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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07726 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000503

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che: l'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, stabilisce - inopinatamente - parametri, per il risarcimento del danno biologico, che risultano del tutto inaccettabili ed oltremodo penalizzanti per i cittadini; per le lesioni dall'1 per cento al 5 per cento di invalidita' permanente il valore a punto fissato dal Governo e' di lire 800.000, mentre per le lesioni dal 5 per cento al 9 per cento, il valore a punto e' fissato in lire 1.500.000: entrambi questi valori sono fortemente ridotti rispetto a quelli usualmente determinati dai Tribunali italiani aditi; la 'media punto' di lire 800.000 e di lire 1.500.000 prescinde completamente dall'incidenza del fattore eta' in ordine alla liquidazione del danno e da qualsiasi altro elemento personalizzante il danno. Prevedere un unico valore di danno - senza tenere in debita considerazione le diverse eta' del danneggiato - introduce un sistema solo formalmente di uguaglianza, ma assolutamente inaccettabile da un punto di vista sostanziale. La normativa viola, pertanto, il principio di ragionevolezza in quanto situazioni differenti vengono ingiustificatamente parificate; pare, altresi', evidente che, sulla base dei predetti parametri, nessuno si sentira' di affrontare procedimenti sempre piu' costosi, al solo fine di ottenere poche migliaia di lire a titolo di risarcimento; oltremodo inopportuno risulta l'intervento del Governo in materia, posto che il Parlamento e' da tempo impegnato nella discussione - a piu' ampio raggio - relativa al danno alla persona; l'articolo 3 del decreto-legge in questione contrasta con i principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e con il noto articolo 1 punto 8 del Trattato dell'Unione europea; la norma introdotta dal decreto-legge sopra evocato limita e/o esclude, i criteri equitativi personalizzanti, rimessi al prudente apprezzamento dei giudici di merito e di pace, ai quali - solamente - puo' esser riconosciuta la possibilita' di modulare il risarcimento in ordine al danno che colpisce la persona; se non ritenga doveroso assicurare - da subito - l'eliminazione della norma piu' sopra richiamata dal testo del decreto-legge n. 70 del 2000, sottoposto alla conversione da parte del Parlamento. (5-07726)

 
Cronologia
martedì 2 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia presentata da Angius (DS-U) ed altri è approvata con 179 voti favorevoli e 112 contrari.

mercoledì 10 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge, al quinto scrutinio, Bartolo Gallitto membro del Consiglio superiore della magistratura.