolto presso le scuole sottufficiali, dando la possibilita' di accedere direttamente alla prova di maturita' con la sola iscrizione agli esami di stato; di fatto questa nuova prova al quale sottoporre il militare per aver riconosciuto quanto gia' di diritto acquisito, sarebbe stata superata con la partecipazione al concorso per il passaggio in spe (servizio permanente effettivo); il concorso paragonabile ad un esame di maturita', prevedeva il superamento di una prova scritta (tema) di difficolta' uguale a quella richiesta dal ministero della pubblica istruzione negli esami di maturita', un questionario di cultura generale, tecnica, professionale, integrato con risposte a domande a schema libero (20 per cento sul totale dei quesiti proposti); questo a fattor comune per tutti i partecipanti, poi, a secondo della specializzazione posseduta, si doveva rispondere ad un altro questionario per verificare il livello di conoscenza acquisita nell'ambito dell'impiego e dell'area in cui si operava, lasciando sempre una percentuale pari al 20 per cento alle risposte a schema libero; con questo sistema si praticava una selezione che vedeva penalizzati il 50 per cento dei partecipanti al concorso in spe; a mente di quanto esposto e' da considerarsi piu' che ragionevole il riconoscimento del diploma di maturita' a tutti coloro che transitavano in spe e provenienti dell'arruolamento volontario in ferma obbligatoria ai sottufficiali in servizio effettivo (cosi' venivano definiti coloro che fino al 1996 rivestivano il grado di sergente dopo la frequenza dei corsi di formazione presso gli istituti militari e arruolati ai sensi della legge 212/83); purtroppo questo provvedimento, anche se attuato oggi, alla luce dei nuovi meccanismi di reclutamento dei 'Marescialli del 2000', potrebbe ancora non essere sufficiente per prevenire le varie sperequazioni che si potrebbero creare nella categoria sottufficiali, pertanto si auspicherebbe che tale riconoscimento sia attuato il piu' presto possibile; i nuovi marescialli del 2000 usciranno dalla scuola allievi sottufficiali delle tre armi con il titolo di studio di 'mini laurea' con un corso di due anni, forse tre stando agli ultimi aggiornamenti; pur ritenendo valide ed apprezzabili le ragioni che faranno beneficiare di tale merito i Neo-marescialli del 2000, questo modo di procedere si ripercuotera' negativamente su tutto l'assetto gerarchico della categoria sottufficiali, perche' ne conseguira' un sistematico scavalcamento di grado da parte di personale che ha pochissimi anni di servizio a discapito dei sottufficiali che hanno invece subito, nel corso della propria carriera, selezioni durissime e altamente selettive, precludendogli, cosi' di fatto, lo sbocco nei gradi apicali della categoria di appartenenza; a tutto cio' e' giusto porre rimedio riconoscendo a chi si e' arruolato con la legge 212/83 il diploma di maturita' e ritenendo utile, ai fini del credito scolastico, il periodo di servizio prestato per l'accesso al conseguimento di un titolo di laurea breve cosi' come e' stato gia' fatto anche per gli ufficiali che avevano solo il diploma di maturita' quinquennale e quadriennale, stipulando delle convenzioni con delle accademie universitarie e istituendo un corso ad hoc per poter conseguire un titolo universitario; tale convenzione e' gia' stata stipulata con l'universita' della Tuscia di Viterbo, di Modena, La Sapienza di Roma e il Politecnico di Torino e nulla vieta di poterne fare delle altre con il resto delle universita' sul territorio, incrementando in tal modo anche l'elevazione culturale, i contributi alle universita', l'occupazione giovanile e il recupero di docenti che non trovano collocazione nelle istituzioni scolastiche; in tal modo si ripristinerebbe un criterio di pari opportunita' tra i nuovi arruolati e coloro che sono gia' in servizio -: per quali motivi, malgrado si siano pronunciate svariate leggi in merito nel corso dei 18 anni dall'emanazione dell'articolo 52 della legge 212/83 (legge n. 958/86 artt. 14 e 17; decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, capo II, articolo 82, comma 4; legge n. 216/92, decreto legislativo n. 196/95 articolo 39, comma 11;) ancora i ministeri citati non hanno emanato il decreto interministeriale utile al riconoscimento sopra enunciato e di rendere noto quali condizioni rendano ostativo tale provvedimento e se si sia mai iniziato l'iter informativo e di raccordo tra i ministeri per i lavori preparatori il decreto; quali tempi occorrano per la risoluzione del problema e se si sia mai coinvolto il CoCeR interforze o di forza armata per superare gli ostacoli di varia natura che eventualmente si ripercuoterebbero sul personale militare. (5-07724)