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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/05599 presentata da TASSONE MARIO (MISTO) in data 20000508

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: il ministero del tesoro ha ripetutamente e correttamente sostenuto, con una lettera dell'allora Ministro del tesoro ed una del ragioniere generale dello Stato dottor Andrea Monorchio, la necessita' d'includere la retribuzione di posizione nel trattamento di fine rapporto dei dirigenti del comparto-ministeri ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 1996-1997 (articolo 5, primo comma), esplicitando l'assenza d'aggravi per il bilancio dello Stato; i dirigenti d'altri comparti del pubblico impiego (enti locali, sanita', enti pubblici non economici, segretari comunali) gia' vedono inclusa la retribuzione di posizione nel proprio trattamento di fine rapporto; una consolidata giurisprudenza amministrativa conferma che tale specifica retribuzione non puo' essere esclusa dal computo della liquidazione dei dirigenti pubblici, mentre un'altrettanto consolidata giurisprudenza ordinaria conferma, nel settore privatistico del lavoro, che ogni retribuzione confluisce nel trattamento di fine rapporto; gia' durante la redazione del testo della legge 23 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), il Governo aveva pensato di risolvere il problema riconoscendone la fondatezza, e cio' non avvenne per l'insorgere di una difficolta' procedurale; e' regola d'ogni buona amministrazione evitare disparita' di trattamento tra lavoratori pubblici nonche' tra questi ed i lavoratori privati, disparita' che appare come figura sintomatica dell'eccesso di potere -: se sia ritenuto necessario esplicitare che la retribuzione di posizione dei dirigenti dello Stato non e' escludibile dalla base contributiva, utile alla configurazione dell'indennita' di fine rapporto; se risulti opportuno evitare che l'applicazione dell'interpretazione contrattuale fornita dal tesoro, stante - altresi' - la generalizzata applicabilita' dei princi'pi contenuti nel contratto-quadro per la dirigenza dei vari comparti, in danno dei dirigenti statali concreti una palese ed illegittima disparita' di trattamento, onde - mentre i dirigenti ministeriali non vedrebbero inserita la retribuzione di posizione nella base contributiva utile alla configurazione dell'indennita' di fine rapporto - questa retribuzione risulta inserita nel Tfr dei dirigenti dell'universita', delle regioni e degli enti locali nonche' a favore dei segretari comunali e provinciali (per questi ultimi, v. particolarmente la circolare 16/1997 del Ministero dell'interno, in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 1997); se vada considerato concretamente che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, il trattamento economico dei dirigenti - come quello di tutti i pubblici dipendenti - era fissato esclusivamente per legge, onde l'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica avrebbe dunque potuto riferirsi solamente a cio' che la legge avesse dichiarato utile ai fini del trattamento previdenziale, e che - da quando alla legge e' stata sostituita quale fonte normativa la contrattazione collettiva - a questa bisognerebbe fare riferimento per calcolare la base contributiva utile ai fini del trattamento previdenziale; se, quindi, l'inclusione della retribuzione di posizione nell'indennita' di fine rapporto debba essere legittimamente e tempestivamente riconosciuta alla categoria dei dirigenti dello Stato evitando il protrarsi della predetta incongruenza, favorendo una lettura esatta del pregresso contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza ministeriale (che sta subendo ingiustificabili ritardi e danni in violazione di precise disposizioni contrattuali), agevolando un'intepretazione corretta delle fonti contrattuali in discorso, evitando d'esporsi ad un contenzioso che vedra' sul piano giurisdizionale la soccombenza certa dell'apparato pubblico e quindi un maggior esborso erariale; a chi debba essere attribuita la responsabilita' per il danno erariale causato dal mancato introito, per lo Stato, della differenza tra gli importi complessivi dei contributi, versati in relazione all'incremento retributivo correttamente previsto, e quelli non ottenuti per la mancata imposizione fiscale conseguente alla mancata erogazione di quel trattamento economico aggiuntivo (secondo una circostanziata relazione, redatta dal Ministero del tesoro); se il sussistere di questo contenzioso sia anche da considerarsi un fenomeno artificiosamente alimentato a favore di taluni studi legali, che lo gestirebbero in regime d'oligopolio; se infine risulti che l'iter del provvedimento per la definizione positiva di questa fattispecie fosse gia' in ultimazione per la firma del Ministro del tesoro del precedente Governo. (3-05599)

 
Cronologia
martedì 2 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia presentata da Angius (DS-U) ed altri è approvata con 179 voti favorevoli e 112 contrari.

mercoledì 10 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge, al quinto scrutinio, Bartolo Gallitto membro del Consiglio superiore della magistratura.