Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02454 presentata da ALEMANNO GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000602
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere - premesso che: l'articolo 8, comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 recita testualmente: «Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale e' ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; l'interpretazione letterale, logico-sistematica della norma, sulla base dei comuni canoni ermeneutici, di cui all'articolo 12, delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, comporta l'inquadramento dei funzionari e collaboratori tecnici medici e odontoiatri delle facolta' di medicina nel ruolo di ricercatore, alla luce delle norme speciali vigenti per tale personale, posto ad esaurimento; il Rettore dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» professore G. D'Ascenzo ha emanato, il 21 gennaio 2000, i decreti d'inquadramento nel ruolo di ricercatore del personale beneficiario della norma dopo pareri d'illustri giuristi e dopo due circolari ministeriali del Murst; la prima circolare indirizzata ai Rettori era a firma del direttore generale del dipartimento affari economici prot. n. 1838 del 22 dicembre 1999, che nell'ultima pagina affermava: «in ordine, infine, a specifiche richieste d'interpretazione delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 370/99 ed alla legge n. 4/99, con particolare riferimento a quelle contenute all'articolo 1, comma 10, si ritiene necessario puntualizzare che le perplessita' prospettate dalle SS.LL, vertendosi in materia di interpretazione di norme legislative, non possono che essere risolte sulla base dei comuni canoni ermeneutici di cui all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, avuto riguardo al senso proprio delle parole ed alla natura delle disposizioni da applicare»; la seconda circolare, a firma del Capo di Gabinetto del Murst prot. n. ACG/36/1414/99 del 23 dicembre 1999 affermava: «In proposito deve osservarsi che il Murst, per la posizione che assume, secondo la legge, nei confronti delle singole universita' non puo' svolgere compiti - quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie -, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono. L'autonomia di cui godono le universita' sarebbe, anzi, gravemente lesa ove il Murst impartisse una interpretazione della norma primaria che riguarda profili di funzionamento interno delle universita' e che impegna le risorse, anche finanziarie, di ciascun Ateneo. L'attivita' interpretativa da esercitarsi con riferimento all'articolo 1 comma 10 della legge n. 4/99, dovra', dunque, essere rimessa a ciascun ateneo, non diversamente da quanto accade nelle altre, innumerevoli, ipotesi nelle quali e' richiesta l'applicazione di un testo normativo»; risulta all'interpellante che il Ministro dell'Urst, Sen. Ortensio Zecchino, nonostante che il suo stesso ministero avesse emanato le circolari citate, ha proposto, poi, al Consiglio dei ministri l'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge n. 400 del 1988, avviamento della procedura deliberato in data 18 febbraio 2000; le motivazioni addotte per l'annullamento si fonderebbero soprattutto sull'insuperabile ostacolo, a giudizio degli estensori dell'istruttoria ministeriale, contenuto nella norma che recita «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Ma cio' dimostra la scarsa preparazione tecnica degli estensori della memoria ministeriale, che non conoscono a fondo la materia. Il Tar Lazio Sezione III, con sentenza n. 270/96, e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), con decisione n. 407/2000 hanno chiarito definitivamente che l'equiparazione economica del personale universitario a quello medico e' obbligo precipuo dell'universita' indipendentemente dalla stipula della convenzione con la regione, la quale attiene alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare la detta equiparazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28 dicembre 1993, n. 1032, Consiglio di Stato, sez. VI, 407/2000). «L'obbligo della remunerazione delle prestazioni, seppure espletate senza la copertura convenzionale ricade sulla sola Universita'» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 407/2000). Quindi non esistono maggiori oneri, perche' il personale beneficiario della norma gode gia' di un trattamento economico complessivo equiparato a quello dei ricercatori medici per il fatto di essere strutturato come dirigente medico, e non esistono nuovi oneri, poiche' indipendentemente dalle convenzioni, spetta all'universita' retribuire tale personale; ulteriore motivazione per l'annullamento, citata nella memoria ministeriale, sarebbe l'espressa richiesta fatta dalla Crui l'associazione dei rettori italiani, di adottare ogni opportuno provvedimento per eliminare i decreti rettorali nonostante che fossero fatti in applicazione di una legge dello Stato italiano; stranamente lo stesso Ministro dell'Murst non e' stato spinto ad adottare analoghe procedure nei confronti di altri atenei italiani dove sono stati emanati decreti rettorali relativi a passaggi ope legis a livelli superiori, e non ha espresso alcuna perplessita' nei confronti dell'articolo 8, comma 7 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che presenta elementi di grave conflittualita' con le decisioni della giustizia amministrativa; circolano, in ambito universitario, voci che l'interpellante ritiene sicuramente infondate, ma che necessitano di un ineludibile e rapidissimo chiarimento, su presunte relazioni tra il provvedimento adottato dal Ministro Zecchino nel passato Governo, contro l'applicazione di una legge dello Stato italiano, e i «desiderata» della Conferenza dei rettori dell'universita' italiana; tra le voci giunte all'interrogante, vi e' addirittura quella di un presunto concorso a professore di I fascia, che si sarebbe svolto recentemente presso l'universita' di Bari nella materia della storia del diritto romano, di cui sarebbe stato presidente di commissione il preside La Vacca della facolta' di giurisprudenza di Roma 3, a cui, si dice, avrebbe anche partecipato il Ministro Zecchino, durante il suo incarico di Governo, vincendolo; le iniziative assunte dal ministero e dalla Presidenza del Consiglio del precedente Governo stanno ledendo i diritti di tutto il personale interessato, avendo bloccato gli inquadramenti presso gli altri atenei; le iniziative assunte possono provocare un grave danno erariale. Qualora l'esecutivo cercasse di vanificare l'applicazione dell'articolo 8, comma 10 della legge n. 370/99, cio' creerebbe un pericolosissimo precedente per il tentativo di disapplicare una legge, senza il necessario consenso delle Camere, e il Ministro sarebbe imputabile di aver provocato un danno erariale per aver fatto bandire concorsi riservati ai sensi della legge n. 4/99 per il personale che gode invece dei benefici della legge n. 370/99, che non prevede concorsi. Si rammenta che il costo di ciascun concorso riservato e' di circa lire 2.500.000, mentre l'applicazione della legge n. 370/99 non prevede oneri; lo stesso segretario generale della Presidenza della Repubblica, con nota UG N. 4745/C dell'11 maggio 2000, indirizzata al vice-segretario nazionale della UGL-Medici, in risposta ad alcune sue comunicazioni, ha gia' richiamato l'attenzione del Murst sulle perplessita' in merito all'avvio della procedura della legge 400/88 espresse dall'O.S.; la UGL-Medici ha gia' inviato le stesse memorie al precedente capo del Governo, a Lei stesso e al Ministro dell'URST, senza aver alcun cenno di riscontro -: se non ritenga necessario ed urgente attuare l'immediata revoca della procedura di annullamento dei decreti rettorali in questione; se non ritenga urgente chiarire, soprattutto per l'onorabilita' del Ministro Zecchino e del suo Governo, se corrispondano al vero le voci riportate sul presunto concorso, vinto, e qualora avessero un fondamento, anche le dimissioni del Ministro Zecchino, ad avviso dell'interrogante sarebbero un atto dovuto. (2-02454)