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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07787 presentata da MITOLO PIETRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000522

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: alla data del 1^ settembre 1995, in applicazione del decreto legislativo, n. 196 del 1995 e' stato adottato un reinquadramento dei Sottufficiali delle Forze armate diverso rispetto a quello disposto per i pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216 del 1992 che ha demandato al Governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale sia riguardo al riordino delle carriere, che delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, ferma restando la peculiarita' dei rispettivi compiti istituzionali; l'articolo 34 del decreto-legislativo n. 196 del 1995 prevede un inquadramento dei sottufficiali delle Forze armate ad un livello inferiore a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei carabinieri; la delega al Governo prevista dall'articolo 3 della legge n. 216 del 1992 prevede l'emissione di un provvedimento omogeneo, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di Stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge; la Corte costituzionale con sentenza n. 63/1998 ha sancito che la delega di cui all'articolo 3 della legge n. 216 del 1992, preveda tutte le necessarie modifiche agli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea; l'assetto dei dipendenti pubblici dello Stato, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e' stato individuato nel grado (vds. F.A. articoli 2, 3 e 4 decreto-legislativo n. 196 del 1995 e Arma dei carabinieri articoli 2 e 12 decreto legislativo n. 198 del 1995); una lettura comparata dell'articolo 34 del decreto-legislativo n. 196 e degli articoli 46 e 49 del decreto-legge n. 198 evidenzia rilevanti differenze, derivanti dalla sola appartenenza alle F.A., piuttosto che all'Arma dei carabinieri, nell'inquadramento previsto per il personale pari grado, a tutto detrimento dei Sottufficiali delle Forze armate; gli esempi applicativi dell'avanzamento per: a) l'Arma dei carabinieri: Vice Brigadiere a Maresciallo; Brigadiere a Maresciallo Ordinario; Brigadiere in valutazione al grado superiore a Maresciallo Capo; Maresciallo Ordinario e Maresciallo Capo, sulla base della rideterminata anzianita' del grado, sono stati promossi Aiutanti nel 1997; b) le forze armate: Sergente e Sergente Maggiore, sono rimasti nel proprio grado se hanno meno di 4 anni di servizio; Sergenti Maggiori a Maresciallo se con piu' di 4 anni di servizio; Sergenti Maggiori a Maresciallo Ordinario se in valutazione al grado superiore; Maresciallo Ordinario a Maresciallo Capo se in valutazione al grado superiore; Maresciallo Capo ad Aiutante se in valutazione al grado superiore; l'articolo 34, comma 1, lettera c) e commi 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legislativo n. 196 del 12 maggio 1995 risulta essere in palese contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione italiana; il legislatore con l'articolo 15 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ha delegato il Governo in ordine al riordino delle normative riguardanti il decreto-legislativo n. 196 del 12 maggio 1995 (categoria Sottufficiali) e decreto-legge n. 490 del 30 dicembre 1997 (categoria Ufficiali) entro il 31 dicembre 1999; per il buon andamento della Pubblica Amministrazione le sperequazioni devono essere sanate nel pieno rispetto della parita' dei diritti, dell'omogeneita' della disciplina e del principio di proporzionalita' e di adeguatezza retributiva; il decreto-legislativo n. 196 del 12 maggio 1995 e' stato impugnato alla Corte costituzionale dal tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, in data 9 luglio 1999; il legislatore con l'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78 ha delegato il Governo affinche' riordini le normative riguardanti il decreto-legislativo n. 196 del 12 maggio 1995 (categoria Sottufficiali) entro il 30 giugno 2000; con tale provvedimento ancora una volta e' stata evidenziata la disparita' di trattamento sotto il profilo giuridico e conseguentemente economico fra le due categorie (Ufficiali - Sottufficiali) delle forze armate; con l'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Governo e' stato delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, il riordino dell'Arma dei carabinieri -: se non si ritenga urgente e doveroso sanare questa macroscopica disparita' di trattamento con risvolti non solo di natura giuridica ma anche economica per il personale interessato; quali siano le motivazioni che hanno indotto a far slittare la delega per il riordino della categoria sottufficiali al 31 dicembre 2000, anziche' al 30 giugno come per la categoria Ufficiali; quali provvedimenti si intendano adottare per l'applicazione omogenea dei criteri previsti per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri agli omologhi delle forze armate e se non ritenga piu' opportuno estendere gli effetti del decreto legislativo n. 198 del 1995 ai Sottufficiali delle Forze Armate. (5-07787)

 
Cronologia
domenica 21 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono sette referendum abrogativi sul rimborso spese per le consultazioni elettorali e referendarie, sull'abolizione del voto di lista alla Camera, sull'elezione del Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario, sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati, sui licenziamenti e sulle trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali. Nessun quesito raggiunge il quorum previsto dalla Costituzione: la percentuale dei votanti non supera in nessun caso il 32, 5% degli aventi diritto.