Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02432 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (MISTO) in data 20000525
La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere - premesso che: i centri che sono nati presso le universita' italiane, in base alla legge di riforma del reclutamento del personale scolastico, la n. 124/1999, e che sono abilitati al rilascio delle idoneita' all'insegnamento, non danno diritto secondo il ministero della pubblica istruzione all'inserimento dei diplomati nelle graduatorie permanenti; una situazione, questa, che vanifica in larga misura la frequenza dei due anni di corso con oltre mille ore di insegnamento a frequenza obbligatoria e l'obbligo di sostenere esami periodici pluridisciplinari e tasse di iscrizione di alcuni milioni; la legge n. 124/1999 ha previsto per il futuro che i concorsi, a differenza di quanto finora avvenuto, non avessero piu' il compito di abilitare all'insegnamento, ma solo di selezionare il personale docente da immettere in organico tra quanti gia' in possesso del titolo di idoneita'; al pari, infatti, di altri settori, l'accesso alla professione sara' subordinato al conseguimento di un diploma post universitario di specializzazione nell'insegnamento; nella graduatoria permanente, che si costituira' a partire dal prossimo settembre e dalla quale si attingera' per fare la meta' delle assunzioni che si renderanno necessarie, ma anche per assegnare le supplenze annuali e temporanee, entreranno tutti coloro che sono iscritti alle attuali liste degli abilitati, cioe' che risulteranno in possesso di un titolo equivalente a quello che gli specializzandi puntano ad ottenere -: se non intenda rispettare la periodicita' triennale per l'indizione dei futuri concorsi per titoli cd esami, a cui la legge n. 124/99 destina il 50 per cento dei posti; cosa intenda fare per far si' che il titolo rilasciato dalle scuole di specializzazione sia adeguatamente valutato in tali concorsi; se non ritenga necessario, con atto legislativo, dare la possibilita' agli abilitati Sis di inserirsi nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, a cui e' riservato il restante 50 per cento delle disponibilita', e per le assunzioni per le supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche; se non ritenga infine, indispensabile favorire l'assunzione di supplenti in possesso dei nuovi titoli accademici per l'insegnamento nell'ambito del regolamento per le supplenze che il ministero sta predisponendo, attraverso proposte che le organizzazioni sindacali si sono impegnate a sostenere (inserimento in seconda fascia man mano che viene ottenuto il titolo abilitante e attribuzione di una maggiorazione di punteggio non inferiore alla valutazione del numero di anni di servizio corrispondente alla durata dei corsi). (2-02432)