Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00942 presentata da BENVENUTO ANTONIO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000621
La VI Commissione, premesso che: la legge n. 662 del 1996, articolo 2, commi 209-213, aveva introdotto un credito d'imposta per le nuove iniziative produttive a decorrere dal 1^ gennaio 1997 e per i primi tre anni di attivita' di impresa o di lavoro autonomo nelle aree circoscritte dagli obiettivi 1, 2 e 5B della direttiva UE n. 88/2052; detto credito d'imposta e' stato soppresso dall'articolo 3, comma 11, della legge n. 448 del 1998, con decorrenza 1^ gennaio 1999; tuttavia si ritiene che coloro che hanno iniziato l'attivita' negli anni 1997 e 1998 - quando il credito d'imposta era in vigore - debbono poter beneficiare dello stesso fino alla scadenza prevista (3 o 6 anni a seconda della zona in cui si opera) e cio' per l'evidente contratto che lo Stato con quegli operatori aveva stipulato con la citata legge n. 662 del 1996; si evidenziava, tuttavia, una incongruenza nelle istruzioni per i modelli Unico 2000 e IRAP, non prevedendo il primo il riporto del credito mentre cio' accadeva per il secondo, tra l'altro accreditando l'ipotesi della dimenticanza nel caso del modello Unico; successivamente, invece, una errata corrige alle istruzioni IRAP eliminano nei righi IQ47 e IQ67 le detrazioni accordate in base all'agevolazione concessa dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997; e' evidente che l'assoluta illogicita' delle decisioni degli uffici ministeriali, che incide anche sui diritti costituzionalmente garantiti e si contrappone al testo del provvedimento, gia' approvato dalla Camera, sullo statuto dei diritti del contribuente; impegna il Ministro delle finanze ad intervenire rapidamente per correggere l'evidente errore degli uffici ministeriali, garantendo agli aventi diritto l'applicazione delle detrazioni d'imposta. (7-00942)