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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07769 presentata da RABBITO GAETANO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000511

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'introduzione nell'ordinamento tributario del nostro Paese degli studi di settore costituisce una rilevantissima novita' suscettibile di produrre effetti positivi nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti e risultati significativi per quanto concerne il recupero di gettito evaso; gli studi di settore rappresentano, infatti, sofisticati strumenti di accertamento, mediante i quali l'amministrazione finanziaria e' posta in condizioni di effettuare un numero piu' elevato di controlli sui redditi dichiarati, migliorando, allo stesso tempo, il livello qualitativo dei controlli stessi, che potranno essere piu' puntuali; la utilita' degli studi di settore discende dalla accuratezza con la quale si procede alla loro definizione, a tal fine dovendosi procedere a complesse procedure statistiche che implicano l'acquisizione di un'ampia base informativa e la successiva elaborazione dei dati, fondata sull'analisi di fattori interni ed esterni all'impresa, che possano incidere sulla sua redditivita'; la definizione degli studi di settore si fonda, inoltre, sulla predisposizione di specifiche funzioni di ricavo per ciascun cluster, vale a dire per i diversi gruppi in cui vengono ricondotte le imprese interessate, in modo da individuare modelli organizzativi rappresentativi delle fattispecie considerate; l'idoneita' degli studi di settore a rappresentare adeguatamente la situazione reddituale di ciascuna impresa e', pertanto, strettamente correlata alla precisione e alla correttezza della metodologia applicata per la individuazione dei cluster, a tal fine dovendosi considerare tutti gli elementi che accomunano le varie imprese operanti in ciascun settore, ma allo stesso tempo anche tutte le condizioni particolari che possono differenziare la situazione delle medesime imprese; a tal fine, appare necessario procedere con la massima cautela nell'unificazione di diverse attivita' nell'ambito di uno stesso studio, verificando che le stesse presentino somiglianze ed analogie tali da giustificarne il raggruppamento; allo stesso tempo, occorre evitare di imporre, a carico di imprese che svolgano contestualmente piu' attivita', anche strettamente correlate, onerosi adempimenti, quali, in primo luogo, la distinta annotazione dei componenti di reddito relativi a ciascuna attivita' e la conseguente compilazione di diversi studi di settore, soprattutto quando l'ammontare complessivo dei ricavi e dei compensi sia contenuto entro dimensioni modeste -: se non si debba procedere ad una revisione di alcuni studi di settore gia' approvati, nei casi in cui si sia proceduto all'accorpamento di attivita' che, in realta', non presentano caratteristiche di effettiva omogeneita', in particolare laddove, per il loro svolgimento, si richieda una diversa combinazione di fattori produttivi e di beni strumentali, nonche' differenti strutture organizzative; se non si ritenga che, in assenza di una piu' accurata definizione di alcuni studi di settore, si possano determinare ingiuste penalizzazioni ai danni di talune categorie di imprese, pregiudicando altresi' l'efficacia degli studi stessi quale strumento di accertamento; se, nell'ambito dell'eventuale revisione di alcuni studi di settore, non si debba anche provvedere ad una semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese che svolgano contestualmente piu' attivita', purche' strettamente connesse, soprattutto quando il volume complessivo dei ricavi sia limitato. (5-07769)





 
Cronologia
mercoledì 10 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge, al quinto scrutinio, Bartolo Gallitto membro del Consiglio superiore della magistratura.

domenica 21 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono sette referendum abrogativi sul rimborso spese per le consultazioni elettorali e referendarie, sull'abolizione del voto di lista alla Camera, sull'elezione del Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario, sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati, sui licenziamenti e sulle trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali. Nessun quesito raggiunge il quorum previsto dalla Costituzione: la percentuale dei votanti non supera in nessun caso il 32, 5% degli aventi diritto.