Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02453 presentata da SELVA GUSTAVO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000602
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e della giustizia, per sapere - premesso che: a seguito della riforma del processo tributario, varata nel 1992, sono state soppresse le commissioni tributarie di secondo grado su base provinciale e sono state create commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di regione. Cio' ha provocato notevole disagio, soprattutto nelle regioni di dimensioni piu' consistenti, derivante dalla necessita' di recarsi nella citta' capoluogo per depositare il ricorso contro la decisione di primo grado, e di fatto si e' tradotto in un diniego di giustizia: poiche' il professionista incaricato della difesa e' costretto a moltiplicare i viaggi nel capoluogo della regione, cio' ha causato per il contribuente un aumento di spese per le trasferte, al di la' della semplice udienza di discussione. Di fatto, il ricorso in secondo grado e' diventato non piu' conveniente, nell'ipotesi che si abbia ragione, qualora l'importo in contestazione non oltrepassi soglie anche sensibili. La legge 18 febbraio 1999 n. 28, all'articolo 35, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, ha stabilito che 'nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie (...)'. Tale norma, benche' sia stata approvata da oltre quindici mesi, attende ancora compiuta attuazione da parte del Governo: la circostanza che non venga indicato un termine per l'istituzione delle sezioni staccate non vuol dire che quest'ultima debba essere rinviata sine die, anche perche' il disagio dei contribuenti ha raggiunto livelli intollerabili; se non ritengano urgente dare immediata e completa attuazione al disposto dell'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999 n. 28. (2-02453)