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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02438 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 20000529

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, e della giustizia, per sapere - premesso che: la bonifica e il ripristino ambientale dei siti industriali inquinati costituiscono obiettivi irrinunciabili dello Stato italiano e dell'Unione, europea, in linea con le legittime aspettative delle nostre popolazioni. Tuttavia il perseguimento di tali obiettivi risulta al momento realizzato attraverso un impianto normativo contraddittorio che non soltanto non e' in grado di produrre benefici all'ambiente, ma risulta estremamente dannoso per le aziende interessate e per l'intera economia nazionale; l'articolo 9 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ad esempio, prevede, per i proprietari di siti inquinati o per altri soggetti che intendano attivare di propria iniziativa interventi di bonifica e di ripristino ambientale, qualora comunichino entro il 16 giugno prossimo a regione, provincia e comune, le situazioni di inquinamento verificatesi precedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, la facolta' di realizzare tali interventi entro i termini indicati dalla regione, tenuto conto delle priorita' di intervento stabilite nell'ambito del piano regionale di bonifica, e non entro 48 ore dall'avvenuta constatazione dell'inquinamento, come previsto dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; tale beneficio non si applica alle imprese che, a seguito di controlli intervenuti nel frattempo ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 471 citato, risultino insistere su un sito inquinato, per le quali rimane l'obbligo di provvedere entro 48 ore dall'avvenuta constatazione; a prima vista, l'articolo 9 sembrerebbe offrire una opportunita' irrinunciabile per le aziende, tuttavia la realta' dei fatti risulta essere ben diversa; le industrie, soprattutto quelle di antico insediamento o che operano su siti di antica industrializzazione sui quali hanno operato in precedenza altre industrie, talvolta in settori diversi, si trovano di fronte al dilemma se denunciare lo stato di inquinamento dei loro siti, sempre che ne abbiano consapevolezza, o se far finta di niente e sperare che non arrivi un'ispezione da parte di qualche organo pubblico; nel caso che procedano all'autodenuncia, si troverebbero di fronte ad oneri insostenibili aggravati dall'obbligo di iscrivere in bilancio nel corrente esercizio l'intero ammontare delle somme previste per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, senza che vi sia la possibilita' di dedurle fiscalmente, con conseguenze gravissime, in alcuni casi tali da innescare procedure fallimentari e comunque, per le societa' quotate in borsa, con riflessi negativi incontrollabili sui mercati finanziari; nel caso che non procedano all'autodenuncia, ma intervenga un'ispezione di un organismo pubblico, peraltro gia' possibile fin d'ora, si troverebbero costrette a dover intervenire entro 48 ore, trovandosi cosi' a dover subire non soltanto oneri insostenibili, ma anche la possibile contestazione di responsabilita' penali; la ragione di questa situazione, destinata a comportare danni incalcolabili all'economia del Paese, senza peraltro consentire l'avvio di alcun piano di bonifica e di recupero ambientale dei siti inquinati, sta nel non aver saputo operare una distinzione tra inquinamento recente e inquinamento pregresso, intervenuto cioe' prima della progressiva introduzione di normative restrittive sia per quanto riguarda le emissioni che i rifiuti; il fatto che inquinamento recente e inquinamento pregresso siano stati posti sullo stesso piano comporta che le aziende attualmente proprietarie di siti industriali, che risultino inquinati alla luce della normativa vigente, abbiano l'obbligo di effettuare interventi di bonifica che vanno spesso al di la' della loro possibilita' economica, anche se le stesse, o le altre che le hanno precedute, hanno esercitato la loro attivita' nelle forme consentite dalle precedenti normative; stante questa situazione di assoluta impraticabilita' della normativa vigente, ampiamente denunciata dalle associazioni imprenditoriali di categoria e riportate dalla stampa, per i pericoli che deriverebbero per l'economia nazionale e per l'ambiente, i sottoscritti chiedono di sapere se il Governo intenda: a) rivedere la normativa riguardante i siti industriali che risultino inquinati ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999, le cui cause siano ascrivibili all'esercizio di attivita' industriali legittime secondo la normativa vigente durante il loro esercizio; b) prevedere l'analisi del rischio come criterio per la definizione di sito inquinato e per accertare la necessita' o meno di interventi di bonifica, superando l'attuale normativa che obbliga comunque al risanamento allorche' sia superato anche uno soltanto dei valori limite; c) procrastinare fino all'entrata in vigore della nuova normativa la scadenza prevista per l'autodenuncia di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, sospendendo fino ad allora, per quanto riguarda l'inquinamento pregresso, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto stesso. (2-02438)

 
Cronologia
domenica 21 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono sette referendum abrogativi sul rimborso spese per le consultazioni elettorali e referendarie, sull'abolizione del voto di lista alla Camera, sull'elezione del Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario, sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati, sui licenziamenti e sulle trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali. Nessun quesito raggiunge il quorum previsto dalla Costituzione: la percentuale dei votanti non supera in nessun caso il 32, 5% degli aventi diritto.