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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02427 presentata da STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PADANIA) in data 20000524

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che: in data 14 maggio 1998 veniva presentata dal sottoscritto un'interpellanza (2-01117) al Ministro dei lavori pubblici inerente gli appalti sulla segnaletica stradale; in tale interrogazione si denunciava: 'l'illegittimita' dei rapporti di prova aggiuntivi richiesti in alcuni capitolati e bandi di gara di compartimenti dell'Anas e di altre stazioni appaltanti, rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore, al fine di evitare che si creino situazioni di privilegio per un solo operatore economico (di una sola societa' produttrice) a danno di quelli che si attengono alle disposizioni ministeriali'; nella risposta del sottosegretario ai lavori pubblici dottor Bargone, in data 9 marzo 1999, lo stesso dichiarava: ' Il decreto ministeriale del 31 marzo 1998 di approvazione del disciplinare tecnico relativo alle pellicole retroriflettenti per segnali stradali prescrive i valori minimi di luminanza delle pellicole stesse, misurati con angoli di divergenza di 12' 20' e 2. Dai dati forniti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale emerge che la pellicola e' solo uno degli elementi costituenti i segnali stradali e, quindi, nella formulazione delle offerte in sede di gara, non rappresenta l'unico fattore che condiziona il costo dei segnali. Si ritiene di dover evidenziare che gli enti proprietari di strada, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, possono richiedere caratteristiche tecnologiche delle pellicole superiori ai minimi imposti dal disciplinare; trattandosi di tetti minimi e non massimi la stazione appaltante puo' chiaramente richiedere standard superiori. Ripeto, il disciplinare fissa i parametri dei valori minimi ai quali e' necessario attenersi nella realizzazione delle pellicole, ma non quelli massimi. A fine della ricerca sicurezza-qualita', si possono prevedere parametri delle pellicole diversi; ma solo in un regime di sperimentazione autorizzata; quest'ultima potra' avvalersi di nuova produzione per la sua futura normalizzazione. L'ANAS riferisce di aver effettuato una ricognizione attraverso i propri uffici periferici, i compartimenti, relativamente alla segnaletica stradale verticale, rilevando che gli stessi si attengono strettamente agli standard qualitativi vigenti. Peraltro, nell'espletamento delle gare d'appalto per la realizzazione di tale segnaletica, da apporre sulla rete stradale ed autostradale, l'ANAS, che si configura come stazione appaltante, puo' legittimamente richiedere l'uso, da parte delle ditte, di materiali che abbiano prestazioni superiori a quelle fissate dalle norme generali, sia per qualita' funzionale che per durata nel tempo, cosa, questa, che naturalmente l'ente fa. In tal modo, a partire dal rispetto dello standard minimo di qualita', che comunque risulta garantito, si ottiene un aumento di funzionalita' e di sicurezza, proprio - lo ripeto - richiedendo standard superiori rispetto al valore minimo garantito.'; nella gara d'appalto per l'adeguamento a tre corsie del Grande raccordo anulare, nell'ambito dell'Ufficio Speciale 'Giubileo 2000', l'Anas di Roma ha bandito una gara per i 'lavori di esecuzione segnaletica orizzontale e verticale'; tale appalto, dell'importo di lire 2.500.000.000, e' stato aggiudicato alla ditta 'Nuova Segnaletica Abruzzese Tesoro srl'; l'Anas, compartimento della viabilita' per il Lazio, in data 23 novembre 1999 ha inviato alla ditta 'Nuova Segnaletica Abruzzese Tesoro srl' un ordine del servizio nel quale si rileva 'un'inadempienza rispetto agli obblighi contrattuali' avendo l'impresa 'trasmesso certificazione riferita a Ditta produttrice dei materiali da impiegarsi diversa da quella dichiarante la conformita' dei prodotti che avrebbe fornito a codesta Nuova Segnaletica Abruzzese e risultante dalla documentazione esibita a pena di esclusione in sede di gara e nella stessa sede accettata'; nel medesimo ordine di servizio si precisa che 'tale documentazione non puo' essere accettata poiche' evidenzia, relativamente alle caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche delle pellicole, una carenza di certificazione ed una difformita' dalle caratteristiche di accettazione, con particolare riferimento a quelle previste dalla Tab. IV per gli angoli di divergenza'; la tabella IV citata nel capitolato speciale d'appalto fa riferimento ad angoli di divergenza (1^ e 1,5^) non previsti dal decreto ministeriale del 31 marzo 1995 a cui si richiama il capitolato stesso; come gia' denunciato nella precedente mia interpellanza sopra citata, anche in questo caso si utilizzerebbero, in modo illegittimo, dei criteri e dei requisiti presenti sul mercato unicamente dalle pellicole per segnali stradali prodotti da una specifica multinazionale; a riguardo di queste presunte illegittimita' che vanno a creare una situazione di monopolio, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, a seguito di un esposto della ditta Prealux di Bergamo in merito all'appalto Anas per i lavori sul Raccordo Anulare di Roma, in data 15 marzo 2000 ha deliberato quanto segue: 'rilevato che in materia di determinazione dei requisiti tecnici dei materiali prodotti o componenti l'attribuzione ad una struttura amministrativa delle competenze di determinare le scelte, sta a significare l'individuazione della sede deputata a valutare ed a dettare regole tecniche per assicurare il rispetto delle finalita' volute dalla norma, nella specie ai fini della sicurezza. Ne consegue che dette disposizioni non possono essere liberamente disattese, ancorche' con richieste migliorative, sia perche' queste possono incidere sul principio di concorrenza limitando il numero di fornitori in base alla realta' di mercato, sia perche' in ogni caso esse comportano un aumento dei costi. Nel caso concreto ha quindi stabilito di segnalare 1) alla stazione appaltante, la presenza di discordanze tra alcuni dei valori del coefficiente areico dell'intensita' luminosa - riportati nella tabella III - pag. 42 del capitolato speciale - e i valori previste dal disciplinare; 2) all'Ispettorato Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP, per le proprie valutazioni, che l'Anas, ai fini di un miglioramento delle caratteristiche tecniche della segnaletica verticale, richiede nei propri capitolati requisiti aggiuntivi (oggetto delle segnalazioni in esame) rispetto a quelli previsti nel disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale 31 marzo 1995' -: se non ritenga opportuno emettere una circolare esplicativa per mettere fine a queste interpretazioni illegittime da parte delle amministrazioni proprietarie o concessionarie di strade che paiono tendere, tutte, a favorire l'unica multinazionale produttrice di tali prodotti; come si sia potuto incorrere in tale irregolarita' anche nella pubblicazione 'Manuale tecnico della segnaletica stradale', presentato nei giorni scorsi dalla Direzione Centrale e dal Gruppo Tecnico per la Sicurezza Stradale dell'Anas, visto che a pagina 76 dove e' riportato: 'Al fine di un utilizzo, per il momento soltanto sperimentale, possono essere prese in considerazione - per un eventuale loro inserimento nel capitolato di appalto - pellicole avente i seguenti valori minimi del coefficiente areico di intensita' luminosa (1^ e 1,5^)'; se non ritenga opportuno verificare se tale pubblicazione sia finanziata dalla multinazionale in questione vista la 'pubblicita' occulta' contenuta a pagina 76; se non considera di verificare la legittimita' del capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori per l'adeguamento a tre corsie del Grande raccordo anulare, nell'ambito dell'Ufficio Speciale 'Giubileo 2000', in particolare per i 'lavori di esecuzione segnaletica orizzontale e verticale'. (2-02427)

 
Cronologia
domenica 21 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono sette referendum abrogativi sul rimborso spese per le consultazioni elettorali e referendarie, sull'abolizione del voto di lista alla Camera, sull'elezione del Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario, sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati, sui licenziamenti e sulle trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali. Nessun quesito raggiunge il quorum previsto dalla Costituzione: la percentuale dei votanti non supera in nessun caso il 32, 5% degli aventi diritto.