Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02419 presentata da PAISSAN MAURO (MISTO) in data 20000523
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanita', per sapere - premesso che: nel nostro Paese da anni si verifica un crescente consumo di acque minerali che in taluni casi e' divenuto obbligato a causa delle disastrose condizioni, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, della rete idrica che distribuisce acqua non potabile o contenente un eccesso di cloro; la disciplina vigente in materia di acque minerali naturali e' dettata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105, che recepisce la direttiva 80/777/CE (poi modificata dalla direttiva 96/70/CE), e dal decreto ministeriale n. 542 del 12 novembre 1992, che fissa i criteri di valutazione delle acque minerali e indica le concentrazioni massime ammissibili (Cma) degli elementi disciolti nell'acqua; le disposizioni prevedono che il riconoscimento di ogni tipo di acqua minerale avvenga sulla base di una documentazione geologica, chimica, chimico-fisica, microbiologica, farmacologica e clinica rilasciata dal Consiglio superiore di sanita' e che solo a seguito di un parere favorevole venga emesso il decreto di riconoscimento del ministero della sanit|f2; la direttiva comunitaria non prevede limiti di concentrazione per i parametri chimici mentre il decreto ministeriale n. 452 del 12 novembre 1992, ovvero il regolamento recante 'Criteri di valutazione delle acque minerali' indica, tra l'altro, i parametri chimici e chimico-fisici da determinare nelle acque minerali, fissando i limiti di concentrazione per 19 sostanze contaminanti, o comunque indesiderabili, individuate da un'apposita commissione istituita nell'ambito del Consiglio superiore di sanita'; l'eventuale superamento di tali limiti comporta automaticamente la non accettabilita' dell'acqua ed il conseguente divieto di commercializzazione; nella direttiva 96/70/CE, recepita con decreto legislativo n. 339 del 4 agosto 1999, si dispone che '...le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l'obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore... le etichette delle acque minerali naturali devono recare obbligatoriamente l'indicazione della composizione analitica con i componenti caratteristici' mentre l'allegato 1 della direttiva 80/777/CEE dispone inoltre che l'acqua minerale naturale si distingue dall'acqua ordinaria destinata al consumo umano, fra l'altro, per la sua purezza originaria; dal confronto tra le Cma ricavabili dalla normativa comunitaria con quelle previste per le acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982 e decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988) emerge viceversa una realta' sconcertante: talune concentrazioni di metalli, elementi e composti, che per le acque 'di rubinetto' sono considerate fuori limite rendendo l'acqua non destinabile al consumo umano, sono invece considerate tollerabili per le acque minerali e pertanto non riportabili in etichetta, purche' non superino concentrazioni molto piu' elevate; in ragione di questo sostanziale travisamento dei principi ispiratori della normativa europea l'Unione nazionale dei consumatori ha presentato alla Commissione europea una denuncia diretta ad instaurare un eventuale procedimento di infrazione contro l'Italia: secondo l'Unione consumatori infatti in una bottiglia di acqua minerale si possono individuare fino a 200 microgrammi per litro di arsenico (mentre la concentrazione massima ammissibile per l'acqua potabile e' di 50 microgrammi), 10 microgrammi di cadmio (il limite e' di 5 per l'acqua potabile), cromo trivalente e nichel senza alcun limite: al di sotto di queste soglie i produttori di acque minerali non sono tenuti a dichiararne la presenza; per i nitrati il legislatore ha fissato il limite di 45 milligrammi per litro nelle acque minerali destinate all'alimentazione degli adulti e di 10 milligrammi per litro in quelle destinate all'infanzia; nonostante tuttavia la pericolosita' di questi composti per la salute umana (perche' ad esempio i nitrati, costituendo un indizio di inquinamento o di possibili effetti patogeni imprevedibili, sono precursori di sostanze cancerogene), ove l'acqua minerale superi queste soglie, il produttore ha il solo obbligo di dichiararlo in etichetta, senza essere tenuto a specificare l'inidoneita' per i bambini di un'acqua con piu' di 10 mg. di nitrati; d'altra parte l'origine sotterranea dell'acqua non garantisce piu' la sua purezza giacche' gli agenti inquinanti di origine industriale o agricola e l'esistenza di un sistema criminale di smaltimento dei rifiuti possono produrre in ogni momento l'imbevibilita' di acque rinomate o comunque ritenute sicure; per questo occorrerebbe un monitoraggio costante sulla qualita' delle acque minerali ed un'adeguata informazione agli utenti; l'attuale normativa italiana prevede invece che le acque minerali siano sottoposte ad analisi chimica e chimico-fisica solo ogni cinque anni in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1977, che richiama precedenti provvedimenti normativi, confermato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1^ febbraio 1983; il 10 febbraio 2000 il sottosegretario di Stato per la sanita' nel rispondere alla Camera all'interpellanza urgente 2-02223, confermando l'anomalia tutta italiana in materia di parametri di qualita' delle acque da bere, precisava che 'per quanto attiene piu' specificatamente le analisi da riportare in etichetta e' in corso di definizione uno schema di decreto interministeriale per rendere la materia in questione del tutto aderente alle disposizioni comunitarie' e che attualmente 'a livello comunitario, e' in fase di elaborazione il progetto di una nuova direttiva concernente i limiti di concentrazione da fissare per alcuni parametri da ricercare nelle acque minerali'; rispondendo all'interpellanza affermava inoltre che 'la commercializzazione di acque per uso pediatrico con concentrazioni di nitrati superiori a 10 milligrammi per litro meriterebbero una evidenziazione ed una sottolineatura maggiore se non una formalizzazione ufficiale sulle etichette della acque minerali' ed assicurava gli interroganti garantendo 'il massimo impegno affinche' alcune sollecitazioni importanti emerse dall'atto ispettivo presentato dai deputati Verdi potessero trovare spazi adeguati di discussione e di valutazione nelle opportune sedi tecniche e politiche' -: quali provvedimenti abbia adottato negli ultimi mesi il Governo per modificare la normativa nazionale di recepimento in materia di acque minerali in senso piu' aderente ai principi generali enunciati in sede europea, in particolare per quanto attiene le analisi da riportare sull'etichetta, cosi' come del resto prevede la direttiva 96/70/CE, recepita con decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; se stia provvedendo a modificare l'attuale etichettatura delle acque minerali prevedendo che vengano riportati, in modo completo, tutti i suoi componenti ed indicati gli effetti dannosi di alcune sostanze sull'organismo di particolari soggetti, come ad esempio i bambini, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva 80/777/CEE sulle diciture da riportare per motivi di tutela della salute pubblica; se intenda prevedere dei controlli annuali sia per le acque minerali in commercio, sia per le acque di sorgente come disciplinato dal decreto legislativo n. 339 del 1999. (2-02419)