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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02460 presentata da BRUGGER SIEGFRIED (MISTO) in data 20000606

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere - premesso che: in data 8 marzo 1999 il ministero dei trasporti ha emanato due decreti recanti 'Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli', con i quali sono state estese alle funivie monofuni con collegamento temporaneo dei veicoli, le norme del decreto ministeriale dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 recante 'Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi'. I decreti del ministero dei trasporti contengono vistosi errori nella valutazione della velocita' massima del vento alle alte quote, che porta a valutazioni della spinta del vento letteralmente assurde, per le quali, ad esempio, l'azione del vento sulla sommita' dell'Etna, sarebbe 4 volte superiore a quella degli uragani caraibici; questi macroscopici errori sono noti e riconosciuti da tempo anche negli ambienti del ministero dei trasporti che ha emanato i decreti; i decreti ministeriali 8 marzo 1999, entrati in vigore il 1^ gennaio 2000, prevedono che nel dimensionamento delle strutture di linea e di stazione degli impianti funiviari monofune, a collegamento temporaneo o permanente, si deve fare riferimento, nelle condizioni d'impianto fuori esercizio, alla spinta del vento prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 1996 del ministero dei lavori pubblici. L'articolo 1 di questo decreto recita: 'I metodi generali di verifica nonche' i valori delle azioni qui previsti sono applicabili a tutte le costruzioni da realizzare nel campo dell'ingegneria civile per quanto non in contrasto con vigenti norme specifiche'. Nel 1996, per le costruzioni funiviarie, erano in vigore delle norme differenti e pertanto non si applicava a questa realta' quanto previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 1996; l'applicazione delle errate valutazioni contenute nel decreto del 1996 agli impianti a fune comporterebbe, in particolare nelle zone appenniniche e nelle isole, una valutazione della spinta del vento che puo' essere da 10 a 30 volte maggiore della spinta prevista dalle norme funiviarie in vigore prima dell'emanazione del decreto ministeriale 16 gennaio 1996; la conseguenza e' un inutile sovradimensionamento delle strutture che porta per gli impianti delle Alpi ad un aumento di costo valutabile fra il 10 e il 40 per cento, mentre per gli impianti posti sugli Appennini ad un aumento anche superiore al 300 per cento; la gravita' della situazione era perfettamente nota al ministero dei trasporti, al Dtt (Dipartimento trasporti terrestri) e alla Commissione Fat (Funicolare aeree e terrestri) che, gia' nel novembre 1999, avevano assicurato alle associazioni di categoria l'emanazione di un provvedimento tampone di proroga della normativa funiviaria preesistente; il 15 dicembre 1999 la Commissione funicolari Fat si e' espressa positivamente, autorizzando e sollecitando l'emanazione da parte del Dipartimento trasporti terrestri del provvedimento entro il 31 dicembre 1999; vista l'unanimita' dei consensi delle sedi competenti sulla questione, i costruttori, in attesa del provvedimento, hanno impostato la produzione per il 2000, con contratti, mutui ed investimenti; il Dipartimento trasporti terrestri del ministero dei trasporti non ha proceduto all'emanazione dell'atteso provvedimento, adducendo prima ritardi tecnici e poi la necessita' dell'assenso del Consiglio superiore dei Lavori pubblici; nel corso dei mesi la posizione del Dipartimento trasporti terrestri ha subito, inspiegabilmente, molteplici evoluzioni fino al raggiungimento di una netta opposizione all'intervento tampone, concretizzatasi nella riunione del 17 maggio 2000, quando e' stato comunicato ai rappresentanti della tre associazioni (Acif, Anef, Anitif) che sarebbe stata emessa una circolare secondo la quale anche per gli impianti funiviari andavano considerate le azioni del vento previste dai lavori pubblici, per quanto assurde; in data 22 maggio il Dipartimento trasporti terrestri ha emanato una circolare che risulta inopportuna, incomprensibile ed illegittima. Inopportuna perche' blocca ogni attivita' imprenditoriale nel campo del turismo invernale per le zone appenniniche, annulla i margini di guadagno del costruttore per tutti gli impianti nelle zone alpine in base ai contratti gia' firmati e aumenta i costi e le difficolta' di finanziamento per tutte le altre iniziative impreditoriali da realizzare nelle zone alpine. Inoltre si riferisce non solo agli impianti monofune, ma anche a tutte le altre tipologie d'impianto. E' incomprensibile perche' si presenta come un'interpretazione autentica piu' che come una nuova disposizione, mettendo in dubbio la legittimita' di tutti i progetti funiviari gia' realizzati; attualmente sono in corso di realizzazione 43 impianti che dovrebbero essere regolati dalla nuova normativa; per 35 di questi il costo aumenterebbe dal 10 al 40 per cento, per gli altri 8 impianti l'applicazione della circolare comporta costi talmente elevati da togliere qualunque giustificazione economica all'intero investimento; la circolare appena emanata, inoltre, risulta persino in contrasto con l'articolo 20 comma 3, lettera b2 del decreto ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, secondo il quale la pressione dinamica fuori esercizio 'e' indicata in un valore fisso', mentre l'applicazione della circolare comporterebbe una pressione di valore variabile con l'altezza da terra in modo assolutamente non chiaro -: se non si ritenga necessario ed urgente riesaminare immediatamente la normativa vigente per eliminare errori macroscopici, norme contrastanti e poco chiare che creano danni enormi al settore; quali iniziative intenda assumere il Ministro interpellato per risolvere una situazione di estrema gravita' in un settore che rischierebbe, in mancanza di interventi immediati, di subire danni incalcolabili. (2-02460)

 
Cronologia
domenica 21 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono sette referendum abrogativi sul rimborso spese per le consultazioni elettorali e referendarie, sull'abolizione del voto di lista alla Camera, sull'elezione del Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario, sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati, sui licenziamenti e sulle trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali. Nessun quesito raggiunge il quorum previsto dalla Costituzione: la percentuale dei votanti non supera in nessun caso il 32, 5% degli aventi diritto.