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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02498 presentata da CONTE GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 20000623

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che: l'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ha introdotto come princi'pi generali per ogni incarico dirigenziale generale degli uffici delle amministrazioni dello Stato e per quelli equiparati la durata temporanea (articolo 19, comma 3) e la possibilita' di revoca o modifica in occasione dell'insediamento del nuovo Governo (cosiddetto spoil system, ai sensi dell'articolo 19, comma 8 citato); per effetto del successivo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 il principio della rinnovabilita' dell'incarico dirigenziale con l'insediamento del nuovo Governo e' stato espressamente sancito sia per i capi dei dipartimenti (articolo 5, comma 2), sia per i direttori generali delle agenzie (articolo 8, comma 3) nei quali si sviluppa la nuova articolazione dell'amministrazione statale; tale principio, pero', non risulta espressamente ribadito anche con riferimento agli incarichi di direttore delle agenzie fiscali e componenti dei relativi organi, di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 300/99; nell'approssimarsi dell'avvio delle agenzie fiscali e, allo stesso tempo, della scadenza naturale della legislatura, con conseguente insediamento di un nuovo Governo, appare necessario chiarire inequivocabilmente come debba intendersi disciplinata la fattispecie; infatti, ove si ritenga il principio generale sopra affermato non applicabile nel solo caso delle agenzie fiscali, si realizzerebbe una singolare ipotesi di deroga alla disciplina generale che la riforma organica dell'amministrazione statale ha voluto introdurre priva di ragionevole giustificazione; in tale ipotesi, si determinerebbe un effetto ulteriormente anomalo secondo il quale i direttori delle agenzie fiscali, il cui incarico si prevede abbia la durata di cinque anni, risulterebbero nominati in prossimita' della fine della legislatura, e pertanto da un Esecutivo destinato in ogni caso ad essere sostituito in tempi brevi da uno diverso, e per un periodo di tempo pressoche' corrispondente alla durata naturale della prossima legislatura, cosi' riproponendo alla scadenza la medesima situazione allorche' sara' chiamato alle nuove designazioni un Governo comunque in procinto di terminare il proprio incarico istituzionale; tale situazione altera sensibilmente e in maniera che appare priva di ragionevole giustificazione l'assetto organico dell'intero sistema statale disegnato dalle recenti riforme dell'amministrazione sopra citate, sottraendo inspiegabilmente solo le agenzie fiscali a quel doveroso rapporto fiduciario che deve legare i responsabili degli incarichi dirigenziali generali dello Stato, ed equiparati, al Governo -: se anche per i direttori delle agenzie fiscali e per gli altri componenti dei relativi organi debba considerarsi comunque operante la regola generale di cui all'articolo 19, comma 8 del decreto legislativo n. 29/93, secondo la quale gli incarichi possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo, in mancanza intendendosi confermati fino alla naturale scadenza; in caso positivo, se non risulti opportuno, considerato il lasso di tempo disponibile, un espresso intervento chiarificatore negli statuti delle agenzie fiscali, non ancora definitivi, e nei contratti che l'amministrazione si accinge a stipulare con i dirigenti prescelti; in caso contrario, come intenda giuridicamente e politicamente giustificare l'esposta anomalia limitata all'unico caso delle agenzie fiscali, in vista della necessita' di impedire ogni forma di condizionamento nell'attivita' del nuovo Governo destinato ad insediarsi nei prossimi mesi. (2-02498)