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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07896 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000613

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: con sentenza emessa in data 8 maggio 2000, e depositata presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza in data 16 maggio 2000, il tribunale civile di Piacenza - sezione unica - dichiarava il consigliere comunale architetto Pietro Tansini incompatibile ex articolo 3, comma 1, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e - per l'effetto - lo dichiarava decaduto dalla carica di consigliere del comune di Piacenza; con nota 23 maggio 2000, protocollo n. 15961/32 a firma del direttore centrale delle autonomie, il Ministero dell'interno - investito della questione dalla Prefettura di Piacenza con nota n. 626/Gab del 16 maggio 2000 - affermava che la causa in questione verteva in materia di diritto elettorale e, conseguentemente, trovava applicazione quanto disposto dall'articolo 84 del testo unico n. 570/60, in virtu' del quale l'esecuzione della sentenza emessa dal tribunale resta sospesa in pendenza di ricorso in appello, per la proposizione del quale vige il termine di giorni 20; invero pare all'interrogante che l'evocato articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, cosi' come modificato dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, si riferisca a quei soli casi in cui il tribunale civile e' attributario, ove accolga il ricorso elettorale, dell'eccezionale potere - in deroga al principio generale di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, secondo il quale il giudice ordinario non puo' operare direttamente sugli atti amministrativi - di correggere il risultato delle elezioni amministrative e di proclamare eletto l'avente diritto, in luogo di colui la cui elezione sia stata riconosciuta illegittima. In altri termini la norma richiamata dal ministero dell'interno pare riguardare solamente i giudizi per questioni di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale, provinciale e regionale, e non anche i giudizi - come quello in questione - relativi alla decadenza dalla carica per sopravvenuti impedimenti, incompatibilita' o incapacita'; per quanto specificatamente attiene alle impugnazioni delle sentenze di primo grado in materia di incompatibilita', l'articolo 9-bis, comma 6 - introdotto nel summenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 570/60 dall'articolo 5 della legge n. 1147/66 - si limita a richiamare i successivi articoli 82/2 e 82/3 (anch'essi introdotti dalla piu' volte citata legge n. 1147/66) mentre non richiama, in alcun modo, l'articolo 84. Si noti, altresi', che sempre l'articolo 9-bis, comma 7, testualmente dispone: 'La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto l'immediata decadenza dall'ufficio di sindaco'. Detta norma, introdotta nell'ordinamento anteriormente all'approvazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, comportava che ogni pronuncia di decadenza del sindaco dalla carica - presupposta e connessa - di consigliere comunale producesse la 'immediata' decadenza 'anche' dall'ufficio di sindaco; ulteriore sostegno alla tesi dell'immediata esecutivita' della sentenza in premessa citata viene dal richiamo, operato dal combinato disposto degli articoli 9-bis e 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/60, alle norme del codice di procedura civile. Invero, il predetto articolo 9-bis, comma 5, stabilisce che per i giudizi in materia di decadenza 'si osservano le norme di procedura e i termini stabiliti dall'articolo 82' e l'articolo 82, al comma 7, seconda parte, dispone a sua volta che 'nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile'. E' fuor di dubbio che, a seguito delle recenti modifiche apportate al codice di procedura civile, le sentenze rese dai tribunali civili in primo grado sono immediatamente eseguibili, anche in pendenza di appello. Ne' puo' valere in contrario la riserva 'ove non diversamente disposto dalla presente legge' di cui al predetto articolo 82, comma 7, seconda parte: infatti, come piu' sopra evidenziato, l'unica deroga prevista sul punto dalla legge in questione (quella di cui all'articolo 84, ultimo comma) e' applicabile ai soli giudizi per questioni di eleggibilita' a consigliere comunale, provinciale e regionale, e non anche al caso di specie; buon ultima anche la dottrina si e' - di recente - espressa nel senso dell'immediata esecutivita', pur in pendenza di appello, del tipo di sentenza in questione (E. Maggiora in 'Il consigliere comunale' Giuffre' Editore, 1997, pagina 66 - cosi' scrive 'Contro la sentenza del tribunale e' ammesso ricorso, in secondo grado, alla Corte d'Appello, ai sensi dell'articolo 82/2 del testo unico n. 570/60 ed il ricorso non ha effetto sospensivo della sentenza') -: alla luce dei fatti esposti se non ritenga di dovere - al fine di togliere da una situazione di pesante imbarazzo e difficolta' i sindaci o i presidenti del consiglio comunale chiamati per legge, giusto quanto disposto dagli statuti comunali, alla convocazione dell'organo - precisare, anche attraverso l'emanazione di apposita circolare, come debbano gli stessi comportarsi nel caso in cui si verifichi una situazione analoga a quella piu' sopra prospettata; se non ritenga, altresi', nel caso in cui si intenda ribadire il contenuto del parere reso dal direttore centrale delle autonomie del ministero dell'interno alla prefettura di Piacenza, che nelle more della proposizione dell'appello da parte del consigliere dichiarato decaduto, giusta la pronuncia del tribunale civile, il consiglio comunale e gli altri organismi dallo stesso derivanti possano essere regolarmente convocati, ma l'amministratore in questione non possa prendervi parte, tanto - nel caso di sua ostinata e contraria volonta' - da rendere legittimo il suo allontanamento dall'aula per il tramite della forza pubblica. (5-07896)

 
Cronologia
domenica 21 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono sette referendum abrogativi sul rimborso spese per le consultazioni elettorali e referendarie, sull'abolizione del voto di lista alla Camera, sull'elezione del Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario, sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati, sui licenziamenti e sulle trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali. Nessun quesito raggiunge il quorum previsto dalla Costituzione: la percentuale dei votanti non supera in nessun caso il 32, 5% degli aventi diritto.