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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00920 presentata da ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000512

La IV Commissione, premesso che: l'articolo 16 della legge n. 78 del 1983 dispone che 'il Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, puo' attribuire un'indennita' di impiego operativo supplementare agli ufficiali e sottufficiali che prestano servizio in via continuativa presso stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocati sul territorio nazionale in localita' non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonche' altre installazioni ed infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali'; tale norma ha affidato al ministero un compito ampiamente discrezionale concernente la determinazione dell'erogabilita' o meno dell'indennita', nonche' il suo ammontare e l'individuazione dei beneficiari; tale potere e' stato puntualmente esercitato con l'emanazione in data 22 novembre 1984 del decreto ministeriale della difesa e tesoro con cui sono state individuate le categorie del personale a cui va corrisposta l'indennita' e le relative misure. Successivamente lo Stato Maggiore dell'Esercito ha precisato i concreti presupposti in presenza dei quali deve essere corrisposta, al personale dell'esercito, l'indennita' supplementare, spiegando nell'allegato A della circolare, che il diritto insorge quando l'installazione o l'infrastruttura militare dista oltre 3 km dalla piu' vicina stazione ferroviaria o rotabile servita da regolare mezzo di servizio pubblico; nella predetta direttiva vengono persino elencati i requisiti complementari tra cui la dislocazione in piccola isola e la temporanea e saltuaria impossibilita' di raggiungere la postazione causa nebbia; la caserma di 'Forte S. Andrea' e' dislocata sull'isola della Vignola e l'isola e' distante oltre 3 km dalla prima stazione ferroviaria; spesso a causa della nebbia e' temporaneamente e saltuariamente non raggiungibile; in presenza di tali condizioni gli ufficiali ed i sottufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che svolgono (o hanno svolto) servizio presso Forte S. Andrea, sull'isola 'Le Vignole', dovrebbero avere diritto alla percezione dell'indennita' di impiego operativo supplementare di cui al citato articolo 16 della legge 23 marzo 83, n. 78; l'amministrazione ha negato il diritto patrimoniale in parola motivando la decisione con il mancato inserimento della Caserma Forte S. Andrea nei decreti interministeriali emanati in materia; il personale, ufficiali e sottufficiali, che svolgono (o hanno svolto) servizio presso la caserma, il 15 luglio 1998 hanno presentato ricorso al Tar il quale, con sentenza n. 397 del 1997 ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennita' richiesta nei sensi e nei limiti previsti; a tutt'oggi la suddetta sentenza non e' stata attuata dall'amministrazione dell'esercito, impegna il Governo ad inserire la caserma dell'esercito 'Forte S. Andrea' nell'elenco delle sedi disagiate cosi' come previsto dall'articolo 16 della legge n. 78 del 1983; a sanare l'aspetto economico del personale in servizio e che ha prestato servizio nella citata caserma. (7-00920)

 
Cronologia
mercoledì 10 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge, al quinto scrutinio, Bartolo Gallitto membro del Consiglio superiore della magistratura.

domenica 21 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono sette referendum abrogativi sul rimborso spese per le consultazioni elettorali e referendarie, sull'abolizione del voto di lista alla Camera, sull'elezione del Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario, sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati, sui licenziamenti e sulle trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali. Nessun quesito raggiunge il quorum previsto dalla Costituzione: la percentuale dei votanti non supera in nessun caso il 32, 5% degli aventi diritto.